Corte costituzionale

Ordinanza n. 151/2002

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 03/05/2002 · relatore Riccardo Chieppa

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 41-sexies della

legge 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica), introdotto

dall'art. 18 della legge 6 agosto 1967, n. 765 (Modifiche ed

integrazioni alla legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150),

promosso con ordinanza emessa il 7 gennaio 2001 dal Tribunale di

Napoli nel procedimento civile vertente tra Mileto Patrizia e il

condominio via S. Gennaro al Vomero n. 20 di Napoli, iscritta al

n. 552 del registro ordinanze 2001 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 32, 1ª serie speciale, dell'anno 2001.

Visti l'atto di costituzione di Mileto Patrizia, nonché l'atto

di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 27 febbraio 2002 il giudice

relatore Riccardo Chieppa.

Ritenuto che con ordinanza decisa il 7 gennaio 2001 e depositata

il 30 gennaio 2001 (R.o. n. 552 del 2001), il Tribunale di Napoli ha

sollevato questione incidentale di legittimità costituzionale

dell'art. 41-sexies della legge 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge

urbanistica), introdotto dall'art. 18 della legge 6 agosto 1967,

n. 765 (Modifiche ed integrazioni alla legge urbanistica 17 agosto

1942, n. 1150), che ha prescritto che "nelle nuove costruzioni, ed

anche nelle aree di pertinenza delle costruzioni stesse, debbono

essere riservati appositi spazi per parcheggi in misura non inferiore

ad un metro quadrato per ogni 20 metri cubi di costruzione";

che il giudice a quo, premesso che in dottrina e in

giurisprudenza prevale l'opinione secondo la quale la norma censurata

costituirebbe fonte di un diritto reale di uso, non sostituibile,

come tale, con altro rapporto di natura personale, finalizzato a

consentire la disponibilità a pagamento, seppure ad esclusivo favore

dei condomini, di un'area riservata alla proprietà esclusiva di

alcuni di essi o di terzi, ha rilevato che "sembra univoco"

l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale l'espressa dizione

"nuove costruzioni" contenuta nel testo dell'art. 41-sexies ne

preclude l'applicazione agli edifici costruiti anteriormente al 1

settembre 1967, data di entrata in vigore della legge n. 765 del

1967;

che l'anzidetta interpretazione legittimerebbe, ad avviso del

rimettente, un dubbio di costituzionalità della norma in esame;

infatti, il dovere di solidarietà economica previsto dall'art. 2

della Costituzione sarebbe incompatibile con la interpretazione di

cui si tratta, che si tradurrebbe in un discriminante vantaggio, in

contrasto altresì con l'art. 3 della Costituzione, per i soli

acquirenti di immobili costruiti successivamente alla entrata in

vigore della citata legge n. 765 del 1967, avendo essi la gratuita

disponibilità, imposta dal vincolo di destinazione, di aree di

parcheggio site nell'ambito del fabbricato, ancorché di proprietà

di terzi;

che la norma censurata recherebbe - sempre secondo

l'ordinanza di rimessione - altresì vulnus all'art. 41, secondo

comma, della Costituzione, sotto il profilo che il vincolo di

destinazione da essa imposto inciderebbe sul regime privatistico dei

beni in virtù della sua natura pubblicistica, limitando la libertà

del costruttore di disporre dell'intera area fabbricabile proprio in

funzione della tutela dell'utilità sociale sancita dalla citata

norma costituzionale, utilità sociale della quale, però, non

terrebbe conto la legge n. 1150 del 1942, non imponendo la predetta

limitazione;

che, inoltre, per le medesime ragioni, la norma in questione

si porrebbe in contrasto con l'art. 42, secondo comma, della

Costituzione;

che nel giudizio innanzi alla Corte ha spiegato intervento il

Presidente del Consiglio dei ministri, con il patrocinio

dell'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per la

infondatezza della questione, osservando che la ratio legis sottesa

all'intervento normativo di cui si tratta è stata unicamente quella

di decongestionare il carico urbanistico che, a partire dalla metà

degli anni 60, si era venuto a determinare sul territorio nazionale,

in conseguenza della crescita esponenziale della motorizzazione;

che la difesa statale ha sottolineato che una sopravvenuta

valutazione della utilità sociale sarebbe intervenuta solo da quel

momento storico, e tale nuova valutazione, tradotta nella normativa

del 1967, avrebbe da quel momento in avanti determinato un limite

alla libertà di iniziativa del costruttore;

che, sempre secondo l'Avvocatura generale dello Stato,

competerebbe alla discrezionalità del legislatore sindacabile in

questa sede - solo sotto il profilo della ragionevolezza - la

determinazione del dies a quo dal quale far decorrere un vincolo

urbanistico alla proprietà privata in vista della soddisfazione

dell'interesse pubblico concretizzatosi nella sua pressante rilevanza

a seguito del progresso socio-economico della collettività. Del

resto, conclude la memoria, le determinazioni sulla decorrenza di una

nuova normativa sono riservate al legislatore e non sono sindacabili,

ove non irragionevoli, in sede di contenzioso costituzionale;

