Ordinanza n. 158/1980
Questione dichiarata infondata · depositata il 15/12/1980 · relatore Brunetto Bucciarelli Ducci
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto
degli artt. 30, ottavo comma, e 59 della legge 27 luglio 1978, n. 392
(Disciplina delle locazioni di immobili urbani), promosso con ordinanza
emessa il 6 novembre 1979 dal Pretore di Salerno, nel procedimento
civile vertente tra Gasser Carlotta e Loia Michele, iscritta al n. 988
del registro ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 64 del 5 marzo 1980.
Udito nella camera di consiglio del 16 ottobre 1980 il Giudice
relatore Brunetto Bucciarelli Ducci.
Ritenuto che con l'ordinanza n. 988/79 è stata sollevata, in
riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale del combinato disposto degli artt. 30, ottavo comma, e
59 della legge sull'equo canone n. 392 del 27 luglio 1978, censurandosi
la discriminazione che consente il recesso dai contratti di locazione
per necessità del locatore, e la conseguente azione di rilascio,
soltanto nei confronti dei conduttori con reddito inferiore agli otto
milioni annui.
Considerato che la medesima questione è stata già prospettata
alla Corte, sia pure con la denuncia del solo art. 59 della legge
citata;
che l'estensione della censura all'art. 30, ottavo comma, della
stessa legge appare, tuttavia, giustificata, più che da un denunciato
vizio di detta norma, dalla circostanza che il giudice a quo era
chiamato a decidere sull'azione di rilascio, in base appunto alla
previsione del citato art. 30, ottavo comma (contenente la procedura
per il rilascio);
che, pertanto, la sostanziale ed unica censura investe la
disparità di trattamento di cui all'art. 59, sicché non vengono
prospettati ulteriori profili né addotti nuovi argomenti.
Considerato che detta censura è stata già respinta con la
sentenza della Corte costituzionale n. 22 del 1980 e dichiarata
manifestamente infondata con le ordinanze nn. 88 e 130 del 1980.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87
e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla
Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità
costituzionale del combinato disposto degli artt. 30, ottavo comma, e
59 della legge sull'equo canone 27 luglio 1978, n. 392, sollevata con
l'ordinanza di rimessione n. 988/1979.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 novembre 1980.
F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -
MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO
- LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN
- ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1980:158 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte