Corte costituzionale

Ordinanza n. 161/1972

Questione dichiarata infondata · depositata il 15/11/1972 · relatore Ercole Rocchetti

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 23 del codice

di procedura penale, promosso con ordinanza emessa l'11 dicembre 1971

dalla Corte di cassazione nel procedimento penale a carico di Nardi

Federico, iscritta al n. 119 del registro ordinanze 1972 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 122 del 10 maggio 1972.

Udito nella camera di consiglio del 12 ottobre 1972 il Giudice

relatore Ercole Rocchetti.

Ritenuto che, con ordinanza 11 dicembre 1971, la Corte di

cassazione ha proposto questione di legittimità costituzionale

dell'art. 23 del codice di procedura penale, con riferimento all'art.

111, secondo comma, della Costituzione; che nel giudizio dinanzi a

questa Corte nessuna delle parti si è costituita e non è intervenuto

il Presidente del Consiglio dei ministri.

Considerato che questa Corte, con la sentenza n. 29 del 17 febbraio

1972, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 23 del

codice di procedura penale nella parte in cui esclude che il giudice

penale possa decidere sull'azione civile anche quando, concluso il

procedimento penale con sentenza di proscioglimento, l'azione della

parte civile, a tutela dei suoi interessi civili, prosegua in sede di

cassazione ed eventuale successivo giudizio di rinvio;

che, per effetto di tale sentenza, l'indicata norma ha cessato di

avere efficacia (art. 136 Cost.).

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi dinanzi a

questa Corte.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 23 del codice di procedura penale, già

dichiarato costituzionalmente illegittimo - nei sensi di cui in

motivazione - con la sentenza n. 29 del 17 febbraio 1972.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 novembre 1972.

GIUSEPPE CHIARELLI - COSTANTINO

MORTATI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI

BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO

BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE

MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO

CAPALOZZA - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI

- GIULIO GIONFRIDA.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1972:161 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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