Corte costituzionale

Ordinanza n. 158/1997

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 29/05/1997 · relatore Gustavo Zagrebelsky

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2-octies comma

sette, della legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro la

mafia), introdotto dall'art. 3 del decreto-legge 14 giugno 1989, n.

230 (Disposizioni urgenti per l'amministrazione e la destinazione dei

beni confiscati ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575),

convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1989, n. 282,

promosso con ordinanza emessa il 27 febbraio 1996 dalla Corte di

cassazione sul ricorso proposto dal Ministero delle Finanze contro

Fiocco Andrea, iscritta al n. 776 del registro ordinanze 1996 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 36, prima

serie speciale, dell'anno 1996.

Udito nella camera di consiglio del 23 aprile 1997 il giudice

relatore Gustavo Zagrebelsky.

Ritenuto che la Corte di cassazione, con ordinanza del 27 febbraio

1996, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della

Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art.

2-octies comma 7, della legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni

contro la mafia), introdotto dall'art. 3 del d.-l. 14 giugno 1989, n.

230 (Disposizioni urgenti per l'amministrazione e la destinazione dei

beni confiscati ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575),

convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1989, n. 282,

nella parte in cui non prevede che, oltre l'interessato, anche

l'amministrazione finanziaria possa proporre ricorso alla Corte

d'appello avverso il provvedimento del tribunale che, in base al

comma 4 dell'art. 2-octies citato, dispone la liquidazione del

compenso e il rimborso delle spese in favore dell'amministratore dei

beni sequestrati nel corso del procedimento per l'applicazione della

misura di prevenzione patrimoniale della confisca;

che, secondo quanto riferisce l'ordinanza di rinvio,

l'amministrazione finanziaria, tenuta all'erogazione dell'importo

dovuto a titolo di compenso per l'incarico e di rimborso delle spese

in favore dell'amministratore dei beni sequestrati, aveva proposto

ricorso dinanzi alla Corte d'appello di Lecce, in base al citato art.

2-octies della legge n. 575 del 1965, avverso il decreto di

liquidazione al riguardo emesso dal tribunale di Lecce;

che la Corte d'appello di Lecce, rilevando la mancanza di una

previsione attributiva della facoltà di impugnazione anche in favore

dell'amministrazione erariale, aveva qualificato il ricorso come

incidente di esecuzione, rimettendo pertanto gli atti al tribunale

anzidetto, competente al riguardo a norma dell'art. 665 cod. proc.

pen;

che il tribunale di Lecce aveva dichiarato inammissibile il

ricorso, osservando che in sede di incidente non è consentito

rimettere in discussione il merito di un provvedimento posto in

esecuzione, neppure da parte di un soggetto - nella specie

l'amministrazione finanziaria - che sia interessato di riflesso, e

non come titolare di autonoma posizione soggettiva, dal provvedimento

medesimo;

che, quindi, l'amministrazione finanziaria aveva proposto ricorso

per cassazione avverso l'anzidetta pronuncia di inammissibilità del

tribunale, deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 665

cod. proc. pen., in relazione all'art. 606, comma uno, lettera c),

dello stesso codice;

che nel corso del giudizio in tal modo instaurato la Corte di

cassazione solleva la questione di costituzionalità dell'art.

2-octies comma sette, della legge n. 575 del 1965, poiché, ad avviso

della Corte rimettente, la mancanza di una facoltà di impugnazione

per l'amministrazione, simmetrica a quella riconosciuta

all'interessato, violerebbe l'art. 3 della Costituzione, per difetto

di razionale giustificazione di tale differenziato trattamento a

fronte della stretta interrelazione tra le due rispettive posizioni

di credito e debito, nonché l'art. 24 della Costituzione, perché il

provvedimento che liquida il compenso e le spese, e determina nel

quantum l'obbligazione, incide su diritti patrimoniali

dell'amministrazione finanziaria, cui non può dunque non

riconoscersi la correlativa tutela in sede giurisdizionale.

Considerato che, secondo quanto risulta dall'ordinanza di

rimessione, la Corte di cassazione ha sollevato la predetta questione

di costituzionalità nel giudizio instaurato a seguito di ricorso

dell'amministrazione finanziaria contro il provvedimento del

tribunale di Lecce che ha dichiarato inammissibile l'incidente di

esecuzione proposto dalla medesima amministrazione contro un

precedente decreto del tribunale con il quale, a norma dell'art.

2-octies comma quarto, della legge 31 maggio 1965, n. 575

(Disposizioni contro la mafia), era stata disposta la liquidazione

del compenso e delle spese in favore dell'amministratore di beni

sequestrati, nominato a norma dell'art. 2-sexies della medesima

legge;

che di fronte al giudice rimettente si controverte pertanto

dell'interpretazione degli artt. 665 e seguenti del codice di

procedura penale, al fine di stabilire l'esperibilità da parte della

ricorrente del rimedio processuale ivi previsto, contro il decreto

del tribunale;

che quindi il censurato art. 2-octies comma sette, della legge n.

575 del 1965 - concernente il diverso strumento del ricorso dinanzi

alla Corte d'appello contro il provvedimento di liquidazione del

tribunale, previsto a favore dell'amministratore e non invece anche a

favore dell'amministrazione finanziaria obbligata, e per questo

ritenuto dal giudice rimettente lesivo degli artt. 3 e 24 della

Costituzione - è estraneo al giudizio nel quale la presente

questione di costituzionalità è stata proposta, perché di esso il

giudice rimettente non deve fare applicazione, cosicché nessun

effetto sul giudizio principale potrebbe derivare da un'eventuale

decisione di accoglimento di tale questione (al contrario di quel che

sarebbe stato di fronte alla Corte d'appello - secondo quanto

riferito circa gli svolgimenti processuali precedenti il giudizio di

cassazione - ove in quella sede fosse stata prospettata tale

questione di costituzionalità);

che la circostanza, avanzata dal giudice rimettente, secondo la

quale l'eventuale accoglimento della questione proposta, relativa

all'art. 2-octies comma sette, della legge n. 575 del 1965, nella

parte in cui non riconosce all'amministrazione finanziaria il potere

di interporre ricorso alla Corte d'appello secondo le procedure ivi

previste, comportando il riconoscimento di una situazione soggettiva

propria della ricorrente, tutelabile in giudizio, sarebbe tale da far

cadere l'argomento su cui il provvedimento impugnato davanti alla

Corte di cassazione si basa, con il conseguente accoglimento del

ricorso di cui tale giudice è investito, è circostanza

inconferente, essendo inesatto ritenere che l'esistenza della

posizione soggettiva tutelabile dell'amministrazione sia la

conseguenza e non invece la premessa interpretativa della pronuncia

richiesta a questa Corte, premessa che qualunque giudice è abilitato

a valutare nell'ambito e per il fine del proprio giudizio;

che pertanto la dedotta questione di costituzionalità è priva

del requisito della rilevanza, necessario a norma dell'art. 23 della

legge 11 marzo 1953, n. 87.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 2-octies comma sette, della

legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro la mafia),

introdotto dall'art. 3 del d.-l. 14 giugno 1989, n. 230

(Disposizioni urgenti per l'amministrazione e la destinazione dei

beni confiscati ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575),

convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1989, n. 282,

sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dalla

Corte di cassazione con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 21 maggio 1997.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Zagrebelsky

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 29 maggio 1997.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1997:158 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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