Corte costituzionale

Ordinanza n. 156/1984

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 07/06/1984 · relatore Giuseppe Ferrari

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 10 del r.d. 8

gennaio 1931, n. 148 (Coordinamento delle norme sulla disciplina

giuridica dei rapporti collettivi del lavoro con quelle sul trattamento

giuridico-economico del personale delle ferrovie, tramvie e linee di

navigazione interna in regime di concessione), come modificato dalla

legge 24 luglio 1957, n. 633 (Modifiche all'art. 10 del regio decreto 8

gennaio 1931, n. 148, sul trattamento giuridico-economico del personale

delle ferrovie, tramvie e linee di navigazione interna in regime di

concessione), promosso con ordinanza emessa il 16 luglio 1982 dal

Pretore di Roma nel procedimento civile vertente tra Barbieri Fabrizio

ed altri contro ATAC, iscritta al n. 629 del registro ordinanze 1982 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 53 dell'anno

1983.

Udito nella camera di consiglio del 7 dicembre 1983 il Giudice

relatore Giuseppe Ferrari.

Ritenuto che con ordinanza emessa il 16 luglio 1982 nel

procedimento civile promosso da Barbieri Fabrizio ed altri nei

confronti dell'ATAC, il Pretore di Roma ha sollevato, in riferimento

agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questioni di legittimità

costituzionale:

a) dell'art. 10 del r.d. 8 gennaio 1931, n. 148 (Coordinamento

delle norme sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi del

lavoro con quelle sul trattamento giuridico-economico del personale

delle ferrovie, tramvie e linee di navigazione interna in regime di

concessione), come modificato dalla legge 24 luglio 1957, n. 633

(Modifiche all'art. 10 del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, sul

trattamento giuridico-economico del personale delle ferrovie, tramvie e

linee di navigazione interna in regime di concessione), quale risulta a

seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 93 del 1979,

"nella parte in cui sancisce l'improponibilità dell'azione giudiziaria

non promossa nel termine di sessanta giorni successivi alla risposta

dell'azienda o alla mancata risposta entro i trenta giorni dalla

presentazione del reclamo gerarchico";

b) dello stesso art. 10 del r.d. n. 148 del 1931, quale risulta a

seguito della citata sentenza n. 93 del 1979, "nella parte in cui non

prevede che il giudice possa, con la pronuncia di improcedibilità,

rimettere in termini le parti con contestuale sospensione del processo

in corso".

Considerato che in ordinanza manca qualsiasi riferimento alla

concreta fattispecie e che non è svolta alcuna motivazione in ordine

alla rilevanza, nel giudizio di provenienza, delle dedotte questioni di

legittimità costituzionale, essendosi il giudice a quo limitato

all'apodittica affermazione che esse "appaiono rilevanti ai fini della

decisione",

che deve, pertanto, in armonia con la costante giurisprudenza di

questa Corte. dichiararsi la manifesta inammissibilità delle questioni

come sopra sollevate;

visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87

e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla

Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di

legittimità costituzionale dell'art. 10 del r.d. 8 gennaio 1931, n.

148 (Coordinamento delle norme sulla disciplina giuridica dei rapporti

collettivi del lavoro con quelle sul trattamento giuridico-economico

del personale delle ferrovie, tramvie e linee di navigazione interna in

regime di concessione), come modificato dalla legge 24 luglio 1957, n.

633 (modifiche all'art. 10 del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148,

sul trattamento giuridico-economico del personale delle ferrovie,

tramvie e linee di navigazione interna in regime di concessione), quale

risulta a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 93 del

1979, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione,

dal Pretore di Roma con ordinanza in data 16 luglio 1982 (r.o. n. 629

del 1982).

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 giugno 1984.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE

STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO

CORASANITI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1984:156 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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