Corte costituzionale

Ordinanza n. 153/1996

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 09/05/1996 · relatore Francesco Guizzi

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 670, primo

comma, del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 3 novembre

1995 dal giudice per le indagini preliminari presso la pretura di

Firenze nel procedimento penale a carico di Azemi Feriz, iscritta al

n. 11 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 5, prima serie speciale, dell'anno

1996;

Udito nella camera di consiglio del 26 marzo 1996 il giudice

relatore Francesco Guizzi;

Ritenuto che nel corso del procedimento penale a carico di Azemi

Feriz, imputato del reato di cui all'art. 670, primo comma, del

codice penale, il pretore di Firenze, quale giudice per le indagini

preliminari, ha sollevato questione di costituzionalità della

suddetta norma incriminatrice;

che la contravvenzione punitiva della mendicità, come osserva il

giudice a quo, è posta a tutela dei beni giuridici della

tranquillità e del decoro della civile convivenza;

che tali offese sussisterebbero sia nel caso della mendicità

aggravata da forme particolari (vessatorie, ripugnanti, petulanti o

fraudolente: art. 670, secondo comma), sia in quello in cui

s'impieghino minori (art. 671);

che non vi sarebbe, invece, offesa della morale e della

tranquillità pubblica ogni qual volta l'accusato versi in una

situazione di bisogno non riconducibile a sua colpa;

che in tali ipotesi la mendicità si risolverebbe, infatti, in

una semplice e legittima richiesta della solidarietà altrui, fondata

sul sentimento della carità;

che ben diversa sarebbe la situazione di coloro che abbiano

volontariamente rifiutato i mezzi predisposti dallo Stato

nell'assolvimento dei suoi compiti istituzionali;

che la previsione incriminatrice di cui all'art. 670, primo

comma, del codice penale sarebbe in contrasto, pertanto, con gli

artt. 2, 3, e 27, terzo comma, della Costituzione, perché violerebbe

i principi costituzionali di solidarietà, di uguaglianza e della

finalità rieducativa della pena;

che la fattispecie riserverebbe lo stesso trattamento punitivo a

soggetti che si trovino in situazioni del tutto diverse senza tener

conto di coloro che manchino dei mezzi di sostentamento per ragioni

non imputabili alla propria condotta;

che siffatto trattamento non sarebbe adeguato, perché non

finalizzato a rieducare quanti, loro malgrado, sono in una condizione

d'indigenza superabile soltanto attraverso l'altrui solidarietà;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,

concludendo per la non fondatezza della questione sollevata;

Considerato che questa Corte, con sentenza n. 519 del 1995,

successiva alla pronuncia dell'ordinanza di rimessione, ha dichiarato

l'illegittimità costituzionale dell'art. 670, primo comma, del

codice penale;

che, pertanto, essendo stata la norma censurata espunta

dall'ordinamento, la questione deve essere dichiarata manifestamente

inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 670, primo comma, del codice

penale, sollevata dal giudice per le indagini preliminari presso la

pretura di Firenze, in riferimento agli artt. 2, 3 e 27, terzo comma,

della Costituzione, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 2 maggio 1996.

Il Presidente: Ferri

Il redattore: Guizzi

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 9 maggio 1996.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1996:153 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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