Corte costituzionale

Ordinanza n. 171/1988

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 11/02/1988 · relatore Giuseppe Borzellino

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 8d.l. 691/1976
  • art. 9legge 786/1976

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 8 del d.l. 8

ottobre 1976, n. 691 (Modificazioni al regime fiscale di alcuni

prodotti petroliferi e del gas metano per autotrazione), convertito

nella legge 30 novembre 1976, n.786 e dell'art. 9 del d.l. 23

dicembre 1977, n. 936 (Misure fiscali urgenti), convertito in legge

23 febbraio 1978, n. 38, promosso con ordinanza emessa il 10 ottobre

1985 dal Pretore di Rapallo, iscritta al n. 798 del registro

ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n.10, 1ª serie speciale, dell'anno 1986;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 13 gennaio 1988 il Giudice

relatore Giuseppe Borzellino;

Ritenuto che con ordinanza emessa il 10 ottobre 1985 (R.O. n. 798

del 1985), nel procedimento civile vertente tra Rosti Paolo e

l'Ufficio del Registro, il Pretore di Rapallo ha sollevato questione

di legittimità costituzionale dell'art. 8 del d.l. 8 ottobre 1976 n.

691, convertito nella l. 30 novembre 1976 n. 786, e 9 del d.l. 23

dicembre 1977 n. 936, convertito nella l. 23 febbraio 1978 n. 38, in

riferimento agli artt. 3 e 53 Cost. nella parte in cui veniva

stabilita una maggiore imposizione "dovuta, in aggiunta alle normali

tasse automobilistiche", dai possessori di autoveicoli con motori

"diesel" usandosi - si assume - disparità con i possessori di auto

altrimenti alimentate;

che ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei

ministri rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,

chiedendo che venga dichiarata la infondatezza della questione

prospettata;

}tps;7BA Considerato che attiene alla discrezionalità del

legislatore stabilire criteri di eventuale differenziazione, in

subiecta materia, delle relative aliquote, tenendosi conto dei costi

d'uso dell'automezzo;

che pertanto la questione è manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26 l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme

integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 8 del d.l. 8 ottobre 1976

n. 691 convertito nella legge 30 novembre 1976 n. 786 e 9 del d.l. 23

dicembre 1977 n. 936, convertito nella legge 23 febbraio 1978 n. 38,

in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., sollevata dal Pretore di

Rapallo con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 gennaio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: BORZELLINO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria l'11 febbraio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:171 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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