Corte costituzionale

Ordinanza n. 166/2002

Altra decisione · depositata il 07/05/2002 · relatore Carlo Mezzanotte

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 2 e 3

della legge della Regione Veneto 28 dicembre 1999, n. 62

(Individuazione dei comuni a prevalente economia turistica e delle

città d'arte ai fini delle deroghe agli orari di vendita), promosso

con ordinanza emessa l'11 aprile 2001 dal Tribunale amministrativo

regionale del Veneto, iscritta al n. 677 del registro ordinanze 2001

e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 37, 1a

serie speciale, dell'anno 2001.

Visti gli atti di costituzione del Comune di Cittadella, del

Consorzio operatori "Grand'Affi shopping center" ed altra e Holding

dei giochi S.r.l. e del Comune di Affi ed altri, nonché l'atto di

intervento della Regione Veneto;

Udito nella camera di consiglio del 27 febbraio 2002 il giudice

relatore Carlo Mezzanotte.

Ritenuto che, nel corso di più giudizi riuniti proposti dal

Comune di Cittadella nei confronti della Provincia di Padova, dal

Consorzio operatori "Grand'Affi shopping center" e da numerosi

operatori commerciali, nonché dai Comuni di Affi, Castelnuovo del

Garda, Cavaion Veronese, Costermano, Pastrengo e Rivoli Veronese nei

confronti della Provincia di Verona, e dal Comune di Soave nei

confronti della medesima provincia - avverso i provvedimenti delle

Province di Padova e di Verona di diniego delle istanze con le quali

i Comuni di Cittadella e di Soave chiedevano il riconoscimento quale

"città d'arte" ai fini della deroga agli orari di vendita al

dettaglio, e delle istanze presentate dagli altri comuni per

ottenere, ai medesimi fini, il riconoscimento di comuni a prevalente

economia turistica - il Tribunale amministrativo regionale del

Veneto, con ordinanza in data 11 aprile 2001, ha sollevato, in

riferimento agli artt. 117, 3 e 97 della Costituzione, questione di

legittimità costituzionale degli artt. 2 e 3 della legge regionale

del Veneto 28 dicembre 1999, n. 62 (Individuazione dei comuni a

prevalente economia turistica e delle città d'arte ai fini delle

deroghe agli orari di vendita);

che l'art. 2 della citata legge regionale detta i criteri per

la individuazione, da parte delle province, alle quali il precedente

art. 1 delega le relative funzioni, dei comuni a prevalente economia

turistica ai fini delle deroghe agli orari degli esercizi commerciali

previste dall'art. 12 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114

(Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma

dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59) e che,

analogamente, l'art. 3 stabilisce i requisiti in base ai quali devono

essere individuate, ai medesimi fini e sempre da parte delle

province, le città d'arte;

che, ad avviso del remittente, le disposizioni censurate

contrasterebbero, in primo luogo, con l'art. 117 della Costituzione,

giacché la materia del commercio non rientrerebbe fra quelle per le

quali le regioni a statuto ordinario hanno potestà legislativa

concorrente e il d.lgs. n. 114 del 1998, all'art. 12, avrebbe

affidato alle regioni solo il compito amministrativo di individuare i

comuni e i periodi dell'anno ai fini della deroga all'obbligo di

chiusura, non anche l'esercizio di una potestà legislativa;

che, prosegue il remittente, quand'anche si volesse

riconoscere alle regioni una potestà legislativa in materia, la

stessa sarebbe stata esercitata, in concreto, in modo irragionevole e

privo di coerenza interna e comunque in contrasto con il principio di

buon andamento della pubblica amministrazione, dal momento che

l'art. 2 attribuisce il carattere di pre-requisiti, preclusivi cioè

della valutazione della sussistenza degli altri requisiti previsti

dalla medesima disposizione, ad elementi, quali il numero dei

posti-letto in strutture alberghiere ed extraalberghiere e quello

della ubicazione in territorio montano, litoraneo, lacuale o termale,

che non sarebbero razionali, coerenti con la finalità perseguita e

che irragionevolmente precluderebbero la possibilità del

riconoscimento del carattere di comune ad economia prevalentemente

turistica a comuni ubicati in pianura;

