Corte costituzionale

Ordinanza n. 164/1999

Altra decisione · depositata il 10/05/1999 · relatore Piero Alberto Capotosti

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 1legge 662/1996

citata

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 57 e

58, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione

della finanza pubblica), promossi con ordinanze emesse il 4 giugno

1997 dal Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, seconda

sezione, ed il 19 giugno 1998 (n. 2 ordinanze) dal Tribunale

amministrativo regionale per la Lombardia, sezione staccata di

Brescia, rispettivamente iscritte al n. 845 del registro ordinanze

1997 ed ai nn. 761 e 762 del registro ordinanze 1998 e pubblicate

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 50 prima serie speciale

dell'anno 1997 e n. 42 prima serie speciale dell'anno 1998.

Visto l'atto di costituzione del comune di Montebelluna nonché gli

atti di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 13 aprile 1999 il giudice relatore

Piero Alberto Capotosti;

Udito l'Avvocato dello Stato Giuseppe Stipo per il Presidente del

Consiglio dei Ministri.

Ritenuto che, nel corso di un giudizio instaurato da un dipendente

del comune di Montebelluna per l'annullamento, previa sospensione,

del provvedimento di rigetto della domanda di trasformazione del

rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, il Tribunale

amministrativo regionale per il Veneto, seconda sezione, con

ordinanza del 4 giugno 1997, ha sollevato questione di legittimità

costituzionale dell'art. 1, commi 57 e 58, della legge 23 dicembre

1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), in

riferimento agli articoli 3, 5, 39, 97 e 128 della Costituzione, e

che detta norma, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione,

è stata altresì impugnata dal Tribunale amministrativo regionale

per la Lombardia, sezione staccata di Brescia, con due ordinanze in

data 19 giugno 1998, di contenuto sostanzialmente identico,

pronunziate nel corso di altrettanti giudizi promossi da due

psicologhe, dirigenti di primo livello dell'Azienda sanitaria locale

(ASL) della provincia di Bergamo, per l'annullamento, previa

sospensione, degli atti di rigetto delle domande di trasformazione

del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale;

che, secondo le ordinanze di rimessione, le disposizioni

impugnate, stabilendo che "il rapporto di lavoro a tempo parziale

può essere costituito relativamente a tutti i profili professionali

appartenenti alle varie qualifiche o livelli dei dipendenti delle

pubbliche amministrazioni, ad esclusione del personale militare, di

quello delle Forze di Polizia e del Corpo nazionale dei vigili del

fuoco" (art. 1, comma 57) e prevedendo le modalità della

trasformazione del rapporto, configurerebbero "un diritto ovvero una

facoltà" del dipendente alla trasformazione del rapporto, senza

tenere conto delle esigenze delle pubbliche amministrazioni;

che, ad avviso di entrambi i Tar, la disciplina della

trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale

non sarebbe ragionevole, in quanto potrebbe determinare un'improvvisa

riduzione del personale occorrente per garantire la funzionalità dei

servizi e, in violazione del principio di buon andamento, priverebbe

la pubblica amministrazione del potere di direzione e di

pianificazione dell'organizzazione dei propri uffici, non

permettendole di preordinare le misure necessarie ad evitare le

eventuali disfunzioni derivanti dall'incentivazione del rapporto di

lavoro part-time, in contrasto con lo scopo di razionalizzazione,

ammodernamento e responsabilizzazione avuti di mira dalla più

recente legislazione sul pubblico impiego;

che, secondo i giudici a quibus, la pubblica amministrazione

"viene a trovarsi in balìa dei propri dipendenti" e, inoltre, le

norme impugnate potrebbero determinare situazioni irragionevoli e

potenzialmente discriminatorie, in difetto della previsione di un

potere di verifica delle situazioni personali e/o di servizio;

che, secondo il Tar per il Veneto, le norme denunciate

violerebbero altresì sia l'autonomia organizzativa degli enti

locali, sia quella loro attribuita in sede di contrattazione

collettiva, entrambe costituzionalmente garantite (artt. 5, 39 e 128

della Costituzione);

che il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e

difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, è intervenuto in tutti

e tre i giudizi con distinti atti, di contenuto pressoché identico,

eccependo l'infondatezza della questione;

che, secondo la difesa erariale, la disciplina del part-time

costituisce parte di un più ampio disegno di riforma del pubblico

impiego, diretto a ridurre la spesa pubblica, e, quindi, le norme

denunciate possono costituire oggetto del sindacato di legittimità

costituzionale soltanto sotto il profilo della ragionevolezza;

che, ad avviso dell'interveniente, nel giudizio di ragionevolezza

assumerebbero pregnante importanza le disposizioni secondo le quali:

gli organici del personale sono costituiti anche da dipendenti il cui

numero complessivo è quantificato avendo riguardo al limite

complessivo del monte ore lavorative; possono essere banditi concorsi

per posti part-time; per taluni settori non è consentito l'accesso

indiscriminato a tale tipo di rapporto; il contingente del personale

che può essere destinato al tempo parziale non può superare il

limite del venticinque per cento dell'organico complessivo ed è

possibile ovviare alle eventuali carenze di organico sia mediante il

ricorso ai processi di mobilità, sia utilizzando i risparmi di spesa

per nuove assunzioni, in quanto esse dimostrerebbero che è stato

definito un sistema rispettoso dei principi costituzionali che si

assumono lesi;

