Corte costituzionale

Ordinanza n. 156/1977

Altra decisione · depositata il 22/12/1977 · relatore Edoardo Volterra

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 17 del

d.lg.lgt. 23 agosto 1917, n. 1450 (provvedimenti per l'assicurazione

obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura), nelle

parti in cui richiama gli artt. 32, 33 e 34 della legge 31 gennaio

1904, n. 51, promosso con ordinanza emessa il 26 aprile 1974 dal

tribunale di Cremona nel procedimento civile vertente tra l'INAIL e

Miragoli Gesuina ed altro, iscritta al n. 533 del registro ordinanze

1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 48 del

19 febbraio 1975.

Visti gli atti di costituzione dell'INAIL e della società

assicuratrice italiana;

udito nell'udienza pubblica del 9 novembre 1977 il Giudice relatore

Edoardo Volterra:

udito l'avv. Massimo Ungaro per l'INAIL.

Ritenuto che con l'ordinanza in epigrafe il tribunale di Cremona ha

sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli

artt. 3 e 24 della Costituzione.

a) dell'art. 17 del d.lg.lgt. 23 agosto 1917, n. 1450, nelle parti

in cui, richiamando gli artt. 32, 33 e 34 del r.d. 31 gennaio 1904, n.

51, limita la responsabilità civile del datore di lavoro, per

infortunio derivante dal reato, all'ipotesi in cui questo reato sia

stato commesso dagli incaricati della direzione o sorveglianza del

lavoro e non anche da altri dipendenti del cui fatto debba rispondere

secondo il codice civile;

b) del medesimo art. 17, nella parte in cui non limita il quantum

ripetibile dall'INAIL al risarcimento dovuto dal datore di lavoro

nell'ipotesi di colpa concorrente dell'infortunato;

c) del medesimo art. 17, nella parte in cui prevede che la sentenza

penale di condanna, nei confronti del dipendente responsabile, abbia

autorità di giudicato nei confronti della persona civilmente

responsabile che non abbia partecipato al giudizio penale.

Considerato che lo stesso tribunale di Cremona con ordinanza di

remissione degli atti a questa Corte, emessa l'11 novembre 1971, aveva

ritenuto applicabile alla specie di cui è giudizio, il d.P.R. 30

giugno 1965, n. 1124, che ha interamente sostituito, nella materia

degli infortuni e malattie professionali in agricoltura, il d.l.l. 23

agosto 1917, n. 1450;

che il medesimo tribunale non ha esaminato se il t.u. 31 gennaio

1904, n. 51, richiamato dal denunziato art. 17 del d.lg.lgt. 23 agosto

1917, n. 1450, sia stato abrogato dall'art. 16 del r.d. 17 agosto 1935,

n. 1765;

che il giudice a quo non motiva in ordine all'applicabilità della

norma impugnata, ma si limita a riprodurre, senza farle proprie,

deduzioni della parte convenuta.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina che gli atti siano restituiti al tribunale di Cremona,

perché riesamini la rilevanza della questione di legittimità

costituzionale, promossa con l'ordinanza in epigrafe.

Cosi deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo

della Consulta, il 19 dicembre 1977.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -

LEONETTO AMADEI - EDOARDO VOLTERRA -

GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO -

ANTONINO DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA -

GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE -

BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1977:156 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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