Corte costituzionale

Ordinanza n. 155/1970

Questione dichiarata infondata · depositata il 06/11/1970 · relatore Enzo Capolozza

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 116

del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736 (disposizioni sull'assegno

bancario, sull'assegno circolare e su alcuni titoli speciali

dell'Istituto di emissione, del Banco di Napoli e del Banco di

Sicilia), limitatamente all'inciso "e nei casi più gravi anche con la

reclusione fino a sei mesi", promossi:

1) con l'ordinanza emessa il 1 dicembre 1969 dal pretore di Nuoro

nei procedimenti penali riuniti a carico di Renzo Bellodi, iscritta al

n. 59 del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 76 del 25 marzo 1970;

2) con l'ordinanza emessa il 30 gennaio 1970 dal tribunale di Pisa

nel procedimento penale a carico di Ilio Bandecchi, iscritta al n. 129

del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 125 del 20 maggio 1970;

3) con l'ordinanza emessa il 30 gennaio 1970 dal tribunale di Pisa

nel procedimento penale a carico di Michele De Rita, iscritta al n. 130

del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 125 del 20 maggio 1970.

Udito nella camera di consiglio del 28 ottobre 1970 il Giudice

relatore Enzo Capalozza.

Ritenuto che le ordinanze indicate in epigrafe propongono identiche

o analoghe questioni di legittimità costituzionale e che perciò i

giudizi possono essere riuniti e decisi con unico provvedimento;

che le questioni hanno per oggetto l'art. 116 del R.D. 21 dicembre

1933, n. 1736, limitatamente all'ipotesi del "caso più grave";

che la predetta disposizione è stata denunciata in riferimento

agli artt. 24, secondo comma, e 25, secondo comma, della Costituzione

dal tribunale di Pisa e in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo

comma, della Costituzione dal pretore di Nuoro;

che innanzi a questa Corte nessuna delle parti si è costituita.

Considerato che, con la sentenza n. 131 del 1970, la Corte

costituzionale ha dichiarato non fondata la questione predetta in

riferimento agli artt. 24, secondo comma, e 25, secondo comma, della

Costituzione con argomenti che valgono anche in riferimento all'art. 3

della Costituzione;

che non sono stati addotti né sussistono motivi che inducano a

conclusione diversa.

Visto l'art. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.87, e

l'art. 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi dinanzi

a questa Corte.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legititimità

costituzionale dell'art. 116 del R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736

(disposiziorii sull'assegno bancario, sull'assegno circolare e su

alcuni titoli speciali dell'Istituto di emissione, del Banco di Napoli

e del Banco di Sicilia), nell'inciso "e nei casi più gravi anche con

la reclusione sino a sei mesi", sollevata dalle ordinanze di rimessione

in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 25, secondo comma,

della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 ottobre 1970.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -

GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.

ECLI:IT:COST:1970:155 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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