Corte costituzionale

Ordinanza n. 152/1997

Questione dichiarata infondata · depositata il 23/05/1997 · relatore Cesare Ruperto

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3, primo e

quinto comma, della legge 24 gennaio 1978, n. 27 (Modifiche al

sistema sanzionatorio in materia di tasse automobilistiche), promosso

con ordinanza emessa il 30 marzo 1995 dalla Commissione tributaria di

primo grado di Perugia, sul ricorso proposto da Caseti Giuseppe

contro l'Ufficio del registro di Perugia, iscritta al n. 588 del

registro ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 26, prima serie speciale, dell'anno 1996;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 7 maggio 1997 il giudice

relatore Cesare Ruperto;

Ritenuto che, nel corso di un procedimento promosso onde ottenere

l'annullamento di un processo verbale di accertamento per tasse

automobilistiche non pagate, la Commissione tributaria di primo grado

di Perugia, con ordinanza emessa il 30 marzo 1995 ha sollevato - in

riferimento agli artt. 3, 24 e 113, secondo comma, della Costituzione

- questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, primo e

quinto comma, della legge 24 gennaio 1978, n. 27, recante modifiche

al sistema sanzionatorio in materia di tasse automobilistiche;

che - secondo la Commissione rimettente - il legislatore, non

ricomprendendo il tributo in questione nell'elenco delle controversie

spettanti alla cognizione delle Commissioni tributarie ai sensi

dell'art. 1, secondo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636,

avrebbe trascurato di considerare l'effettiva natura delle tasse

automobilistiche, riferite alla utilità e produttività del bene

posseduto (autoveicolo), da sempre ritenuto uno dei mezzi per la

produzione del reddito, e quindi espressione della conseguente

capacità contributiva;

che, proprio in ragione di tale natura delle tasse

automobilistiche, le relative controversie dovrebbero appartenere

alla competenza delle Commissioni tributarie, in modo da evitare che

il cittadino, con riguardo a "tributi di importi generalmente non

rilevanti", possa tutelarsi senza dover sostenere "spese processuali

e di difesa generalmente di importo superiore al tributo contestato"

e senza subire "le maggiori lungaggini rivenienti dalla eventuale

tutela innanzi all'autorità giudiziaria ordinaria";

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,

rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso

per la non fondatezza della sollevata questione;

Considerato che questa Corte ha ripetutamente affermato che un

determinato modulo procedimentale non può essere assunto a modello

costituzionale del giusto processo, per cui appare non lesiva della

garanzia del diritto di difesa l'adozione di un rito piuttosto che di

un altro, venendo in discussione non già l'an sibbene il quomodo

dell'accesso alla tutela giurisdizionale (v., da ultimo, sentenza n.

500 del 1995);

che la mancata ricomprensione di talune materie nell'a'mbito

della giurisdizione delle Commissioni tributarie costituisce

manifestazione dell'ampio grado di discrezionalità di cui gode il

legislatore nel conformare i singoli istituti processuali (v.

ordinanza n. 5 del 1996 e sentenza n. 295 del 1995) e nel ripartire

la giurisdizione fra i vari organi previsti dalla legge, in base ad

una non vincolata valutazione di ordine politico e sociale;

che nessun rilievo assumono - in relazione al diritto di difesa e

al principio di uguaglianza - le eventuali difficoltà pratiche

prospettate dalla rimettente, attinendo esse al dato meramente

fattuale della concreta applicazione della norma in connessione col

funzionamento del sistema generale di tutela giudiziaria;

che, pertanto, la questione è manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 3, primo e quinto comma, della legge 24

gennaio 1978, n. 27 (Modifiche al sistema sanzionatorio in materia di

tasse automobilistiche), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24

e 113, secondo comma, della Costituzione, dalla Commissione

tributaria di primo grado di Perugia, con l'ordinanza indicata in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 19 maggio 1997.

Il Presidente: Vassalli

Il redattore: Ruperto

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 23 maggio 1997.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1997:152 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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