Corte costituzionale

Ordinanza n. 158/1999

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 10/05/1999 · relatore Massimo Vari

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 105r.d. 1038/1933
  • art. 14r.d. 1038/1933
  • art. 105r.d. 1038/1933

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 14 e 105 del

regio decreto 13 agosto 1933, n. 1038 (Regolamento di procedura per i

giudizi innanzi alla Corte dei conti), promossi con cinque ordinanze

emesse l'8 ottobre 1997, il 17 aprile, il 6 marzo e, quanto a due di

esse, il 3 aprile 1998, dalla Corte dei conti, Sezione

giurisdizionale per la Regione Siciliana, rispettivamente iscritte ai

nn. 367, 528, 656, 732 e 854 del registro ordinanze 1998 e pubblicate

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 22, 29, 39, 41 e 48,

prima serie speciale, dell'anno 1998.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 1999 il giudice

relatore Massimo Vari.

Ritenuto che la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per

la Regione siciliana, giudicando in sede di rinvio da parte delle

Sezioni centrali di appello, ha sollevato - con più ordinanze, di

analogo contenuto, emesse in data 8 ottobre 1997 (r.o. n. 367 del

1998), 6 marzo 1998 (r.o. n. 656 del 1998), 3 aprile 1998 (r.o. nn.

732 ed 854 del 1998) e 17 aprile 1998 (r.o. n. 528 del 1998) -

questione di legittimità costituzionale dell'art. 105 del regio

decreto 15 agosto 1933, n. 1038 (Regolamento di procedura per i

giudizi innanzi alla Corte dei conti);

che, secondo talune delle ordinanze (r.o. nn. 367, 528, 656 e 732

del 1998), il predetto art. 105, giusta l'interpretazione accolta dal

c.d. "diritto vivente" - nel senso che la pronunzia del giudice di

appello può essere limitata alle questioni pregiudiziali oppure

investire in tutto o in parte il merito, a prescindere dall'esistenza

di una questione pregiudiziale - si porrebbe in contrasto con l'art.

101, secondo comma, della Costituzione, che garantisce la libertà e

l'indipendenza del giudice vincolando la sua attività soltanto alla

legge, in quanto la disposizione denunciata, nella interpretazione di

cui sopra, consentendo al giudice d'appello di trattare anche solo

una parte del merito e, quindi, di rinviare gli atti al giudice di

primo grado per la definizione del giudizio, determinerebbe un

assoggettamento di quest'ultimo alle statuizioni del primo tanto

marcato da limitare la formazione ed espressione del suo libero

convincimento per la definizione della causa;

che, secondo l'ordinanza di cui al r.o. n. 732 del 1998, sarebbe

violato, altresì, il principio di ragionevolezza, poiché il

riconoscimento in capo al giudice di appello del potere di scegliere

discrezionalmente i casi in cui non definire la controversia

esporrebbe al rischio sia di un'infinita duplicazione del primo e del

secondo grado di giudizio, sia dell'esame della stessa controversia

più volte da parte di giudici dello stesso grado;

che, inoltre, l'ordinanza di cui al r.o. n. 854 del 1998 denuncia

la disposizione in parola, per contrasto con l'art. 101, secondo

comma, della Costituzione, sotto profili analoghi a quelli sopra

accennati, con specifico riferimento alla sua applicazione nel

contenzioso pensionistico, avuto riguardo alla costante

interpretazione delle Sezioni centrali di appello della Corte dei

conti, secondo la quale la cognizione delle Sezioni stesse sarebbe

limitata "al giudizio rescindente rimettendo la decisione nel merito

al giudice di primo grado";

che l'ordinanza di cui al r.o. n. 656 del 1998 denuncia,

altresì, in via subordinata, l'art. 14 del medesimo regio decreto n.

