Corte costituzionale

Ordinanza n. 162/2002

Altra decisione · depositata il 07/05/2002 · relatore Riccardo Chieppa

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 5, 11 e 13

della legge della Regione Puglia 6 settembre 1999, n. 27 (Istituzione

e disciplina del Dipartimento delle dipendenze patologiche nelle

Aziende Usl), promosso con ordinanza emessa il 6 giugno 2000 dal

Consiglio di Stato sul ricorso proposto da Picaro Francesca contro

Usl TA/1, iscritta al n. 809 del registro ordinanze 2000 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 1, 1ª serie speciale,

dell'anno 2001.

Visto l'atto di costituzione di Picaro Francesca;

Udito nella camera di consiglio del 30 gennaio 2002 il giudice

relatore Riccardo Chieppa.

Ritenuto che nel corso di un giudizio cautelare promosso avverso

l'ordinanza di rigetto della sospensione dei provvedimenti impugnati

in primo grado, il Consiglio di Stato - V Sezione - ha sollevato,

aderendo alla denuncia di illegittimità costituzionale prospettata

dalla parte ricorrente, questione di legittimità costituzionale

degli artt. 5, 11 e 13 della legge della Regione Puglia 6 settembre

1999, n. 27 (Istituzione e disciplina del Dipartimento delle

dipendenze patologiche nelle Aziende Usl), in riferimento agli

artt. 3 e 117 della Costituzione;

che, in ordine alla rilevanza, il giudice a quo sottolinea

che le disposizioni di legge regionali presentano inequivocabilmente

una preclusione circa la possibilità per l'interessata, dirigente

psicologo di primo livello, responsabile del Sert ad alta utenza

(Servizio tossicodipendenze) e in possesso di tutti i requisiti per

l'accesso alla qualifica apicale, di partecipare ai concorsi per

dirigente di II livello, per i quali l'Azienda Usl TA/1 di Taranto ha

stabilito di riservare i posti di dirigente dei Sert ad alta utenza

al solo personale medico;

che nel merito, il giudice rimettente osserva che l'art. 2

della legge 18 febbraio 1999, n. 45 (Disposizioni per il fondo

nazionale di intervento per la lotta alla droga e in materia di

personale dei servizi per le tossicodipendenze), ponendo fine ad un

prolungato periodo di incertezze caratterizzato da una serie di

decreti-legge non convertiti, avrebbe previsto, a sanatoria di

situazioni di fatto createsi negli anni in assenza di normative sul

conferimento degli incarichi di direzione dei Sert, che la direzione

dei cennati Sert ad alta utenza, o agli stessi assimilati, sia

conferita entro il 31 dicembre 1999, mediante concorsi interni per

titoli, riservati al personale di ruolo, che attualmente eserciti

tali funzioni, ovvero le abbia esercitate dopo il primo gennaio 1990,

anche in assenza di incarico formale e che abbia, comunque, prestato

servizio presso i Sert o presso strutture equivalenti per almeno sei

anni;

che, in particolare, il giudice a quo sottolinea che i

requisiti, previsti dalla anzidetta disposizione per l'accesso alla

qualifica apicale sarebbero genericamente riferiti al profilo

professionale di appartenenza (del ruolo sanitario, così come

previsto dal d.P.R. 28 dicembre 1979, n. 761, recante "Stato

giuridico del personale delle unità sanitarie locali", ove sono

ricompresi anche gli psicologi) e non già al solo profilo

professionale medici e ciò anche con riferimento al d.m. 30 novembre

1990, n. 444 (Regolamento concernente la determinazione dell'organico

e delle caratteristiche organizzative e funzionali dei servizi per le

tossicodipendenze da istituire presso le unità sanitarie locali);

che, di fronte a tale quadro normativo, con effetti di

contribuire a creare legittime aspettative del personale non medico,

si contrapporrebbero - sempre secondo il giudice rimettente - le

norme della legge regionale della Puglia 6 settembre 1999, n. 27, che

riservano, sia a regime (artt. 5 e 11) sia in via transitoria

(art. 13), cioè con riguardo ai concorsi interni, di cui all'art. 2

della legge 18 febbraio 1999, n. 45 (Disposizioni per il Fondo

nazionale di intervento per la lotta alla droga e in materia di

personale dei servizi per le tossicodipendenze), al solo personale

medico la dirigenza dei Sert: ciò in contrasto con la disciplina

statale;

