Corte costituzionale

Ordinanza n. 170/1989

Questione dichiarata infondata · depositata il 29/03/1989 · relatore Vincenzo Caianello

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 14d.P.R. 643/1972
  • art. 3d.P.R. 643/1972
  • art. 6d.P.R. 643/1972
  • art. 15d.P.R. 643/1972

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 3, 6, 14 e 15

del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643 (Istituzione dell'imposta comunale

sull'incremento di valore degli immobili), promosso con ordinanza

emessa il 2 novembre 1987 dalla Commissione tributaria di primo grado

di Roma sui ricorsi riuniti proposti dall'Istituto Romano di S.

Michele contro il 1° Ufficio Atti Pubblici di Roma, iscritta al n.

597 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 45, prima serie speciale, dell'anno 1988;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 25 gennaio 1989 il Giudice

relatore Vincenzo Caianiello;

Ritenuto che nel corso di un giudizio volto ad ottenere

l'esenzione integrale dell'I.N.V.I.M. decennale per alcuni immobili

di proprietà di un'istituzione pubblica di assistenza e beneficenza,

la Commissione tributaria di primo grado di Roma ha sollevato, con

ordinanza in data 2 novembre 1987, pervenuta alla Corte

costituzionale l'8 ottobre 1988, (reg. ord. n. 597 del 1988),

questione di legittimità costituzionale degli artt. 3, 6, 14 e 15

del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643 (Istituzione dell'imposta comunale

sull'incremento del valore degli immobili), in riferimento agli artt.

3 e 53 della Costituzione;

che il combinato disposto dalle norme impugnate viene censurato

nella parte in cui, assoggettando ad I.N.V.I.M. per decorso decennio

anche gli immobili di proprietà degli enti il cui solo fine sia

l'assistenza e la beneficenza, si porrebbe in contrasto:

a) con l'art. 53 della Costituzione, dal momento che gli

incrementi di valore dei predetti immobili - restando vincolati alla

specifica destinazione ai fini di pubblica utilità cui sono

destinati i patrimoni degli enti - non costituirebbero reddito in

senso proprio e non esprimerebbero, pertanto, alcuna capacità

contributiva;

b) con l'art. 3 della Costituzione, in quanto equiparerebbe nel

trattamento enti diversi per natura, struttura e fini (enti pubblici

e privati, consorzi, società, associazioni non riconosciute);

che non si sono costituite le parti, ma è intervenuta

l'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione venga

dichiarata inammissibile, per quanto concerne l'art. 14, e,

manifestamente infondata in relazione alle altre disposizioni

impugnate;

Considerato che l'art. 14 del d.P.R. n. 643 del 1972 (già

dichiarato parzialmente illegittimo da questa Corte con sentenza n.

126 del 1979), è stato espressamente abrogato dal legislatore con

decreto legge 12 novembre 1979, n. 571 (art. 1), convertito in legge

12 gennaio 1980, n. 2, onde, la relativa questione va dichiarata

manifestamente inammissibile per mancanza dell'oggetto;

che, in riferimento alle altre norme censurate, questione

identica a quella ora sollevata e in relazione agli stessi parametri,

è stata già dichiarata infondata da questa Corte con sentenza n.

301 del 1987;

che non essendo intervenuti elementi nuovi, né essendo state

prospettate argomentazioni tali da indurre a modificare

l'orientamento precedentemente espresso, la questione va dichiarata

manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 14 del d.P.R. 26 ottobre 1972,

n. 643 (Istituzione dell'imposta comunale sull'incremento del valore

degli immobili), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 53 della

Costituzione, dalla Commissione tributaria di primo grado di Roma con

ordinanza in data 2 novembre 1987 (r.o. n. 597 del 1988);

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale degli artt. 3, 6 e 15 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n.

643 (Istituzione dell'imposta comunale sull'incremento del valore

degli immobili), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 53 della

Costituzione, dalla Commissione tributaria di primo grado di Roma con

ordinanza in data 2 novembre 1987 (r.o. n. 597 del 1988).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 9 marzo 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 29 marzo 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1989:170 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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