Corte costituzionale

Ordinanza n. 153/1992

Questione dichiarata infondata · depositata il 01/04/1992 · relatore Francesco Guizzi

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 112, 115 e

117 del regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175 (Testo unico per la

finanza locale), promosso con ordinanza emessa l'8 gennaio 1991 dalla

Corte di cassazione sul ricorso proposto da Bianca Stella Ferrazzoli

contro il comune di Roma, iscritta al n. 692 del registro ordinanze

1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 46,

prima serie speciale, dell'anno 1991;

Udito nella camera di consiglio del 4 marzo 1992 il Giudice

relatore Francesco Guizzi;

Ritenuto che a seguito del decesso di Bertolami Filippo

l'esattoria comunale di Roma ha comunicato alla vedova, Ferrazzoli

Bianca Stella, gli avvisi di mora relativi all'imposta di famiglia

per gli anni 1961, 1962, 1963, 1965, 1966, 1967, 1969 e 1970, i cui

accertamenti erano divenuti definitivi;

che la Ferrazzoli aveva convenuto il comune di Roma avanti al

Tribunale per l'accertamento negativo del preteso debito, ma il

Tribunale, prima, e la Corte d' Appello, poi, avevano rigettato la

domanda dell'attrice, la quale aveva proposto ricorso per Cassazione

avverso l'ultima decisione;

che la Corte di cassazione, prima sezione civile, ha sollevato,

in riferimento agli artt. 24 e 3 della Costituzione, la questione di

legittimità costituzionale degli artt. 112, 115 e 117 del regio

decreto 14 settembre 1931, n. 1175 (Testo unico per la finanza locale) nella parte in cui non prevedono che gli atti di rettifica e di

accertamento dell'imposta di famiglia siano notificati, oltre che al

capo famiglia, anche a tutti gli altri componenti il nucleo

familiare;

che, secondo la Corte remittente, essendo la famiglia, nel

nostro ordinamento, priva di personalità giuridica e di autonomia

patrimoniale e, dunque, tutti gli appartenenti ad essa soggetti

passivi del tributo in questione, non sarebbe assicurato agli altri

componenti il nucleo familiare, fatta eccezione del solo capo

famiglia, l'effettivo esercizio del diritto di difesa, non potendo

quest'ultimo non essere assicurato fin dalla fase della rettifica

della dichiarazione e dell'accertamento del maggiore imponibile;

che, mancando il diritto alla notifica dell'atto di accertamento

per tutti gli altri componenti il nucleo familiare si priverebbero

costoro del diritto di difendersi dall'accertamento

dell'amministrazione "con la conseguenza che accertamenti ad essi

ignoti, divenuti definitivi nei riguardi del capo famiglia

(sarebbero) loro opponibili e (renderebbero) non più contestabile la

determinazione dell'imponibile e la misura dell'imposta";

che, inoltre, si verrebbe in tal modo a creare un'ingiustificata

disparità di trattamento tra il capo famiglia e gli altri componenti

il nucleo, titolari di identiche posizioni giuridiche sostanziali, ma

processualmente dipendenti da quello;

Considerato che questa Corte ha già ritenuto non fondata la

questione sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della

Costituzione, non essendo leso il diritto di difesa "perché nulla

vieta al rappresentante del soggetto passivo di far valere le proprie

ragioni nel procedimento tributario" (sentenza n. 348 del 1987), "fin

dal momento in cui gli venga notificato l'atto eventualmente lesivo

ed anche per far valere ragioni che attengono a precedenti atti dei

quali sia venuto a conoscenza in quell'occasione", "ciò in quanto la

mancata notifica di tali atti non determina alcuna preclusione nei

suoi confronti" (ordinanza n. 267 del 1990);

che tali pronuncie si pongono lungo una linea consolidata da

ripetute affermazioni di manifesta infondatezza (n. 519 del 1991; n.

178 del 1990; nn. 246 e 184 del 1989; nn. 591, 207, 108 e 48 del

1988; n. 544 del 1987), né la Corte remittente prospetta profili

nuovi di valutazione;

che la tutela del coniuge, componente il nucleo familiare e,

pertanto, soggetto passivo del tributo al pari del rappresentante

processuale della famiglia, non è misconosciuta (art. 3 della

Costituzione) né compressa (art. 24 della Costituzione) per effetto

della mancata previa notifica dell'atto di accertamento e del

provvedimento di applicazione delle pene pecuniarie in considerazione

della riconosciuta possibilità di impugnare l'avviso di mora e di

svolgere, in quella sede, ogni difesa diretta;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale degli artt. 112, 115 e 117 del regio decreto 14

settembre 1931, n. 1175 (Testo unico per la finanza locale), nella

parte in cui non prevedono che gli atti di rettifica e di

accertamento dell'imposta di famiglia siano notificati, oltre che al

capo famiglia, anche a tutti gli altri componenti il nucleo

familiare, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della

Costituzione, dalla Corte di cassazione con l'ordinanza indicata in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 18 marzo 1992.

Il presidente: CORASANITI

Il redattore: GUIZZI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 1° aprile 1992.

Il cancelliere: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1992:153 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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