Corte costituzionale

Ordinanza n. 171/1990

Questione dichiarata infondata · depositata il 04/04/1990 · relatore Francesco Greco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 19 della

legge 23 aprile 1981, n. 155 (Adeguamento delle strutture e delle

procedure per la liquidazione urgente delle pensioni e per i

trattamenti di disoccupazione e misure urgenti in materia

previdenziale e pensionistica); 3, tredicesimo comma, della legge 29

maggio 1982, n. 297 (Disciplina del trattamento di fine rapporto e

norme in materia pensionistica); 9 della legge 15 aprile 1985, n. 140

(Miglioramento e perequazione di trattamenti pensionistici e aumento

della pensione sociale); 21, sesto comma, della legge 11 marzo 1988,

n. 67 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e

pluriennale dello Stato); 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153

(Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di

sicurezza sociale), promosso con ordinanza emessa il 28 giugno 1989

dal Pretore di Milano nei procedimenti civili riuniti vertenti tra

Costa Luigi ed altri e l'I.N.P.S., iscritta al n. 536 del registro

ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 47, prima serie speciale, dell'anno 1989;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 21 febbraio 1990 il Giudice

relatore Francesco Greco;

Ritenuto che il Pretore di Milano, con ordinanza del 28 giugno

1989 (R.O. n. 536 del 1989) emessa nei procedimenti civili riuniti

vertenti tra Costa Luigi ed altri contro l'I.N.P.S., aventi ad

oggetto la riliquidazione delle pensioni a suo tempo corrisposte agli

attori, ha sollevato questione di legittimità costituzionale

dell'art. 19 della legge 23 aprile 1981, n. 155, per contrasto con

gli artt. 3, 36, 38, secondo comma, e 53 della Costituzione;

dell'art. 3, tredicesimo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297,

dell'art. 9 della legge 14 aprile 1985, n. 140, e dell'art. 21, sesto

comma, della legge 11 marzo 1988, n. 76, nella parte in cui non

prevedono l'applicazione delle variazioni dei massimali di pensione,

in essi, rispettivamente stabiliti, alle pensioni liquidate prima del

1983 e successive scadenze, per contrasto con l'art. 3 della

Costituzione; dell'art. 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153, nella

parte in cui non limita la retribuzione assoggettata a contribuzione

alla concorrenza dell'importo, via via fissato, con massimale di

pensione, per contrasto con gli artt. 3 e 53 della Costituzione in

quanto non sono stati affatto osservati i canoni di ragionevolezza,

conservandosi l'aggancio delle pensioni a determinati massimali, per

quanto via via maggiorati, trascurandosi di considerare l'ammontare

delle retribuzioni, dei contributi versati e l'anzianità

contributiva;

che, in presenza soltanto di un elemento del tutto casuale quale

è la data del collocamento in pensione, sussiste una grave

disparità di trattamento tra lavoratori che hanno percepito

retribuzioni e versato contributi di identico ammontare ed hanno la

stessa anzianità contributiva;

che l'Avvocatura Generale dello Stato, intervenuta in

rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, ha concluso

per la manifesta infondatezza della questione;

Considerato che la stessa questione ora di nuovo sollevata è

stata già dichiarata non fondata (sentenza n. 173 del 1986) e

manifestamente infondata (ordinanza n. 120 del 1989);

che va ribadita la sussistenza, nella disciplina della materia,

della discrezionalità del legislatore, i cui interventi per il

miglioramento e la perequazione dei trattamenti pensionistici si

realizzano con la gradualità imposta da scelte di politica sociale

ed economica, in considerazione anche delle esigenze di bilancio e

delle finalità di risanamento e ripianamento delle gestioni

previdenziali;

che per l'attuazione dei predetti miglioramenti sono state

emanate di recente: 1) la legge 11 marzo 1988, n. 67 (Disposizioni

per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato),

che ha stabilito nuovi criteri per la determinazione delle pensioni

con l'art. 21, sesto comma, interpretato, poi, dall'art. 3, secondo

comma-bis, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, aggiunto dalla

legge di conversione 20 maggio 1988, n. 160, e, secondo quanto

affermato da questa Corte (sentenza n. 72 del 1990), riferibile anche

alle pensioni liquidate anteriormente al 1° gennaio 1988; 2) la legge

29 dicembre 1988, n. 544 (Elevazione dei livelli dei trattamenti

sociali e miglioramenti delle pensioni), nonché il decreto del

Presidente del Consiglio 16 dicembre 1989 (Attuazione dell'art. 3,

secondo comma, della legge n. 544 del 1988, concernente elevazione

dei livelli dei trattamenti sociali e miglioramenti delle pensioni)

che hanno maggiorato ancora una volta i livelli pensionabili;

che, pertanto, la questione sollevata è manifestamente

infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale degli artt. 19 della legge 23 aprile 1981, n. 155

(Adeguamento delle strutture e delle procedure per la liquidazione

urgente delle pensioni e per i trattamenti di disoccupazione e misure

urgenti in materia previdenziale e pensionistica); 3, tredicesimo

comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297 (Disciplina del trattamento

di fine rapporto e norme in materia pensionistica); 9 della legge 15

aprile 1985, n. 140 (Miglioramento e perequazione di trattamenti

pensionistici e aumento della pensione sociale); 21, sesto comma,

della legge 11 marzo 1988, n. 67 (Disposizioni per la formazione del

bilancio annuale e pluriennale dello Stato); 19 della legge 30 aprile

1969, n. 153 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in

materia di sicurezza sociale); in riferimento agli artt. 3, 36, 38,

secondo comma, e 53 della Costituzione, sollevata dal Pretore di

Milano con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 19 marzo 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 4 aprile 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1990:171 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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