Corte costituzionale

Ordinanza n. 148/1989

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 21/03/1989 · relatore Vincenzo Caianello

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 39 del d.P.R.

26 ottobre 1972, n. 637 (Disciplina dell'imposta sulle successioni e

donazioni), promosso con ordinanza emessa il 28 ottobre 1985 dalla

Commissione tributaria di primo grado di Catania sul ricorso proposto

da Caruso Giuseppe e l'Ufficio del Registro di Catania, iscritta al

n. 421 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 39, prima serie speciale, dell'anno

1988;

Udito nella camera di consiglio dell'11 gennaio 1989 il Giudice

relatore Vincenzo Caianiello.

Ritenuto che, nel corso di un procedimento iniziato da Caruso

Giuseppe ed avente ad oggetto il pagamento di una pena pecuniaria per

ritardata dichiarazione di successione, la Commissione tributaria di

primo grado di Catania con ordinanza del 28 ottobre 1985, pervenuta a

questa Corte il 13 luglio 1988 (r.o. n. 421 del 1988), ha sollevato

questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 39 del

d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 637 (Disciplina dell'imposta sulle

successioni e donazioni), sotto due distinti profili, e precisamente:

a) nella parte in cui, non prevedendo, ai fini della

tempestività della dichiarazione di successione inviata per posta,

l'equiparazione della data di spedizione alla data di presentazione

diretta all'Ufficio competente a riceverla, si porrebbe in contrasto

con l'art. 3 della Costituzione;

b) nonché nella parte in cui, fissando la decorrenza del

termine (per la presentazione della denuncia di successione) al

momento in cui si verifica il fatto oggettivo del decesso, senza

tenere in alcun conto l'effettiva conoscenza di tale evento da parte

degli eredi, violerebbe gli artt. 3 e 53 della Costituzione;

che non si è costituita la parte, né ha svolto intervento

l'Avvocatura generale dello Stato.

Considerato che, in relazione al primo dei profili prospettati, la

Commissione remittente non esprime alcun apprezzamento circa il

requisito della non manifesta infondatezza, limitandosi a rinviare

alle ragioni al riguardo espresse da altro giudice a quo;

che, pertanto, la questione va dichiarata manifestamente

inammissibile, in quanto - come ha più volte affermato questa Corte

(vedi da ultimo ord. n. 511 del 1987) - gli elementi che sostengono

l'ordinanza di rimessione devono risultare dal contesto della

motivazione dell'ordinanza stessa e non possono essere indicati

nemmeno per relationem;

che ad identica conclusione deve pervenirsi anche in relazione

al secondo dei profili della lamentata illegittimità costituzionale,

in quanto, essendo l'ordinanza del tutto immotivata circa il

requisito della non manifesta infondatezza, il precetto dell'art. 23,

secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, risulta, anche in

questo caso, eluso.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 39 del d.P.R. 26 ottobre 1972,

n. 637 (Disciplina dell'imposta sulle successioni e donazioni),

sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, dalla

Commissione tributaria di primo grado di Catania con ordinanza in

data 28 ottobre 1985 (r.o. n. 421 del 1988).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'8 marzo 1989.

Il Presidente: CONSO

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 21 marzo 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1989:148 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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