Corte costituzionale

Ordinanza n. 147/2000

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 19/05/2000 · relatore Massimo Vari

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale del combinato disposto

degli artt. 32 della legge 6 agosto 1990, n. 223 (Disciplina del

sistema radiotelevisivo pubblico e privato); 1, commi 3 e 3-quater

del d.-l. 19 ottobre 1992, n. 407 (Proroga dei termini in materia di

impianti di radiodiffusione), convertito, con modificazioni, nella

legge 17 dicembre 1992, n. 482; 1, commi 13 e 14, del d.-l.

23 ottobre 1996, n. 545 (Disposizioni urgenti per l'esercizio

dell'attività radiotelevisiva e delle telecomunicazioni),

convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1996, n. 650;

3, commi 1 e 2, della legge 31 luglio 1997, n. 249 (Istituzione

dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui

sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo), promossi con tre

ordinanze emesse il 5 novembre 1997 dal Tribunale amministrativo

regionale della Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria,

rispettivamente iscritte ai nn. 147, 148 e 149 del registro ordinanze

1998 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 11,

prima serie speciale, dell'anno 1998.

Visti gli atti di costituzione di Radio Skylab S.a.s., di Radio

M. Calabria, nonché gli atti di intervento del Presidente del

Consiglio dei Ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 22 febbraio 2000 il giudice

relatore Massimo Vari;

Uditi l'avvocato Eugenio Porta per Radio Skylab S.a.s. e per

Radio M. Calabria e l'Avvocato dello Stato Gian Paolo Polizzi per il

Presidente del Consiglio dei Ministri.

Ritenuto che, con tre distinte ordinanze emesse il 5 novembre

1997 (r.o. nn. 147, 148 e 149 del 1998), il Tribunale amministrativo

regionale della Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria, ha

sollevato, in riferimento agli artt. 3, 21 e 41 della Costituzione,

questione di legittimità costituzionale "della norma sancita dal

combinato disposto" degli artt. 32 della legge 6 agosto 1990, n. 223

(Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato); 1, commi

3 e 3-quater del d.-l. 19 ottobre 1992, n. 407 (Proroga dei termini

in materia di impianti di radiodiffusione), convertito, con

modificazioni, nella legge 17 dicembre 1992, n. 482; 1, commi 13 e

14, del d.-l. 23 ottobre 1996, n. 545 (Disposizioni urgenti per

l'esercizio dell'attività radiotelevisiva e delle

telecomunicazioni), convertito, con modificazioni, nella legge

23 dicembre 1996, n. 650; 3, commi 1 e 2, della legge 31 luglio 1997,

n. 249 (Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle

comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e

radiotelevisivo);

che i giudizi a quibus sono stati promossi da talune

emittenti radiofoniche al fine di ottenere l'annullamento degli

impugnati provvedimenti di diniego di concessione per la

radiodiffusione sonora in ambito locale, adottati nell'anno 1994

dall'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni, in base al

combinato disposto degli artt. 1, comma 3, del d.-l. n. 407 del 1992

(convertito, con modificazioni, nella legge n. 482 del 1992) e 32

della legge n. 223 del 1990, e motivati in ragione "dell'avvenuto

mutamento esclusivamente formale della veste giuridica del titolare

della emittente";

che, ad avviso del giudice rimettente, l'interpretazione

delle suddette norme - tale da escludere che la concessione per la

radiodiffusione televisiva in ambito locale possa essere rilasciata a

soggetti diversi da quelli originariamente autorizzati a proseguire

nell'esercizio degli impianti - sarebbe espressione di un

orientamento puramente formalistico, nonostante i tratti di "diritto

vivente" da esso assunto, per opera della giurisprudenza

amministrativa;

che, peraltro, secondo le ordinanze, v'è da dubitare della

legittimità costituzionale della normativa transitoria di cui

all'art. 32 della legge n. 223 del 1990 e delle ulteriori

disposizioni denunciate che, avendo fatto slittare "più volte in

avanti" il termine per il rilascio delle concessioni e quello di

scadenza delle autorizzazioni provvisorie, avrebbero penalizzato "le

imprese di dimensioni più ridotte, condannate a svolgere la propria

attività senza alcuna certezza e con poche prospettive per il

prosieguo";

che, in particolare, il combinato disposto delle censurate

disposizioni, operando secondo "la logica della c.d.