che, analogamente, l'art. 3 irragionevolmente attribuirebbe

rilievo preclusivo della valutazione della sussistenza delle altre

condizioni ivi previste, ad un requisito, quello del numero dei

posti-letto esistenti in strutture alberghiere ed extra-alberghiere,

ininfluente ai fini del riconoscimento della qualità di città

d'arte;

che inoltre, osserva il giudice a quo, entrambe le

disposizioni irragionevolmente disconoscerebbero la possibilità che

il requisito dei posti-letto possa sussistere con riferimento ad un

ambito più ampio del territorio di un solo comune, omettendo di

considerare la realtà dei comprensori turistici;

che, infine, ad avviso del remittente, sarebbe leso il

principio dell'affidamento, dal momento che l'applicazione delle

disposizioni censurate, in un contesto normativo nazionale volto a

favorire la liberalizzazione delle attività di commercio, avrebbe

portato a negare ai comuni ricorrenti una qualità loro riconosciuta

da tempo sulla base della previgente normativa;

che si sono costituiti nel presente giudizio il Comune di

Cittadella, il Consorzio operatori "Grand'Affi shopping center" e due

degli operatori commerciali ricorrenti nel giudizio principale, i

quali, sulla base di argomentazioni largamente coincidenti con quelle

del remittente, chiedono che la questione sia accolta;

che anche i Comuni di Affi, Castelnuovo del Garda, Cavaion

Veronese, Costermano, Pastrengo e Rivoli Veronese si sono costituiti

nel presente giudizio, con una memoria nella quale, oltre a ricordare

che la qualità di comuni ad economia turistica era stata loro

riconosciuta fin dal 1983 e che sulla loro istanza si era avuto il

parere favorevole dell'associazione dei consumatori turismo e della

locale Azienda di promozione turistica, svolgono argomentazioni

adesive a quelle contenute nella ordinanza di rimessione e chiedono

l'accoglimento della questione di legittimità costituzionale

dell'art. 2 della legge della Regione Veneto n. 62 del 1999;

che è intervenuta la Regione Veneto, la quale, contestando

la premessa dalla quale muove il remittente, che cioè le regioni a

statuto ordinario siano prive di potestà legislativa in materia, sia

pure di attuazione, chiede che le questioni vengano dichiarate

inammissibili o infondate.

Considerato che la questione di legittimità costituzionale degli

artt. 2 e 3 della legge della Regione Veneto 28 dicembre 1999, n. 62

(Individuazione dei comuni a prevalente economia turistica e delle

città d'arte ai fini delle deroghe agli orari di vendita), è

prospettata dal giudice remittente anzitutto in relazione

all'asserita insussistenza di potestà legislativa regionale, sia

pure di attuazione, nella materia del commercio, invocando come

parametro l'art. 117 della Costituzione;

che, successivamente all'emanazione dell'ordinanza di

remissione, è stata promulgata ed è entrata in vigore la legge

costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della

parte seconda della Costituzione), il cui art. 3 ha sostituito

l'intero testo dell'art. 117 della Costituzione;

che pertanto, in via del tutto preliminare, essendo stata

modificata una delle disposizioni costituzionali invocate come

parametro di giudizio, si impone la restituzione degli atti al

giudice remittente affinché proceda ad un nuovo esame della

questione alla luce del sopravvenuto mutamento del quadro normativo

(cfr. ordinanze n. 80, n. 76, n. 73, n. 72, n. 60, n. 26, n. 14,

n. 13 e n. 9 del 2002).

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti al Tribunale amministrativo

regionale del Veneto.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 24 aprile 2002.

Il Presidente: Vari

Il redattore: Mezzanotte

Il cancelliere:Di Paola

Depositata in cancelleria il 7 maggio 2002.

Il direttore della cancelleria:Di Paola

ECLI:IT:COST:2002:166 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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