Corte costituzionale

Ordinanza n. 167/1970

Questione dichiarata infondata · depositata il 18/11/1970 · relatore Ercole Rocchetti

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 93 e

94 del codice di procedura penale promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 12 febbraio 1970 dal pretore di Sant'Agata

di Militello nel procedimento penale a carico di Di Fina Lupo Calogero

ed altri, iscritta al n. 136 del registro ordinanze 1970 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 143 del 10 giugno 1970;

2) ordinanza emessa il 24 febbraio 1970 dal pretore di

Sampierdarena nel procedimento penale a carico di Gatti Giuseppe,

iscritta al n. 139 del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 136 del 3 giugno 1970.

Udito nella camera di consiglio del 28 ottobre 1970 il Giudice

relatore Ercole Rocchetti.

Ritenuto in fatto che i pretori di Sant'Agata di Militello e di

Sampierdarena hanno rispettivamente proposto le questioni di

legittimità costituzionale dell'art. 93, secondo comma, del codice di

procedura penale, in riferimento all'art. 24, primo comma, della

Costituzione; e degli artt. 93 e 94 del codice di procedura penale, in

relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui

consentono la costituzione di parte civile direttamente in

dibattimento;

che le predette ordinanze sono state ritualmente notificate,

comunicate e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale;

che nessuno si è costituito nei relativi giudizi, i quali possono

essere riuniti avendo lo stesso oggetto.

Considerato che, dopo la pronuncia delle ordinanze di rimessione,

con sentenza n. 108 del 17 giugno 1970, questa Corte ha dichiarato

infondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 93,

comma secondo, e 94, commi primo e secondo, del codice di procedura

penale, che erano state precedentemente proposte anche da altri

giudici;

che non sussistono ragioni che inducano a modificare la precedente

decisione.

Visti gli artt. 26, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi davanti a

questa Corte.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità

costituzionale degli artt. 93 e 94 del codice di procedura penale, in

riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, promosse con le

ordinanze 12 febbraio 1970 dal pretore di Sant'Agata di Militello e 24

febbraio 1970 dal pretore di Sampierdarena.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 novembre 1970.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -

GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - ANGELO DE

MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO

CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - PAOLO ROSSI.

ECLI:IT:COST:1970:167 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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