"cristallizzazione"", che "continua a disciplinare precariamente sin

dal lontano 1990 la vita delle piccole emittenti", si porrebbe in

contrasto con gli artt. 3, 21 e 41 della Costituzione;

che, nei giudizi di cui alle ordinanze iscritte al r.o.

nn. 148 e 149 del 1998, si sono costituite, rispettivamente, "Radio

Skylab S.a.s." di Reggio Calabria e "Radio M. Calabria", emittenti

ricorrenti nei giudizi principali, le quali hanno entrambe concluso

per sentir "dichiarare l'incostituzionalità delle norme denunciate",

sviluppando le argomentazioni a sostegno delle proprie ragioni con

memorie illustrative, di identico tenore, depositate in prossimità

dell'udienza;

che in tutti i giudizi è intervenuto il Presidente del

Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura

generale dello Stato, chiedendo che le prospettate questioni vengano

dichiarate inammissibili o comunque, in subordine, infondate.

Considerato che le ordinanze di rimessione sollevano, con

identiche argomentazioni, le medesime questioni di costituzionalità

e che, pertanto, i relativi giudizi possono essere riuniti per essere

decisi con un'unica pronuncia;

che le controversie pendenti dinanzi al rimettente hanno ad

oggetto provvedimenti di diniego di concessione per la

radiodiffusione sonora in ambito locale, adottati, come emerge dalle

medesime ordinanze, dall'amministrazione nell'anno 1994, in base al

combinato disposto degli artt. 1, comma 3, del d.-l. n. 407 del 1992

(convertito, con modificazioni, nella legge n. 482 del 1992) e 32

della legge n. 223 del 1990;

che il giudice a quo sospetta di incostituzionalità non solo

le predette disposizioni (ricomprendendovi, altresì, il comma

3-quater dello stesso art. 1 del menzionato d.-l. n. 407 del 1992),

ma, in combinato disposto tra loro, anche l'art. 1, commi 13 e 14,

del d.-l. 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni,

nella legge 23 dicembre 1996, n. 650, e l'art. 3, commi 1 e 2, della

legge 31 luglio 1997, n. 249;

che, per quanto attiene agli artt. 1, comma 3, del d.-l.

n. 407 del 1992, convertito, con modificazioni, nella legge n. 482

del 1992, e 32 della legge n. 223 del 1990, le ordinanze, nel

qualificare come "puramente formalistica" l'esegesi della censurata

normativa quale risulta dalla giurisprudenza amministrativa e quale

è stata fatta propria anche dall'amministrazione, mostrano di

reputare la stessa come effetto di un non corretto procedimento

ermeneutico, ma omettono di esprimere una propria diversa scelta

interpretativa, non chiarendo, perciò, quale sia - a giudizio del

rimettente - la portata della norma della quale egli deve fare

applicazione e non consentendo, così, la verifica, da parte di

questa Corte, della rilevanza della proposta questione di

legittimità costituzionale;

che, quanto alle altre disposizioni denunciate, le ordinanze

di rimessione non esplicitano, invero, alcun elemento di valutazione

circa l'incidenza in concreto delle stesse sulla decisione che il

giudice a quo è tenuto ad assumere nei procedimenti innanzi a sé

pendenti;

che, segnatamente, una puntuale e plausibile motivazione -

tale da assolvere all'obbligo previsto dall'art. 23 della legge n. 87

del 1953, ai fini dell'ammissibilità della proposta questione di

legittimità costituzionale (vedi, tra le altre, ordinanza. n. 236

del 1999) - si rendeva tanto più necessaria nel caso di specie, in

ragione del fatto che il combinato disposto delle norme censurate

comprende, appunto, norme successive all'adozione dei provvedimenti

di diniego di concessione, che costituiscono oggetto di controversia

nei giudizi a quibus;

che, pertanto, l'evidenziato difetto di motivazione degli

atti di promovimento degli incidenti di costituzionalità non

consente di valutare l'applicabilità nei giudizi a quibus delle

norme di cui trattasi (vedi ordinanza n. 194 del 1999);

che, quindi, le sollevate questioni vanno dichiarate

manifestamente inammissibili.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità delle

questioni di legittimità costituzionale del combinato disposto degli

artt. 32 della legge 6 agosto 1990, n. 223 (Disciplina del sistema

radiotelevisivo pubblico e privato); 1, commi 3 e 3-quater del d.-l.

19 ottobre 1992, n. 407 (Proroga dei termini in materia di impianti

di radiodiffusione), convertito, con modificazioni, nella legge

17 dicembre 1992, n. 482; 1, commi 13 e 14, del d.-l. 23 ottobre

1996, n. 545 (Disposizioni urgenti per l'esercizio dell'attività

radiotelevisiva e delle telecomunicazioni), convertito, con

modificazioni, nella legge 23 dicembre 1996, n. 650; 3, commi 1 e 2,

della legge 31 luglio 1997, n. 249 (Istituzione dell'Autorità per le

garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle

telecomunicazioni e radiotelevisivo), sollevate, in riferimento agli

artt. 3, 21 e 41 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo

regionale della Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria, con le

ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'11 maggio 2000.

Il Presidente: Guizzi

Il redattore: Vari

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 19 maggio 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2000:147 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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