che si è costituita la dott.ssa Patrizia Mileto, parte

attrice del giudizio a quo, con ampia memoria senza data, pervenuta a

mezzo posta una prima volta il 19 aprile 2001, prima che si

perfezionasse la trasmissione alla Corte costituzionale

dell'ordinanza di rimessione, ed una seconda volta il 13 ottobre

2001, dopo la scadenza del prescritto termine dalla pubblicazione

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, con illustrazione delle

ragioni della illegittimità costituzionale della norma denunciata, e

concludendo, in subordine, per la infondatezza della questione, sotto

il profilo della applicabilità della norma denunciata anche alle

aree da adibire a parcheggio comunque annesse a fabbricati realizzati

fino al 1 settembre 1967;

che, nella imminenza della data del 27 febbraio 2002, fissata

per la camera di consiglio, con una seconda memoria in data

6 febbraio 2002, depositata il 14 febbraio 2002, la predetta Mileto

ha confermato le precedenti conclusioni, insistendo nei profili

prospettati.

Considerato che il giudice a quo ha motivato ampiamente, ma in

termini astratti, e senza alcun riferimento al caso sottoposto al suo

esame, il contrasto con gli articoli 2, 3, 41, secondo comma, 42,

secondo comma, della Costituzione, della norma dell'art. 41-sexies

della legge 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica), introdotto

dall'art. 18 della legge 6 agosto 1967, n. 765 (Modifiche ed

integrazioni alla legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150), facendo

riferimento al testo originario "spazi per parcheggi in misura non

inferiore ad un metro quadrato per ogni 20 metri cubi di

costruzione") e non a quello successivamente modificato (art. 2,

comma 2, della legge 24 marzo 1989, n. 122, recante "Disposizioni in

materia di parcheggi, programma triennale per le aree

urbane maggiormente popolate, nonché modificazioni di alcune norme

del testo unico sulla disciplina della circolazione stradale,

approvato con decreto del Presidente della Repubbblica 15 giugno

1959, n. 393") nel rapporto, con la elevazione dello spazio riservato

ad un metro quadrato per ogni 10 metri cubi di costruzione;

che l'ordinanza di rimessione si limita ad indicare le

ragioni dei dubbi interpretativi in ordine alla preclusione,

derivante dal dato testuale "nelle nuove costruzioni",

dell'applicazione della norma agli edifici costruiti anteriormente al

1 settembre 1967 - preclusione conforme ad un orientamento

giurisprudenziale qualificato "univoco" - senza indicare né

tantomeno valutare nessuno degli elementi e delle circostanze

necessarie ai fini del giudizio di rilevanza della questione sulla

lite in corso;

che, infatti, nell'ordinanza si indicano solo le parti

private specificate nominativamente - tra cui il Condominio del

fabbricato - senza alcuna qualificazione, ed il generico oggetto del

giudizio quale "costituzione di diritto reale d'uso ex art. 41-sexies

introdotto nella legge n. 1150 del 1942, dall'art. 18 della legge

n. 765 del 1967", senza tuttavia indicare la qualità delle parti

(costruttore, venditore, acquirente diretto o successivo da soggetto

diverso dal costruttore), la data della costruzione ed in particolare

delle unità immobiliari (licenza o concessione edilizia, con

eventuali destinazioni, ed eventuali impugnazioni intervenute),

coinvolte nella pretesa di riserva di spazio per il parcheggio;

che non vi è alcun cenno alla situazione della proprietà

della pretesa area di parcheggio e non è specificato il rapporto

pertinenziale con l'edificio e se, quando e a chi sia stata alienata

nonché il soggetto dante causa;

che manca, altresì, sempre ai fini della motivazione della

rilevanza, la specificazione del tipo di rapporto tra le parti in

causa, se contrattuale o meno, e la data del titolo, tutti elementi

che necessariamente dovevano essere assoggettati a valutazione del

giudice a quo ai fini predetti;

che sono evidenti e pregiudiziali, rispetto ad ogni altro

profilo, le carenze anzidette dell'ordinanza di rimessione, non

contenente, come sopra evidenziato, alcuna specifica indicazione

sulla rilevanza della questione sollevata ed alcun cenno sul rapporto

con la definizione del giudizio, di cui non viene neppure precisato

lo specifico contenuto della domanda, i motivi e le pretese fatte

valere né le ragioni per cui si dovrebbe fare applicazione della

norma denunciata;

che pertanto risulta la manifesta inammissibilità - da

dichiararsi in camera di consiglio (v. ordinanze n. 138 del 1988 e

n. 24 del 1982) - della questione sollevata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

avanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 41-sexies della legge 17 agosto

1942, n. 1150 (Legge urbanistica), introdotto dall'art. 18 della

legge 6 agosto 1967, n. 765 (Modifiche ed integrazioni alla legge

urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150), sollevata, in riferimento agli

artt. 2, 3, 41, secondo comma, e 42, secondo comma, della

Costituzione, dal Tribunale di Napoli, con l'ordinanza indicata in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 22 aprile 2002.

Il Presidente: Vari

Il redattore: Chieppa

Il cancelliere:Di Paola

Depositata in cancelleria il 3 maggio 2002.

Il direttore della cancelleria:Di Paola

ECLI:IT:COST:2002:151 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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