Corte costituzionale

Ordinanza n. 158/1992

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 02/04/1992 · relatore Francesco Greco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 53 del d.P.R.

20 dicembre 1979, n. 761 (Stato giuridico del personale delle unità

sanitarie locali), promosso con ordinanza emessa il 26 aprile 1991

dal Tribunale amministrativo regionale per la Puglia - Sezione di

Bari, sul ricorso proposto da Gianfiglio Maria contro CO.RE.CO sugli

atti degli Enti locali della Puglia ed altra, iscritta al n. 668 del

registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 44, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Udito nella camera di consiglio del 19 febbraio 1992 il Giudice

relatore Francesco Greco;

Ritenuto che il T.A.R. per la Puglia - Sezione di Bari, nel

giudizio promosso da Gianfiglio Maria, dipendente U.S.L., di

impugnazione del provvedimento datato 3 agosto 1989 di annullamento

della deliberazione della U.S.L. n. 3 di Taranto con la quale si

disponeva a suo favore il prolungamento dell'età pensionabile da

sessantacinque anni a quella necessaria per il conseguimento del

minimo della pensione entro il limite di settant'anni, con ordinanza

emessa il 26 aprile 1991 (R.O. n. 668 del 1991), ha sollevato

questione di legittimità costituzionale dell'art. 53 del d.P.R. 20

dicembre 1979, n. 761, nella parte in cui non prevede il

trattenimento in servizio, a domanda, del personale

ultrasessantacinquenne che non abbia ancora maturato il conseguimento

del diritto a pensione e per il periodo necessario a realizzare detto

effetto;

che, a parere del remittente, sarebbero violati gli artt. 3, 4,

36 e 38, secondo e terzo comma, della Costituzione, perché non

risulterebbe garantito il diritto sociale alla pensione benché sia

costituzionalmente protetto, e sebbene siano stati versati i relativi

contributi, e perché si verificherebbe disparità di trattamento

rispetto ai dirigenti civili dello Stato e ai primari ospedalieri,

per i quali è stato previsto il trattenimento in servizio fino a

settant'anni per conseguire il massimo della pensione;

che nel giudizio dinanzi a questa Corte non si sono costituite

le parti private né è intervenuta l'Avvocatura generale dello

Stato, in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri;

Considerato che la disposizione ora denunciata è stata già

dichiarata costituzionalmente illegittima in parte qua (sent. n. 90

del 1992) e, quindi, è stata espunta dall'ordinamento;

che, pertanto, la questione ora di nuovo sollevata è

manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 53 del d.P.R. 20 dicembre 1979,

n. 761 (Stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali),

in riferimento agli artt. 3, 4, 36 e 38, secondo e terzo comma, della

Costituzione, sollevata dal T.A.R. per la Puglia - Sezione di Bari,

con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 19 marzo 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 2 aprile 1992.

Il cancelliere: FRUSCELLA

ECLI:IT:COST:1992:158 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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