Corte costituzionale

Ordinanza n. 166/1988

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 11/02/1988 · relatore Vincenzo Caianello

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 1legge 252/1981
  • art. 2legge 252/1981

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 1, secondo

comma, e 2, primo comma, del d.-l. 29 maggio 1981, n. 252

("Prestazioni di cura erogate dal Servizio sanitario nazionale"),

promossi con n. 2 ordinanze emesse il 26 settembre 1981 dal Pretore

di Ceglie Messapico, iscritte ai nn. 723 e 724 del registro ordinanze

1981 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 338

dell'anno 1981;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 10 dicembre 1987 il Giudice

relatore Vincenzo Caianiello;

Ritenuto che con due identiche ordinanze emesse in data 26

settembre 1981, il Pretore di Ceglie Messapico, adito in sede di

tutela cautelare d'urgenza, ha sollevato questione di legittimità

costituzionale degli artt. 1, comma secondo, e 2, comma primo e

terzo, del d.-l. 29 maggio 1981, n. 252 ("Prestazioni di cura erogate

dal Servizio sanitario nazionale");

che la prima delle disposizioni impugnate viene censurata nella

parte in cui, subordinando l'accesso dei cittadini agli ambulatori o

strutture convenzionate ad autorizzazione preventiva delle U.S.L. da

rilasciare sulla base della reale disponibilità delle strutture

pubbliche, contrasterebbe con gli artt. 3, 32, 33 Cost., ponendo in

essere una disparità di trattamento tra l'accesso ai presidi

pubblici e quello ai presidi privati, limitando il diritto

all'esercizio della libera professione e violando il limite imposto

dal rispetto della persona umana in relazione alla scelta fiduciaria

compiuta dall'assistito;

che la seconda delle disposizioni impugnate viene censurata

nella parte in cui, prevedendo l'obbligo di partecipare alle spese

relative alle prestazioni di laboratorio di analisi soltanto per gli

assistiti avviati alla struttura sanitaria convenzionata, creerebbe

un'ingiustificata disparità di trattamento nei confronti degli

assistiti avviati alla struttura pubblica;

che i giudizi cautelari, promossi dal titolare di un laboratorio

di analisi convenzionato, attengono alla scelta della struttura

sanitaria, pubblica o privata, che l'amministrazione deve operare

nell'avviare l'utente al servizio;

che l'Avvocatura Generale dello Stato è intervenuta chiedendo

che le questioni venissero dichiarate irrilevanti o comunque

infondate;

Considerato che le ordinanze di rinvio sollevano identica

questione e che pertanto i relativi giudizi vanno riuniti;

che le disposizioni impugnate sono contenute in un decreto-legge

non convertito, ed hanno quindi perduto efficacia "sin dall'inizio",

come espressamente prevede l'art. 77, comma terzo Cost.;

che, pertanto, entrambe le questioni, avendo ad oggetto norme

che debbono considerarsi come mai esistite nell'ordinamento, vanno

dichiarate manifestamente inammissibili, secondo il costante

orientamento di questa Corte (vedi fra le altre sent. n. 307 del 1983

e ordd. nn. 349, 350, 360, 361, 362, 363 del 1983);

Visti gli art. 26, comma secondo, della legge 11 marzo 1953 n. 87

e 9, comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi davanti la

Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità delle

questioni di legittimità cotituzionale degli artt. 1, comma secondo,

e 2, comma primo e terzo, del d.-l. 29 maggio 1981, n. 252,

("Prestazioni di cura erogate dal Servizio sanitario nazionale"),

sollevate in riferimento agli artt. 3, 32, e 33 Cost., dal Pretore di

Ceglie Messapico con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 28 gennaio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria l'11 febbraio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:166 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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