Corte costituzionale

Ordinanza n. 149/2001

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 17/05/2001 · relatore Piero Alberto Capotosti

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 48-bisr.d. 12/1941

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 48-bis del

regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario), e

delle tabelle A e B allegate al decreto legislativo 19 febbraio 1998,

n. 51 (Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo

grado), promosso con ordinanza emessa il 30 marzo 2000 dal giudice di

pace di Noto nel procedimento civile vertente tra G. I. e il comune

di Noto, iscritta al n. 284 del registro ordinanze 2000 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 23, 1ª serie speciale,

dell'anno 2000.

Visti l'atto di costituzione del comune di Noto nonché l'atto di

intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 3 aprile 2001 il giudice relatore

Piero Alberto Capotosti;

Uditi l'avvocato Andrea Guarino per il comune di Noto e

l'Avvocato dello Stato Ignazio F. Caramazza per il Presidente del

Consiglio dei ministri.

Ritenuto che il giudice di pace di Noto, con ordinanza emessa il

30 marzo 2000, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24, 76 e

113 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale

dell'art. 48-bis del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12

(Ordinamento giudiziario) e delle tabelle A e B allegate al decreto

legislativo 19 febbraio 1998, n. 51 (Norme in materia di istituzione

del giudice unico di primo grado), nella parte in cui prevedono

l'istituzione di una sezione distaccata del tribunale di Siracusa nel

comune di Avola anziché in quello di Noto;

che il giudizio a quo ha ad oggetto la domanda con la quale

l'attore ha chiesto che il comune di Noto fosse "dichiarato

inadempiente" al contratto di appalto per la pulizia di locali

adibiti, tra l'altro, a sede dell'ufficio della locale sezione

distaccata di pretura;

che il giudice rimettente richiama nell'ordinanza le

argomentazioni dell'attore, secondo cui le norme impugnate

contrasterebbero in primo luogo con i criteri direttivi stabiliti

dall'art. 1, lettera i) della legge delega 16 luglio 1997, n. 254, in

quanto disattenderebbero i risultati ottenuti mediante l'applicazione

dei criteri oggettivi relativi all'individuazione delle sedi delle

sezioni distaccate dei tribunali;

che l'individuazione per legge delle sezioni distaccate

comporterebbe una parziale "legificazione" di una materia sempre

attribuita alla competenza amministrativa dell'autorità di governo,

determinando anche un'ingiustificata disparità di trattamento tra

l'ipotesi della prima istituzione e quella della successiva

modificazione, in assenza di una specifica direttiva della legge

delega ed in violazione del diritto di difesa dei cittadini, degli

enti e delle formazioni sociali interessate;

che la scelta della sede di Avola, avente scarsissima

consistenza ed un bacino di utenza notevolmente più ridotto di

quello di Noto, sarebbe infine irragionevole, in relazione alle

finalità della delega legislativa, tendente a realizzare una più

razionale distribuzione delle competenze degli uffici giudiziari;

che, nel giudizio dinanzi alla Corte, è intervenuto il

Presidente del Consiglio dei ministri, con il patrocinio

dell'Avvocatura generale dello Stato, che ha chiesto dichiararsi

l'inammissibilità e l'infondatezza della questione di legittimità

costituzionale;

che si è inoltre costituito il comune di Noto, riportandosi

sostanzialmente alle argomentazioni sviluppate dall'ordinanza di

rimessione;

che, in prossimità dell'udienza pubblica, la difesa erariale

ha depositato una memoria, nella quale, premesso che l'istituzione

per legge delle sezioni distaccate è giustificata dalle esigenze di

attualità ed immediatezza emergenti dalla contestuale redazione

delle norme e delle tabelle, osserva che tale scelta, così come

l'individuazione della sede di Avola, recepisce le indicazioni

contenute nei pareri obbligatori delle Commissioni parlamentari.

Considerato che la questione di legittimità costituzionale

sollevata dal giudice di pace di Noto ha ad oggetto l'art. 48-bis del

regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 e le tabelle A e B allegate al

decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, nella parte in cui

prevedono l'istituzione di una sezione distaccata del tribunale di

Siracusa nel comune di Avola anziché in quello di Noto;

che nel giudizio principale è stata chiesta la condanna del

comune di Noto al risarcimento del presunto danno subito da

un'impresa appaltatrice del servizio di pulizia dei locali destinati

a sede degli uffici comunali per effetto della riduzione della

prestazione convenuta, disposta dal comune a seguito della

soppressione della locale sezione distaccata di pretura;

che ai fini della decisione della controversia il giudice

rimettente non può fare applicazione delle norme impugnate, in

quanto la mancata istituzione di una corrispondente sezione

distaccata di tribunale potrebbe costituire al massimo un motivo

della cessazione del servizio di pulizia, come tale irrilevante;

che la questione di legittimità costituzionale è pertanto

priva di rilevanza nel giudizio a quo, e va dichiarata manifestamente

inammissibile.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 48-bis del regio decreto

30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario) e delle tabelle A e

B allegate al decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51 (Norme in

materia di istituzione del giudice unico di primo grado), sollevata,

in riferimento agli artt. 3, 24, 76 e 113 della Costituzione, dal

giudice di pace di Noto con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 9 maggio 2001.

Il Presidente: Santosuosso

Il redattore: Capotosti

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 17 maggio 2001.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2001:149 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari