Corte costituzionale

Ordinanza n. 161/1986

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 27/06/1986 · relatore Livio Paladin

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 4, n. 1

della legge 9 ottobre 1971, n. 825 ("Delega legislativa al Governo

della Repubblica per la riforma tributaria"), 51 del d.P.R. 29

settembre 1973, n. 597 ("Istituzione e disciplina dell'imposta sul

reddito delle persone fisiche"), 1, secondo comma, del d.P.R. 29

settembre 1973, n. 599 ("Istituzione e disciplina dell'imposta locale

sui redditi") promossi con le seguenti ordinanze:

1 ) ordinanza emessa l'8 ottobre 1984 dalla Commissione tributaria

di secondo grado di Ferrara sul ricorso proposto da Brugnatti Guido,

iscritta al n. 286 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 208 bis dell'anno 1985;

2) ordinanza emessa il 29 settembre 1984 dalla Commissione

tributaria di primo grado di Urbino sul ricorso proposto da Morani

Mario, iscritta al n. 295 del registro ordinanze 1985 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 226 bis dell'anno 1985;

3) 3 ordinanze emesse l'11 aprile 1985 dalla Commissione tributaria

di secondo grado di Alessandria sui ricorsi proposti da Corica

Giovanni, Giaccone Eduardo e Marchelli Paolo c/Ufficio II.DD. di Novi

Ligure, iscritte ai nn. 456, 457 e 458 del registro ordinanze 1985 e

pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 291 bis

dell'anno 1985:

4) ordinanza emessa il 17 maggio 1985 dalla Commissione tributaria

di primo grado di Sondrio sui ricorsi riuniti proposti da Scarinzi

Tarcisia e altro, iscritta al n. 635 del registro ordinanze 1985 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 11/1 s.s.

dell'anno 1986;

5) ordinanza emessa il 19 marzo 1985 dalla Commissione tributaria

di secondo grado di Milano sui ricorsi riuniti proposti da Lucaccioni

Pietro c/Intendenza di Finanza di Milano, iscritta al n. 741 del

registro ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 11/1 s.s. dell'anno 1986.

Visto l'atto di costituzione di Brugnatti Guido nonché gli atti di

intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 21 maggio 1986 il Giudice

relatore Livio Paladin.

Ritenuto che, con ordinanza emessa l'8 ottobre 1984 (pervenuta alla

Corte il 26 aprile 1985), la Commissione tributaria di secondo grado di

Ferrara, giudicando sul ricorso proposto da persona esercente

l'attività di panettiere, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e

53 Cost., questione di legittimità costituzionale degli artt. 4 n. 1

della legge n. 825 del 1971, 1, secondo comma, del d.P.R. n. 599 del

1973 e 51 del d.P.R. n. 597 del 1973, "nella parte in cui non si

prevede che i redditi della piccola impresa non siano esclusi (rectius,

siano esclusi) dall'imposta locale sui redditi", in considerazione che

i predetti redditi derivano prevalentemente da lavoro, mentre la loro

componente patrimoniale è generalmente assai modesta;

che la Commissione tributaria di primo grado di Urbino con

ordinanza emessa il 29 settembre 1984 (pervenuta alla Corte il 2 maggio

1985), la Commissione tributaria di secondo grado di Alessandria con

tre ordinanze emesse l'11 aprile 1985 e la Commissione tributaria di

primo grado di Milano con ordinanza emessa il 19 marzo 1985 hanno

sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., questione di

legittimità costituzionale dell'art. 1 d.P.R. 29 settembre 1973, n.

599, in relazione all'art. 51 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, nella

parte in cui tale combinato disposto non esclude dall'ILOR i redditi

dei rappresentanti di commercio senza deposito, pur essi considerati

frutto di solo lavoro o in netta prevalenza di solo lavoro;

che la Commissione tributaria di primo grado di Sondrio, con

ordinanza emessa il 17 maggio 1985, ha sollevato, in riferimento agli

artt. 3 e 53 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art.

1 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 599, in relazione all'art. 51 d.P.R. 29

settembre 1973, n. 597, nella parte in cui tale combinato disposto non

esclude dall'ILOR i redditi di impresa minore, derivanti da solo lavoro

autonomo, e specificatamente i redditi degli agenti assicuratori;

che nel procedimento promosso dalla Commissione tributaria di

secondo grado di Ferrara si è costituito il Sig. Guido Brugnatti ed ha

chiesto l'accoglimento della questione, richiamando la sentenza n.

42/1980 della Corte costituzionale ed affermando che le conclusioni

dalla stessa raggiunte non possono non applicarsi al piccolo

imprenditore, dato che anche nell'attività di costui il fattore lavoro

è elemento largamente prevalente rispetto all'altro fattore costituito

dall'organizzazione dei beni;

che in tutti i procedimenti è intervenuto il Presidente del

Consiglio dei ministri, il quale ha concluso per l'infondatezza delle

sollevate questioni.

Considerato che i giudizi vanno congiuntamente decisi, vertendo le

varie impugnazioni sulle medesime disposizioni e proponendo le stesse

censure;

che peraltro, con recente sentenza n. 87/1986, questa Corte ha già

dichiarato inammissibile analoga questione di legittimità

costituzionale degli artt. 4 legge 9 ottobre 1971 n. 825, 51 d.P.R. 29

settembre 1973 n. 597 e 1 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 599, per un

duplice concorrente motivo: perché la Corte "non è abilitata ad

introdurre in materia - mediante pronunce di accoglimento parziale -

nuove classificazioni dei tipi di reddito, interne rispetto a quelle

operate o comunque considerate dalla legislazione tributaria"; perché

"la proposta impugnativa non raggiunge il livello delle questioni di

legittimità costituzionale, sottoposte al sindacato della Corte, per

la semplice ragione che trattasi appunto di un problema

interpretativo", potendo i singoli giudici tributari valutare se i

redditi di volta in volta considerati appartengano alla categoria dei

redditi d'impresa ovvero a quella dei redditi di lavoro autonomo;

che non sono ora addotti né la Corte ravvisa motivi per

discostarsi dalla propria precedente decisione.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87

e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla

Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale degli artt. 4 n. 1 della legge 9 ottobre

1971, n. 825, 51 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, 1, secondo

comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 599, sollevata in riferimento

agli artt. 3 e 53 della Costituzione con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 giugno 1986.

F.to: LIVIO PALADIN - VIRGILIO

ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -

FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO - GIUSEPPE BORZELLINO -

FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO -

GABRIELE PESCATORE - UGO SPAGNOLI -

FRANCESCO PAOLO CASAVOLA.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1986:161 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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