Corte costituzionale

Ordinanza n. 151/1983

Questione dichiarata infondata · depositata il 08/06/1983 · relatore Alberto Malagugini

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma

terzo, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 637 (Imposta sulle successioni -

Debiti risultanti da atti scritti, da provvedimenti giurisdizionali e

da titoli di credito) promosso con ordinanza emessa il 19 giugno 1981

dalla Commissione tributaria di primo grado di Modena sul ricorso

proposto da Montanari Argia ed altri, iscritta al n. 240 del registro

ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 262 del 1982;

visti l'atto di costituzione del Ministro delle finanze e l'atto di

intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 2 dicembre 1982 il Giudice

relatore Alberto Malagugini.

Ritenuto che con l'ordinanza indicata in epigrafe la Commissione

tributaria di primo grado di Modena dubita della legittimità

costituzionale dell'art. 13, terzo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972,

n. 637, assumendo che tale disposizione sia da interpretare nel senso

di escludere l'ammissibilità in detrazione dall'attivo ereditario, ai

fini dell'imposta sulle successioni, delle passività dipendenti da

assegni emessi dal de cuius in base a contratto di apertura di credito

in conto corrente bancario oltre un anno prima dell'apertura della

successione, e sostenendo che essa sarebbe perciò in contrasto: a) con

l'art. 3 Cost., in quanto introdurrebbe una ingiustificata difformità

di trattamento tributario tra passività di identica natura, a secondo

che siano state create anteriormente o posteriormente all'ultimo anno

di vita del de cuius; b) con l'art. 53 Cost., in quanto, impedendo di

dedurre dall'attivo ereditario il saldo passivo risultante

dall'integrale svolgimento del conto corrente bancario, non

consentirebbe di commisurare l'imposta all'effettivo patrimonio netto,

dal quale soltanto può dedursi la reale capacità contributiva degli

eredi.

Considerato che questa Corte, con la sentenza n. 103 del 1983, ha

ritenuto che le disposizioni contenute nel citato art. 13 del d.P.R. n.

637/1972 siano dirette a disciplinare non la rilevanza, ai fini

dell'imposta sulle successioni, dei debiti nelle stesse considerati,

bensì la prova che di essi occorre fornire per dimostrarne la

preesistenza all'apertura della successione e quindi la deducibilità

dall'attivo ereditario; e che dovendosi ravvisare - in sede di

interpretazione logico-sistematica ed anche alla stregua delle

precedenti disposizioni nella stessa materia - un rapporto di

sussidiarietà tra la regola generale posta dal primo comma del citato

art. 13 e quelle speciali (e meno rigorose) dettate dai commi

successivi in materia di debiti cambiari o dipendenti da emissione di

assegni, la deducibilità, in quest'ultima ipotesi, degli addebitamenti

ultrannali non può ritenersi preclusa, ma solo subordinata alla

dimostrazione del rapporto contrattuale sottostante, documentato - ai

sensi del citato primo comma - da atto scritto di data certa anteriore

all'apertura della successione ovvero risultante tale da provvedimento

giurisdizionale definitivo.

Considerato pertanto che, alla stregua del richiamato precedente la

questione deve essere dichiarata manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi innanzi la

Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 13, terzo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972,

n. 637 sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., dalla

Commissione tributaria di primo grado di Modena con l'ordinanza

indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 giugno 1983.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE

STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI

- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1983:151 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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