Corte costituzionale

Ordinanza n. 147/1979

Questione dichiarata infondata · depositata il 06/12/1979 · relatore Alberto Malagugini

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 317,

penultimo comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza

emessa il 16 agosto 1977 dal Giudice istruttore presso il tribunale di

Lanusei, nel procedimento penale a carico di Melis Virgilio ed altri,

iscritta al n. 34 del registro ordinanze 1978 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 87 del 29 marzo 1978.

Udito nella camera di consiglio dell'8 novembre 1979 il Giudice

relatore Alberto Malagugini.

Ritenuto che con l'ordinanza indicata in epigrafe, il giudice

istruttore presso il tribunale di Lanusei ha sollevato questione di

legittimità costituzionale, con riferimento agli artt. 3 e 24 della

Costituzione, dell'art. 317, terzo comma, cod.proc.pen., nella parte

in cui non prevede il diritto del consulente tecnico e del difensore

dell'imputato di assistere all'esame di testimoni cui il perito di

ufficio sia autorizzato ad assistere.

Considerato che, come risulta dalla stessa ordinanza di rimessione,

nessuno degli imputati nel procedimento a quo ha nominato un consulente

tecnico talché, a detta dello stesso giudice a quo, la rilevanza della

prospettata questione, "si può porre solo in termini ipotetici";

che da ciò deriva, limitatamente all'aspetto in esame,

l'inammissibilità della questione medesima.

Considerato, inoltre, per quanto riguarda la posizione del

difensore dell'imputato, che questa Corte, con la sentenza n. 63 del

1972, ha ritenuto compatibili con gli artt. 3 e 24 Cost.le vigenti

disposizioni processuali che escludono gli esami testimoniali ed i

confronti dagli atti istruttori cui i difensori hanno diritto di

assistere;

che tale disciplina generale si sottrae a censure d'illegittimità

costituzionale anche nel caso specifico degli esami testimoniali cui

sia stato ammesso ad assistere il perito d'ufficio, a sensi dell'art.

317 cod.proc.pen., essendo pertinenti anche in tale ipotesi i criteri

affermati con la sentenza n. 63 del 1972 (richiamata appunto in questo

senso, in altra sentenza di questa Corte - n. 199 del 1974 - sul citato

art. 317 cod.proc.pen.);

che inconferente è il richiamo, fatto nell'ordinanza di

rimessione, ai criteri dell'importanza o dell'irripetibilità dell'atto

istruttorio, altrove valorizzati da questa Corte nel motivare

l'illegittimità di norme escludenti l'assistenza del difensore ad atti

come l'interrogatorio dell'imputato (sentenza n. 90 del 1970) o la

testimonianza "a futura memoria" (sentenza n. 64 del 1972), posto che

l'esame testimoniale, effettuato con la presenza del perito, non è

formalmente diverso dalle altre testimonianze istruttorie né quanto ad

intrinseca importanza, né quanto a ripetibilità, e che il riesame del

teste al dibattimento, in contraddittorio con la difesa, potrà

logicamente influire sulla stessa valutazione (od eventuale

ripetizione) della perizia;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile, nella parte relativa al consulente tecnico,

e manifestamente infondata nella parte relativa al difensore

dell'imputato, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3

17, terzo comma, del codice di procedura penale, sollevata in relazione

agli artt. 3 e 24 della Costituzione dal Giudice istruttore presso il

tribunale di Lanusei.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 novembre 1979.

F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO

DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA -

GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE -

BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1979:147 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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