che il giudice a quo non dubita che la competenza, per quanto

riguarda i molteplici aspetti organizzativi, sia rimessa alla

competenza normativa delle regioni nell'esercizio dell'autonomia di

cui all'art. 117 della Costituzione, tuttavia essa è certamente

soggetta ai limiti posti dai principi contenuti nelle leggi quadro o

desumibili dalla legislazione di settore;

che un limite insuperabile, sulla base della citata legge

n. 45 del 1999 e della legge 28 marzo 1997, n. 86 (Sanatoria degli

effetti prodotti dai decreti-legge adottati in materia di prevenzione

e recupero delle tossicodipendenze e di funzionamento dei Sert)

sarebbe, secondo il giudice rimettente, quello della ininfluenza del

profilo professionale di appartenenza (medico o psicologo) ai fini

dell'accesso ai posti di dirigente dei Sert, tenuto conto delle

particolari finalità di dette strutture, ove il servizio reso non si

risolve nei soli compiti di diagnosi e cura, bensì richiede anche

analisi del comportamento del tossicodipendente con finalità di

recupero;

che - sempre secondo l'ordinanza di rimessione - la

disciplina dello stato giuridico del personale addetto al Servizio

sanitario nazionale, con riferimento alla giurisprudenza

costituzionale, sfuggirebbe alla competenza concorrente attribuita in

materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera delle regioni, essendo

essa riservata, per evidenti esigenze di uniformità, allo Stato; con

la conseguenza che, in tale materia, le regioni potrebbero unicamente

emanare, ai sensi dell'art. 117, ultimo comma, della Costituzione

(testo anteriore alla riforma del Titolo V della parte seconda della

Costituzione), norme di attuazione della legislazione statale, le

quali, come tali, non potrebbero avere contenuti innovativi;

che, infine, viene denunciata la violazione dell'art. 3 della

Costituzione sotto il profilo che il discrimine, operato in danno del

personale psicologo, sarebbe privo di logica giustificazione

nell'ambito di strutture organizzative, ove le prestazioni di

carattere psicologico e socio-riabilitativo sarebbero prevalenti

rispetto a quelle di carattere medico-farmacologico;

che nel giudizio innanzi alla Corte si è costituita la

ricorrente nel giudizio a quo, la quale ha insistito per la

declaratoria di illegittimità costituzionale della normativa

impugnata, sottolineando come la scelta, operata dalla legge

regionale a favore dei medici, impedisca definitivamente agli altri

profili professionali la possibilità di accesso agli unici incarichi

di II livello esistenti, in contrasto con la precedente normativa.

Considerato che la questione di legittimità costituzionale degli

articoli 5, 11 e 13 della legge della Regione Puglia 6 settembre

1999, n. 27 (Istituzione e disciplina del Dipartimento delle

dipendenze patologiche nelle Aziende Usl), è prospettata dal giudice

remittente anzitutto in relazione al denunciato superamento del

limite dei principi fondamentali che emergono dalla legislazione

statale nella materia e che vincolano la potestà regionale,

invocandosi come parametro l'art. 117 della Costituzione;

che, successivamente all'emanazione della ordinanza di

rimessione, è stata promulgata ed è entrata in vigore la legge

costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al Titolo V della

parte seconda della Costituzione), il cui art. 3 ha sostituito

l'intero testo dell'art. 117 della Costituzione, innovando anche la

ripartizione delle competenze negli aspetti organizzativi e

ordinamentali delle regioni ed enti regionali, nonché dell'intera

materia della sanità;

che, pertanto, in via del tutto preliminare, stante il

mutamento della norma costituzionale invocata come parametro di

giudizio, si rende necessario disporre la restituzione degli atti al

giudice remittente per un nuovo esame dei termini della questione

(cfr. ordinanze n. 13 e n. 14 del 2002; n. 382, n. 397 e n. 416 del

2001).

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti al giudice a quo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 24 aprile 2002.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Chieppa

Il cancelliere:Di Paola

Depositata in cancelleria il 7 maggio 2002.

Il direttore della cancelleria:Di Paola

ECLI:IT:COST:2002:162 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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