Corte costituzionale

Ordinanza n. 162/1993

Questione dichiarata infondata · depositata il 08/04/1993 · relatore Luigi Mengoni

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 58, comma 4,

della legge 8 giugno 1990, n. 142 (Ordinamento delle autonomie

locali), promosso con ordinanza emessa l'8 aprile 1992 dalla Corte

dei conti - Sezioni riunite sul ricorso proposto dal Procuratore

generale nei confronti degli Eredi di Smedile Antonio, iscritta al n.

692 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 46, prima serie speciale, dell'anno 1992;

Udito nella camera di consiglio del 24 marzo 1993 il Giudice

relatore Luigi Mengoni;

Ritenuto che, nel corso del giudizio d'appello proposto dal

Procuratore generale contro la sentenza n. 28 del 1991 pronunciata

dalla Sezione I giurisdizionale ordinaria nei confronti degli eredi

di Antonio Smedile, la Corte dei conti - Sezioni riunite, con

ordinanza dell'8 aprile 1992, ha sollevato, in riferimento agli artt.

3 e 97 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 58,

comma 4, della legge 8 giugno 1990, n. 142, "nella parte in cui non

prevede l'esclusione dai rapporti patrimoniali trasmissibili agli

eredi anche della responsabilità per danni cagionati dal de cuius

allo Stato-pubblica amministrazione di cui era dipendente";

che, ad avviso del giudice remittente, la norma impugnata, pur

essendo norma sostanziale, ha efficacia retroattiva ed è applicabile

anche ai giudizi di responsabilità già pendenti alla data di

entrata in vigore della legge citata, ma, contrariamente all'assunto

della sentenza appellata, non è estensibile agli eredi di

amministratori o dipendenti dello Stato o di enti pubblici diversi

dalle province e dai comuni;

che la norma in esame è ritenuta contrastante: a) con l'art. 3

Cost., sia sotto il profilo del princìpio di eguaglianza, in quanto

opera una ingiustificata disparità di trattamento tra gli eredi di

amministratori o dipendenti comunali e provinciali e gli eredi degli

altri pubblici amministratori o dipendenti pur soggetti alla

giurisdizione del medesimo giudice contabile, sia sotto il profilo

del princìpio di razionalità per l'incoerenza con la direttiva di

omogeneizzazione della responsabilità di tutti i dipendenti pubblici

impartita nel comma 1 dell'art. 58; b) con i princìpi di

imparzialità e di buon andamento dell'amministrazione;

Considerato che la medesima questione è già stata sottoposta

dalla stessa Corte dei conti a questa Corte, che l'ha dichiarata non

fondata con sentenza n. 383 del 1992, in riferimento agli artt. 3 e

24 Cost.;

che le medesime ragioni che escludono la violazione dell'art. 3

Cost. valgono ad escludere anche la violazione dell'art. 97 Cost.;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte

costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 58, comma 4, della legge 8 giugno 1990, n.

142 (Ordinamento delle autonomie locali), sollevata, in riferimento

agli artt. 3 e 97 della Costituzione, dalla Corte dei conti - Sezioni

riunite con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 1° aprile 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria l'8 aprile 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1993:162 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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