Corte costituzionale

Ordinanza n. 15/2001

Questione dichiarata infondata · depositata il 23/01/2001 · relatore Fernando Santosuosso

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2 del

decreto-legge 19 giugno 1970, n. 370 (Riconoscimento del servizio

prestato prima della nomina in ruolo dal personale insegnante e non

insegnante delle scuole di istruzione elementare, secondaria e

artistica), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26

luglio 1970, n. 576, promosso con ordinanza emessa il 29 aprile 1999

dal Tribunale amministrativo regionale dell'Abruzzo, sezione staccata

di Pescara sul ricorso proposto da Marini Lore contro il

Provveditorato agli studi di Chieti ed altro, iscritta al n. 341 del

registro ordinanze 2000 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 26 - 1ª serie speciale - dell'anno 2000.

Visti l'atto di costituzione di Marini Lore nonché l'atto di

intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 15 novembre 2000 il giudice

relatore Fernando Santosuosso.

Ritenuto che nel corso di un giudizio promosso da un'insegnante

elementare nei confronti del Provveditorato agli studi di Chieti, il

Tribunale amministrativo regionale dell'Abruzzo, sezione staccata di

Pescara, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in

riferimento agli artt. 3 e 35 della Costituzione, dell'art. 2 del

decretolegge 19 giugno 1970, n. 370 (Riconoscimento del servizio

prestato prima della nomina in ruolo dal personale insegnante e non

insegnante delle scuole di istruzione elementare, secondaria e

artistica), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26

luglio 1970, n. 576;

che il giudice rimettente ha premesso che la ricorrente,

insegnante elementare assunta in ruolo a decorrere dal 1° ottobre

1976, avendo prestato servizio di preruolo presso il doposcuola

gestito dal locale patronato scolastico dall'anno scolastico 1967/68

fino all'anno scolastico 1975/1976 (con la sola interruzione

dell'anno 1968/69), aveva chiesto al Provveditorato agli studi di

Chieti, ai sensi della norma oggi impugnata, il riconoscimento, ai

fini giuridici ed economici, del periodo svolto nel doposcuola, e

che, a seguito del rigetto dell'istanza, la ricorrente si era rivolta

al Tribunale amministrativo regionale dell'annullamento del relativo

provvedimento;

che il giudice a quo ha precisato che l'interpretazione del

citato art. 2 fornita dal Provveditorato è da ritenersi esatta, in

quanto conforme all'indirizzo giurisprudenziale secondo cui detta

norma, essendo di natura eccezionale, non consente un'interpretazione

estensiva, il che comporta che non è riconoscibile come servizio di

ruolo il lavoro di insegnamento svolto nei doposcuola gestiti dagli

ormai soppressi patronati scolastici;

che proprio quest'orientamento della giurisprudenza,

tuttavia, nel vietare il riconoscimento del servizio prestato nel

doposcuola, appare in contrasto con gli artt. 3 e 35 della Carta

fondamentale;

che i patronati scolastici, infatti, istituiti presso ogni

comune, ai sensi della legge 4 marzo 1958, n. 261, con una serie di

compiti fra i quali quelli di organizzare e gestire il doposcuola,

compivano tali attività sotto la vigilanza del Provveditore agli

studi e sulla base di programmi predisposti dal Ministero della

pubblica istruzione, sicché appare fuor di dubbio al Tribunale

amministrativo regionale rimettente che il lavoro svolto dalla

ricorrente nel doposcuola è da considerarsi in tutto paragonabile a

quello che si svolgeva nella scuola "popolare", che è invece

menzionata dalla norma impugnata, di modo che il trattamento

differenziato tra i due tipi di insegnamento non può non tradursi in

una violazione del principio di eguaglianza;

che analoghe considerazioni portano a ritenere vulnerato

anche l'art. 35 Cost., poiché l'esclusione prevista dalla norma in

esame comporta una minore tutela del diritto al lavoro;

che nessun dubbio sussiste, infine, sul profilo della

rilevanza, perché il ricorso pendente dovrebbe essere rigettato allo

stato attuale della normativa, mentre diverso esito potrebbe aversi

in caso di accoglimento della presente questione;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio

dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, chiedendo che la questione venga dichiarata inammissibile o,

comunque, infondata.

Considerato che la presunta violazione del principio di

eguaglianza è da ricondursi, secondo il ragionamento svolto dal

giudice rimettente, alla diversità di trattamento tra il periodo di

insegnamento compiuto nel doposcuola e quello compiuto nella scuola

popolare;

che emerge invece chiaramente dal tenore dell'art. 2 della

legge 4 marzo 1958, n. 261, tesa al riordinamento degli ormai

soppressi patronati scolastici, come l'attività svolta dagli

insegnanti elementari presso i doposcuola si inserisse nel contesto

di una più ampia opera di assistenza che i patronati stessi erano

tenuti a compiere;

che detta opera prevedeva, come risulta dalla norma ora

richiamata, anche la fornitura gratuita agli alunni bisognosi di

libri, indumenti, medicinali ed oggetti di cancelleria, e che il

doposcuola era collegato con l'integrazione alimentare gestita

tramite la refezione scolastica;

che, pertanto, il lavoro svolto nel doposcuola era teso solo

in parte ad una vera e propria finalità di docenza, di modo che ben

si comprende come la norma impugnata abbia escluso detto periodo dal

particolare beneficio del riconoscimento del servizio compiuto prima

di essere immessi in ruolo;

che, viceversa, la scuola popolare, istituita con d.l.C.p.S.

17 dicembre 1947, n. 1599, e poi eliminata dall'art. 47 della legge

20 maggio 1982, n. 270, aveva come obiettivo quello di combattere

l'analfabetismo, svolgendo corsi diurni o serali per consentire il

completamento dell'istruzione elementare e l'orientamento degli

alunni verso l'istruzione media o professionale;

che l'attività svolta presso le scuole popolari, perciò,

era finalizzata esclusivamente all'insegnamento, tanto che gli

incarichi ai docenti erano conferiti con nomina del provveditore agli

studi (art. 4 del d.l.C.p.S. 17 dicembre 1947, n. 1599);

che nessuna violazione del principio di eguaglianza è,

dunque, configurabile nel diverso trattamento che la norma impugnata

compie tra i due diversi tipi di attività svolta dai maestri

elementari, tanto più che detta norma ha, all'evidenza, carattere di

eccezionalità;

che, parimenti, non è vulnerato l'art. 35 della

Costituzione, il quale contiene solo un principio generale di tutela

del lavoro;

che, pertanto, la prospettata questione è manifestamente

infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 2 del decreto-legge 19 giugno

1970, n. 370 (Riconoscimento del servizio prestato prima della nomina

in ruolo dal personale insegnante e non insegnante delle scuole di

istruzione elementare, secondaria e artistica), convertito in legge,

con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1970, n. 576, sollevata, in

riferimento agli artt. 3 e 35 della Costituzione, dal Tribunale

amministrativo regionale dell'Abruzzo, Sezione staccata di Pescara,

con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 5 gennaio 2001.

Il Presidente e redattore: Santosuosso

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 23 gennaio 2001.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2001:15 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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