Corte costituzionale

Ordinanza n. 171/1993

Questione dichiarata infondata · depositata il 15/04/1993 · relatore Francesco Greco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel procedimento di legittimità costituzionale dell'art. 7, primo

comma, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (Disposizioni in materia

di finanza pubblica), promosso con ordinanza emessa il 12 giugno 1992

dal Pretore di Bologna nel procedimento civile vertente tra Ruscelli

Marcello e l'Ente Ferrovie dello Stato, iscritta al n. 711 del

registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 48, prima serie speciale, dell'anno 1992;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 24 marzo 1993 il Giudice

relatore Francesco Greco;

Ritenuto che il Pretore di Bologna, nel procedimento civile tra

Ruscelli Marcello e l'Ente Ferrovie dello Stato, con ordinanza del 12

giugno 1992 (R.O. n. 711 del 1992) ha sollevato questione di

legittimità costituzionale dell'art. 7, primo comma, della legge 30

dicembre 1991, n. 412, la quale dispone che il servizio militare

valutabile ai sensi dell'art. 20 della legge n. 958 del 1986 è

esclusivamente quello in corso alla data dell'entrata in vigore della

legge e quello prestato successivamente;

che, a parere del giudice remittente, sarebbero violati l'art.

3, primo comma, della Costituzione, in quanto si sarebbe creata una

disparità di trattamento tra i beneficiari per effetto della legge

impugnata e coloro che hanno prestato servizio militare

precedentemente, nonché l'art. 52, secondo comma, della

Costituzione, in quanto sarebbe pregiudicata la posizione di lavoro

di una categoria di cittadini;

che nel giudizio è intervenuta l'Avvocatura Generale dello

Stato che ha concluso per la inammissibilità o quanto meno per la

infondatezza della questione;

Considerato che la questione così riproposta è stata già

dichiarata non fondata (sent. n. 455 del 1992) e, poi, manifestamente

infondata (ord. n. 49 del 1993) e che non sono stati addotti motivi

nuovi o diversi che possano fondare una differente decisioni;

che, pertanto, la questione deve essere dichiarata

manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 7, primo comma, della legge 30 dicembre

1991, n. 412 (Disposizioni in materia di finanza pubblica), in

riferimento agli artt. 3, primo comma, e 52, secondo comma, della

Costituzione, sollevata dal Pretore di Bologna con l'ordinanza in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 2 aprile 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 15 aprile 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1993:171 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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