Corte costituzionale

Ordinanza n. 153/1990

Questione dichiarata infondata · depositata il 26/03/1990 · relatore Mauro Ferri

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 19legge 55/1983
  • art. 20legge 55/1983
  • art. 19d.l. 55/1983
  • art. 20d.l. 55/1983

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 19 e 20,

quinto comma, del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55

("Provvedimenti urgenti per il settore della finanza locale per

l'anno 1983") convertito in legge 26 aprile 1983, n. 131, promossi

con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessail 27 novembre 1984 dalla Commissione

tributaria di primo grado di Orvieto sul ricorso proposto da Aucaiani

Maria Cristina contro il Comune di Orvieto, iscritta al n. 16 del

registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 4, prima serie speciale, dell'anno 1990;

2) ordinanza emessa il 27 novembre 1984 dalla Commissione

tributaria di primo grado di Orvieto sul ricorso proposto da

Palombaro Maria Stella contro il Comune di San Venanzo, iscritta al

n. 17 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 4, prima serie speciale, dell'anno

1990;

Udito nella camera di consiglio del 7 marzo 1990 il Giudice

relatore Mauro Ferri;

Ritenuto che con le ordinanze indicate in epigrafe la Commissione

tributaria di primo grado di Orvieto ha sollevato, in riferimento

agli artt. 3 e 53, primo comma della Costituzione, questione di

legittimità costituzionale degli artt. 19 e 20, quinto comma, del

decreto legge 28 febbraio 1983 n. 55, convertito con modificazioni

nella legge 26 aprile 1983 n. 131 ("Provvedimenti urgenti per il

settore della finanza locale per l'anno 1983");

che il giudice a quo dubita della legittimità di dette norme

nella parte in cui, rispettivamente, stabiliscono che la sovraimposta

comunale sul reddito da fabbricati (SOCOF) sia dovuta solo dai

percettori di redditi da fabbricati (e taluni fabbricati soltanto), e

che la sovraimposta medesima non sia deducibile ai fini delle imposte

sui redditi;

Considerato che in ragione dell'identità delle questioni i

relativi giudizi possono essere riuniti;

che con sentenze n. 159 del 1985 e n. 574 del 1988 questa Corte

ha già dichiarato non fondate le questioni, rispettivamente,

dell'art. 19 e dell'art. 20, quinto comma, del citato decreto-legge,

sollevate negli stessi termini e con riferimento ai medesimi

parametri ora invocati;

che le ordinanze di rimessione dalle quali trae origine il

presente giudizio non prospettano argomenti nuovi rispetto a quelli

già esaminati dalla Corte con le citate decisioni;

che pertanto le questioni di legittimità costituzionale

sollevate con le ordinanze in epigrafe vanno dichiarate

manifestamente infondate;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza delle

questioni di legittimità costituzionale degli artt. 19 e 20, quinto

comma del decreto-legge 28 febbraio 1983 n. 55, convertito in legge

26 aprile 1983 n. 131 ("Provvedimenti urgenti per il settore della

finanza locale per l'anno 1983"), sollevate, con le ordinanze in

epigrafe, dalla Commissione tributaria di primo grado di Orvieto in

riferimento agli artt. 3 e 53, primo comma, della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 7 marzo 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: FERRI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 26 marzo 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1990:153 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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