Corte costituzionale

Ordinanza n. 151/1979

Questione dichiarata infondata · depositata il 14/12/1979 · relatore Antonino de Stefano

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 26,

commi 5 e 6 e 27, commi 4 ed ultimo, del Regolamento allegato A al

regio decreto 8 gennaio 1931 n. 148 (Coordina mento delle norme sulla

disciplina giuridica dei rapporti collettivi del lavoro con quelle sul

trattamento giuridico- economico del personale delle ferrovie, tranvie

e linee di navigazione interna in regime di concessione), promossi con

le seguenti ordinanze:

1) quattro ordinanze - di identico contenuto - emesse il 28 gennaio

1975 dalla Sezione distaccata della Corte di appello di Salerno -

sezione lavoro - nei procedimenti civili vertenti tra Trosa Gaetano,

Aldieri Amedeo, Guelfi Mimì, Del Muscio Rosa ed altri, e l'Azienda

tranvie autofilovie Napoli - A.T.A.N., iscritte ai nn. 507, 508, 509 e

510 del registro ordinanze 1975 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 332 del 17 dicembre 1975;

2) ordinanza emessa l'11 novembre 1974 dal Tribunale di Venezia nel

procedimento civile vertente tra De Pità Paolo e l'Azienda comunale

navigazione interna lagunare - A.C. N.I.L., pervenuta alla Corte

costituzionale il 7 febbraio 1977, iscritta al n. 51 del registro

ordinanze 1977 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 87 del 30 marzo 1977.

Visto l'atto di costituzione dell'Azienda tranvie autofilovie

Napoli - A.T.A.N. -, rappresentata e difesa dagli avvocati Alfredo

Pepe, Raffaele Fiore ed Ennio Trani;

udito nella camera di consiglio del 22 novembre 1979 il Giudice

relatore Antonino De Stefano;

ritenuto che con le quattro ordinanze di identico contenuto, emesse

il 28 gennaio 1975, la Sezione distaccata della Corte di appello di

Salerno - sezione lavoro - ha sollevato - in riferimento agli artt. 3,

35 e 36 della Costituzione - questione di legittimità costituzionale

degli artt. 26, commi 5 e 6, e 27, comma 4, del Regolamento allegato A

al regio decreto 8 gennaio 1931 n. 148, nella parte in cui non

riconoscono diritto alla indennità di buonuscita al personale cessato

dal servizio con diritto a pensione, e nella parte in cui commisurano

tale indennità allo stipendio o paga ultimi raggiunti, senza tener

conto della intiera retribuzione effettivamente percepita;

che con l'ordinanza emessa l'11 novembre 1974 (pervenuta alla

cancelleria di questa Corte soltanto il 7 febbraio 1977) il Tribunale

di Venezia ha sollevato - in riferimento agli artt. 3, comma 1, e 36,

comma 1 della Costituzione - questione di legittimità costituzionale

dell'art. 27, ultimo comma, del citato Regolamento, in quanto non

riconosce agli eredi del dipendente deceduto senza diritto a pensione,

il diritto a conseguire iure successionis la indennità di buonuscita;

che i relativi giudizi possono essere riuniti, stante la identità o la

connessione delle sollevate questioni.

Considerato che tutte le cennate questioni sono state già

dichiarate non fondate da questa Corte con la sentenza n. 124 del 1975,

per la quale, nella specialità e nella complessità del rapporto di

prestazione d'opera degli autoferrotranvieri, a) l'indennità di

buonuscita non si cumula con la pensione, ma a questa si sostituisce

per chi alla pensione non ha diritto; b) essendo sostitutiva della

pensione e compensativa del mancato pensionamento, tale indennità ha

la stessa natura di intrasmissibilità ereditaria propria della

pensione; c) la espressione "stipendio o paga ultimi raggiunti", cui

l'indennità in parola viene commisurata, va interpretata nel senso che

comprenda l'intera retribuzione finale; che le questioni sollevate

dalla Sezione distaccata della Corte di appello di Salerno sono state

altresì dichiarate manifestamente infondate da questa Corte con le

ordinanze n. 243 del 1975 e nn. 23 e 66 del 1976; che non vengono

prospettati profili nuovi né addotti argomenti atti ad indurre la

Corte a modificare la propria giurisprudenza.

Visti gli artt. 26, comma 2, della legge 11 marzo 1953 n. 87, e 9,

commi 1 e 2, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente infondate le questioni di legittimità

costituzionale, sollevate con le ordinanze in epigrafe della Sezione

distaccata della Corte di appello di Salerno e del Tribunale di

Venezia, degli artt. 26, commi 5 e 6, e 27, commi 4 ed ultimo, del

Regolamento allegato A al regio decreto 8 gennaio 1931 n. 148

(Coordinamento delle norme sulla disciplina giuridica dei rapporti

collettivi del lavoro con quelle sul trattamento giuridico-economico

del personale delle ferrovie, tranvie e linee di navigazione interna in

regime di concessione), in riferimento agli artt. 3, 35 e 36 della

Costituzione, questioni già dichiarate non fondate con la sentenza n.

124 del 1975.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 dicembre 1979.

F.to: LEONETTO AMADEI - EDOARDO

VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE

ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO -

LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1979:151 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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