Corte costituzionale

Ordinanza n. 170/1988

Questione dichiarata infondata · depositata il 11/02/1988 · relatore Giuseppe Borzellino

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 6, primo e

secondo comma, e 9 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 637 (Disciplina

dell'imposta sulle successioni e donazioni), promosso con ordinanza

emessa il 19 giugno 1985 dalla Commissione tributaria di primo grado

di Napoli, iscritta al n. 786 del registro ordinanze 1985 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.10, prima

serie speciale, dell'anno 1986;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 13 gennaio 1988 il Giudice

relatore Giuseppe Borzellino;

Ritenuto che con ordinanza emessa il 19 giugno 1985 la Commissione

tributaria di primo grado di Napoli ha sollevato, in riferimento agli

artt. 3, 53 e 76 Cost., questione di legittimità costituzionale

degli artt.6, primo e secondo comma, e 9 del d.P.R. 26 ottobre 1972,

n. 637 (Disciplina dell'imposta sulle successioni e donazioni);

che ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei

ministri;

che, secondo la rimettente Commissione, l'art. 9 del citato

d.P.R. sarebbe viziato - ex art. 76 Cost. - da eccesso di delega,

giacché, mentre la legge di delegazione (n. 825 del 1971) all'art. 8

n. 4, enuncia "l'irrilevanza", ai fini della determinazione

dell'imponibile, delle alienazioni poste in essere negli ultimi mesi,

se non sia fornita la valida prova dell'investimento, il legislatore

delegato avrebbe ritenuto compresi nell'attivo ereditario i beni in

ogni caso trasferiti negli ultimi sei mesi; inoltre avrebbe

accresciuto l'asse ereditario di un "valore" stabilito senza

riferimento al prezzo di vendita, entro i cui limiti soltanto

potrebbe essere fornita dagli eredi la prova idonea ad ottenere la

detrazione; avrebbe limitato, infine, la detrazione alle sole somme

reinvestite nell'acquisto dei beni soggetti all'imposta indicati

nella dichiarazione;

che il meccanismo dell'art. 9, in tali sensi concepito,

violerebbe, altresì, gli artt. 3 e 53 Cost.;

che viene dedotta, poi, l'illegittimità costituzionale

dell'art.6, primo e secondo comma, sempre del citato d.P.R. n. 637,

poiché, colpendosi gli ascendenti e i discendenti legittimi con la

c.d. imposta globale, da ripartire tra gli eredi in proporzione delle

quote di ciascuno, non terrebbe conto della capacità contributiva

dei singoli, con violazione - anche in tale ipotesi - degli artt. 3 e

53 Cost.;

Considerato che, per quanto attiene all'art. 9 del d.P.R. n. 637,

la norma è coerente ai criteri della delega, fissati con l'art. 8

della l. 9 ottobre 1971 n. 825, là dove si concretizza, per i fini

di deroga alla "irrilevanza" delle alienazioni di beni poste in

essere negli ultimi sei mesi di vita del dante causa, la disciplina

della prova dell'investimento o del reimpiego del ricavo di tali

vendite, così come indicato dal legislatore delegante;

che per quanto attiene al riferimento nella determinazione

dell'asse al valore dei beni alienati (e non al prezzo) è da

rilevare che l'asse imponibile, nel sistema in parola, si adegua

appunto, giusta il disposto della legge di delegazione (art. 8, n. 2)

al principio di "commisurazione dell'imposta al valore";

che in ordine all'assunto di limitazione della detrazione alle

sole somme reinvestite nell'acquisto di beni soggetti ad imposta, e

indicati nella dichiarazione, non tali somme soltanto risultano in

effetti detraibili, secondo la normativa;

che per gli identici dubbi di illegittimità delle norme, in

riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., va rilevato che nel sistema in

esame la base imponibile, riportata al valore venale dei beni,

coinciderebbe - e ciò vale anche per i termini generali della

dedotta questione - tendenzialmente con il prezzo di mercato;

che, infine, per l'eccezione - ex artt. 3 e 53 Cost. - di

illegittimità costituzionale dell'art. 6 del d.P.R. n. 637

impugnato, in quanto l'imposta globale, ripartita pro-quota fra gli

eredi, postulerebbe una irrazionale violazione della capacità

contributiva del singolo, va ricordato che l'imposizione tributaria

inerente alla successione è in diretto collegamento con il

patrimonio ereditario unitariamente considerato, colpendo, cioè,

l'eredità come tale indipendentemente dal trasferimento di ricchezza

(sentenza n. 68 del 1985);

che pertanto le questioni come sopra sollevate sono

manifestamente infondate, osservandosi peraltro che - giusta l'art.

11 della l. 17 dicembre 1986 (Revisione delle aliquote dell'imposta

sulle successioni e donazioni) - ricorrendone gli estremi, il valore

imponibile potrà essere determinato per adesione con una riduzione

pari al 30% dell'accertato;

Visti gli artt. 26 l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme

integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità

costituzionale degli artt. 6 (primo e secondo comma) e 9 del d.P.R.

26 ottobre 1972 n. 637 (Disciplina dell'imposta sulle successioni e

donazioni) sollevate dalla Commissione tributaria di primo grado di

Napoli, in riferimento agli artt. 3, 53 e 76 Cost., con l'ordinanza

in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 gennaio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: BORZELLINO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria l'11 febbraio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:170 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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