1038 del 1933, e cioè la disposizione che disciplina il c.d. "potere

sindacatorio" del collegio giudicante, assumendo che tale

disposizione si porrebbe in contrasto con gli artt. 3 e 24 della

Costituzione, nella parte in cui comporterebbe, secondo la

consolidata giurisprudenza della Corte dei conti, l'attribuzione al

giudice di una potestà di ricerca autonoma e piena delle fonti

materiali di prova, e non solo di integrazione degli elementi offerti

dall'attore (e cioè dal procuratore regionale);

che, a tal proposito, il rimettente - nel far presente che, nel

caso al suo esame, la Sezione centrale di appello ha annullato la

sentenza di primo grado, avendo rilevato "l'assenza di soddisfacenti

elementi di prova dei fatti a fondamento della domanda" e

"condizionando la definizione del giudizio all'esperimento dei dovuti

accertamenti istruttori" - sostiene che la sopra menzionata

giurisprudenza, superando il diverso orientamento espresso in

passato, ha attribuito alla c.d. sindacatorietà portata tale da

consentire al giudice di determinare autonomamente l'oggetto del

giudizio, individuare i soggetti responsabili ed acquisire gli

elementi di prova a sostegno della domanda;

che, ad avviso del giudice a quo, tale interpretazione

consolidata darebbe luogo ad una rilevante modifica della realtà

processuale, in contrasto con il principio di imparzialità ed

indipendenza del giudice, oltre che con il principio di tutela delle

parti, con violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione, anche a

causa dell'ingiustificata posizione di privilegio processuale

riconosciuta al P.M., tale da esonerarlo dall'onere di provare la

domanda;

che nei giudizi di cui al r.o. nn. 367, 528, 656 e 732 del 1998

è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha

concluso per l'infondatezza delle questioni.

Considerato che i giudizi, attenendo a questioni analoghe o

connesse, possono essere riuniti per essere decisi con un'unica

pronunzia;

che la questione concernente l'art. 105 del regio decreto 15

agosto 1933, n. 1038, è da reputare manifestamente inammissibile, in

quanto detta disposizione - nel prevedere che il giudice di appello

possa limitarsi a conoscere delle questioni pregiudiziali ovvero

estendere al merito il suo giudizio, quando su quest'ultimo si sia

pronunziata la sentenza di primo grado - definisce, come è evidente,

l'ambito di cognizione affidato al medesimo giudice, trovando,

perciò, in detta sede la sua applicazione;

che, per contro, come questa Corte ha già affermato, per potersi

ravvisare il requisito della rilevanza in concreto della questione

proposta, è necessario che la norma impugnata sia applicabile nel

giudizio a quo, e non, come nella specie, in una fase processuale

precedente;

che, a riprova di ciò, sta la circostanza che la decisione

assunta in quest'ultima fase non sarebbe certamente resa inefficace

da una eventuale pronunzia di incostituzionalità riguardante, nei

termini sollecitati dai rimettenti, il predetto art. 105;

che, a ritenere il contrario, si consentirebbe al giudice a quo

di avvalersi del giudizio di costituzionalità quale strumento per

pervenire alla caducazione di una decisione cui non intende

adeguarsi, utilizzando, in definitiva, il sindacato incidentale come

un surrettizio mezzo di impugnazione (da ultimo, sentenza n. 375 del

1996);

che, del pari, manifestamente inammissibile va considerata la

questione di costituzionalità dell'art. 14 del regio decreto n.

1038 del 1933, per difetto di motivazione in punto di rilevanza, non

avendo il rimettente chiarito quale sia, nella fattispecie, l'ipotesi

applicativa di tale disposizione, tra quelle reputate contra

Constitutionem alla quale egli è necessariamente tenuto a far

ricorso; e ciò tanto più che l'esigenza di una interpretazione

esorbitante, tale, cioè, da postulare un esercizio di poteri

istruttori con l'ampiezza di modalità censurate dall'ordinanza di

rimessione, non sembra in alcun modo imposta dalla sentenza di

rinvio, al di là, come emerge anche dall'ordinanza stessa, di una

generica prospettazione della necessità dell'esperimento dei dovuti

accertamenti istruttori.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara:

la manifesta inammissibilità della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 105 del regio decreto 15 agosto 1933, n.

1038 (Regolamento di procedura per i giudizi innanzi alla Corte dei

conti), sollevata dalla Sezione giurisdizionale della Corte dei conti

per la Regione siciliana, in riferimento all'art. 101, secondo comma,

della Costituzione, con le ordinanze di cui al r.o. nn. 367, 528,

656, 732 e 854 del 1998 ed, altresì, al principio di ragionevolezza

con l'ordinanza di cui al r.o. n. 732 del 1998;

la manifesta inammissibilità della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 14 del medesimo regio decreto, sollevata, in

riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dalla stessa

Sezione, con l'ordinanza di cui al r.o. n. 656 del 1998.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 29 aprile 1999.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Vari

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 10 maggio 1999.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1999:158 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari