Corte costituzionale

Ordinanza n. 148/1995

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 04/05/1995 · relatore Riccardo Chieppa

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 1, 2 e

5 del decreto-legge 26 luglio 1994, n. 468 (Misure urgenti per il

rilancio economico ed occupazionale dei lavori pubblici e

dell'edilizia privata), promossi con ordinanza emessa il 23 settembre

1994 dal Pretore di Caltagirone, sezione distaccata di Niscemi,

iscritta al n. 705 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 49, prima serie speciale,

dell'anno 1994 e con numero sei ordinanze emesse il 22, 20 e il 19

settembre 1994 dal Pretore di Gela, iscritte rispettivamente ai nn.

712, 713, 714, 715, 716 e 717 del registro ordinanze 1994 e

pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 50, prima

serie speciale, dell'anno 1994;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 22 marzo 1995 il Giudice

relatore Riccardo Chieppa;

Ritenuto che nel corso di un procedimento penale a carico di

Francesco Cutrona, imputato della contravvenzione di cui agli artt.

20, lett. b), della legge 20 febbraio 1985, n. 47 e 36 della legge

della Regione Sicilia 24 dicembre 1978, n. 71, nonché di quelle di

cui agli artt. 2, primo, secondo e tredicesimo comma, 4 e 14 della

legge 5 novembre 1971, n. 1086, per avere realizzato una costruzione

in assenza di concessione edilizia e di progetto esecutivo oltre che

della direzione di tecnico abilitato, nonché per omessa denuncia al

Genio civile della realizzazione della costruzione stessa prima del

suo inizio, il Pretore di Caltagirone, sezione distaccata di Niscemi,

con ordinanza emessa il 23 settembre 1994 (r.o. n. 705 del 1994), ha

sollevato, in riferimento agli artt. 79, 3, 9 e 32 della

Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 1,

commi 1, 2 e 5, del decreto-legge 26 luglio 1994, n. 468 (Misure

urgenti per il rilancio economico ed occupazionale dei lavori

pubblici e dell'edilizia privata);

che, ad avviso del giudice a quo, la norma denunciata, nel

prevedere la rinuncia alla pretesa punitiva dello Stato in ordine ad

abusi edilizi commessi entro la data ivi indicata, darebbe luogo

essenzialmente ad un'amnistia, che, come tale, dovrebbe soggiacere ai

limiti, anche procedurali, posti dall'art. 79 della Costituzione nel

testo riveduto con legge costituzionale 6 marzo 1992, n. 1 (che

prevede che l'amnistia venga concessa con legge deliberata a

maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera, in ogni

suo articolo e nella votazione finale), e non potrebbe essere

lasciata alla discrezione del Governo attraverso lo strumento della

decretazione d'urgenza;

che, inoltre, il remittente ritiene irragionevole e

discriminatoria - donde la sospettata violazione dell'art. 3 della

Costituzione - la ciclica riproposizione del meccanismo del "condono

edilizio", vuoi per la compromissione degli aspetti di certezza,

uguaglianza ed obbligatorietà dell'azione penale, vuoi per le

conseguenti disparità di trattamento per situazioni fattuali

identiche in funzione della variabilità dei tempi processuali;

che, infine, viene ravvisato nella norma impugnata un

ingiustificato sacrificio dei beni costituzionalmente tutelati del

paesaggio (art. 9 della Costituzione) e della salute psico-fisica

(art. 32 della Costituzione);

che identica questione è stata sollevata, alla stregua di

analoghe argomentazioni, dal Pretore di Gela con sei ordinanze di

identico contenuto, emesse nel corso di altrettanti procedimenti

penali in data compresa tra il 19 e il 22 settembre 1994 (r.o. nn.

712, 713, 714, 715, 716, 717 del 1994) in riferimento ai medesimi

parametri costituzionali;

che nei relativi giudizi dinanzi alla Corte è intervenuto il

Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso

dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per la

manifesta inammissibilità delle questioni;

Considerato che i giudizi, concernenti la medesima norma, possono

essere riuniti e congiuntamente decisi;

che il decreto-legge 26 luglio 1994, n. 468 non è stato

convertito in legge entro il termine di sessanta giorni dalla sua

pubblicazione, come risulta dal comunicato pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale n. 226 del 27 settembre 1994;

che, pertanto, in conformità alla giurisprudenza di questa

Corte (v., da ultimo, le ordinanze nn. 122 e 67 del 1995), le

questioni devono essere dichiarate manifestamente inammissibili,

tanto più che i successivi decreti-legge in materia edilizia - n.

551 del 27 settembre 1994, n. 649 del 25 novembre 1994, n. 24 del 26

gennaio 1995, nessuno dei quali convertito in legge, nonché il

decreto-legge 27 marzo 1995, n. 88, attualmente vigente - e la legge

23 dicembre 1994, n. 724, che, all'art. 39, regola la medesima

materia, hanno un contenuto solo parzialmente riproduttivo della

normativa impugnata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità delle

questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 1, 2 e 5,

del decreto-legge 26 luglio 1994, n. 468 (Misure urgenti per il

rilancio economico ed occupazionale dei lavori pubblici e

dell'edilizia privata), sollevate, in riferimento agli artt. 79, 3, 9

e 32 della Costituzione, dal Pretore di Caltagirone, sezione

distaccata di Niscemi, e dal Pretore di Gela con le ordinanze in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 4 maggio 1995.

Il Presidente: BALDASSARRE

Il redattore: CHIEPPA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 4 maggio 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1995:148 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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