che, secondo l'Avvocatura, la censura riferita agli artt. 5 e 128

della Costituzione è infondata, in quanto l'autonomia organizzativa

degli enti locali deve svolgersi e realizzarsi compatibilmente con

gli interessi della intera comunità nazionale, quindi anche con

quello al risanamento della finanza pubblica;

che, nel giudizio sollevato dal Tar per il Veneto, si è

costituito il comune di Montebelluna, convenuto nel processo

principale, svolgendo argomentazioni a conforto delle censure ed

eccependo che le disposizioni impugnate pregiudicherebbero il

conseguimento degli scopi istituzionali da parte delle pubbliche

amministrazioni, soprattutto dei comuni di dimensioni medie o

piccole, anche in considerazione del complessivo quadro normativo nel

quale esse si inseriscono;

che, ad avviso della parte, le modifiche introdotte

successivamente all'ordinanza di rimessione (art. 39, commi 25, 26 e

27, della legge 27 dicembre 1997, n. 449; art. 31, comma 41, della

legge 23 dicembre 1998, n. 448) "hanno l'indubbio merito di tradurre

positivamente le doglianze" sollevate dagli enti locali territoriali,

ma conforterebbero i dubbi di legittimità delle norme impugnate,

nonostante sia possibile sostenere che l'art. 1, comma 65, della

legge n. 662 del 1996 stabilisca l'inapplicabilità dei commi 58 e 59

sia agli enti locali che versano in una situazione deficitaria, sia a

quelli che hanno una pianta organica inferiore a cinque unità, e

ritenere applicabile la nuova disciplina soltanto successivamente

alla "determinazione dei contingenti dei rapporti di lavoro in

relazione ai quali ammettere l'accesso al tempo parziale" offrendo in

tal modo un'interpretazione che rende le norme immuni dalle censure

di legittimità costituzionale.

Considerato che i giudizi hanno ad oggetto le stesse norme, in

riferimento a parametri in parte coincidenti, sicché essi vanno

riuniti per essere decisi con un'unica pronuncia;

che, successivamente alla proposizione da parte del Tar per il

Veneto della questione di legittimità costituzionale, sono entrati

in vigore: l'art. 39, comma 27, della legge n. 449 del 1997 il quale

stabilisce che "le disposizioni dell'art. 1, commi 58 e 59, della

legge 23 dicembre 1996, n. 662, in materia di rapporto di lavoro a

tempo parziale si applicano al personale delle regioni e degli enti

locali finché non diversamente disposto da ciascun ente con proprio

atto normativo"; gli artt. 36, comma 7, e 36-bis del d.lgs. 3

febbraio 1993, n. 29 (nel testo modificato dal d.lgs. 31 marzo 1998,

n. 80), i quali, rispettivamente, hanno introdotto la facoltà per le

pubbliche amministrazioni di avvalersi delle forme contrattuali

flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal

codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato

nell'impresa ed hanno previsto che il regolamento sull'ordinamento

degli uffici e dei servizi degli enti locali disciplina le dotazioni

organiche e le modalità di assunzione degli impieghi; l'art. 8,

comma 1, lettera i), del d.lgs. 4 novembre 1997, n. 396, che ha

previsto la possibilità di forme sperimentali di contrattazione

collettiva, in deroga alle previgenti disposizioni sulla

contrattazione collettiva decentrata, anche in ordine

all'articolazione flessibile dell'orario di lavoro ed alla diffusione

del part-time;

che, in data posteriore a tutte le ordinanze di rimessione, sono

entrati in vigore: l'art. 31, comma 41, della legge n. 448 del 1998,

secondo il quale "per quanto riguarda il lavoro a tempo parziale la

contrattazione collettiva può individuare particolari modalità

applicative, anche prevedendo una riduzione delle percentuali

previste per la generalità dei casi e l'esclusione di determinate

figure professionali che siano ritenute particolarmente necessarie

per la funzionalità dei servizi"; l'art. 4, della legge 16 giugno

1998, n. 191 che, allo scopo di garantire l'impiego flessibile delle

risorse umane, ha previsto che le pubbliche amministrazioni possono

avvalersi di forme di lavoro a distanza (cd. telelavoro);

che siffatte disposizioni, sopravvenute alle ordinanze di

rimessione, hanno ridefinito la disciplina del rapporto di lavoro a

tempo parziale, hanno introdotto nuovi tipi di rapporti di lavoro

alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni e nuovi schemi

organizzativi, sicché hanno innovato il complessivo quadro normativo

di riferimento;

che si palesa, pertanto, indispensabile il riesame, a cura dei

giudici a quibus della rilevanza delle questioni alla luce delle

modificazioni normative sopravvenute.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, ordina la restituzione degli atti al Tribunale

amministrativo regionale per il Veneto, seconda sezione, ed al

Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, sezione staccata

di Brescia.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 29 aprile 1999.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Capotosti

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 10 maggio 1999.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1999:164 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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