Corte costituzionale

Ordinanza n. 146/1995

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 04/05/1995 · relatore Cesare Mirabelli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 8, primo e

secondo comma, del decreto-legge 7 settembre 1994, n. 528 (Disciplina

operativa concernente partecipazioni e proventi del Tesoro, nonché

norme sugli organismi e procedure attinenti ai mercati, alla

Tesoreria e all'EAGAT) e dell'art. 7, primo e secondo comma, del

decreto-legge 7 novembre 1994, n. 617 (Disciplina operativa

concernente partecipazioni e proventi del Tesoro, nonché norme sugli

organismi e procedure attinenti ai mercati, alla Tesoreria e

all'EAGAT), promossi con ricorsi della Regione Emilia Romagna,

notificati il 7 ottobre 1994 e il 28 novembre 1994, e della Regione

Toscana, notificati il 6 ottobre 1994 e il 6 dicembre 1994,

depositati in cancelleria rispettivamente l'11 ottobre 1994 e il 5

dicembre 1994, nonché il 13 ottobre 1994 e il 15 dicembre 1994 ed

iscritti ai nn. 68, 84, 69 e 87 del registro ricorsi 1994;

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 22 marzo 1995 il Giudice

relatore Cesare Mirabelli;

Ritenuto che con distinti ricorsi, ritualmente notificati e

depositati, le Regioni Emilia-Romagna e Toscana hanno promosso

questioni di legittimità costituzionale dell'art. 8, primo e secondo

comma, del decreto-legge 7 settembre 1994, n. 528 (Disciplina

operativa concernente partecipazioni e proventi del Tesoro, nonché

norme sugli organismi e procedure attinenti ai mercati, alla

Tesoreria e all'EAGAT), denunciando la violazione degli artt. 117,

primo comma, 118, primo comma, 97, primo comma, 3 e 32 della

Costituzione;

che la norma sottoposta al giudizio di legittimità

costituzionale prevede che il comitato di liquidazione dell'Ente

autonomo gestione aziende termali (EAGAT) consegni le attività

esistenti, i libri contabili, gli inventari ed il rendiconto relativi

all'intera gestione al Ministero del tesoro, Ispettorato generale per

gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti, il

quale per la valorizzazione del patrimonio dell'ente soppresso può

avvalersi delle norme in materia di accelerazione delle procedure di

dismissione delle partecipazioni possedute direttamente dallo Stato;

che le medesime Regioni hanno promosso, con altri due ricorsi,

analoghe questioni di legittimità costituzionale dell'art. 7, primo

e secondo comma, del successivo decreto-legge 7 novembre 1994, n. 617

(Disciplina operativa concernente partecipazioni e proventi del

Tesoro, nonché norme sugli organismi e procedure attinenti ai

mercati, alla Tesoreria e all'EAGAT);

che questa disposizione stabilisce il trasferimento delle

partecipazioni azionarie già appartenenti al soppresso EAGAT al

Ministero del tesoro, Direzione generale del tesoro, che, di concerto

con il Ministero dell'Industria, del commercio e dell'artigianato,

avvalendosi delle disposizioni in materia di accelerazione delle

procedure di dismissione delle partecipazioni possedute direttamente

dallo Stato, provvede, in base a criteri di valorizzazione delle

finalità istituzionali delle aziende interessate, alla dismissione

delle partecipazioni azionarie dell'EAGAT, tenuto conto

dell'importanza delle aziende per l'economia generale, come pure

degli interessi turistici e locali;

che nei ricorsi viene denunciata la sottrazione delle aziende

termali alla competenza delle regioni ed alla loro destinazione

strumentale allo svolgimento dei compiti assegnati al Servizio

sanitario nazionale;

che in tutti i giudizi, tranne in quello promosso dalla Regione

Emilia-Romagna iscritto al n. 84 del 1994 del registro ricorsi, si è

costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e

difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per la

non fondatezza delle questioni;

Considerato che i giudizi possono essere riuniti per essere decisi

con unica pronuncia, giacché le questioni presentano profili

analoghi o comunque connessi;

che i decreti-legge 7 settembre 1994, n. 528 e 7 novembre 1994,

n. 617 non sono stati convertiti in legge nel termine previsto

dall'art. 77 della Costituzione (si vedano i comunicati

rispettivamente pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, serie generale,

n. 261 dell'8 novembre 1994 e n. 5 del 7 gennaio 1995);

che pertanto, secondo la giurisprudenza di questa Corte (da

ultimo ordinanze n. 123 e n. 122 del 1995), le questioni di

legittimità costituzionale devono essere dichiarate manifestamente

inammissibili, tenuto anche conto che il decreto-legge attualmente

vigente a seguito di successive reiterazioni (9 marzo 1995, n. 64)

non riproduce le norme denunciate nell'identico tenore;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità delle

questioni di legittimità costituzionale dell'art. 8, primo e secondo

comma, del decreto-legge 7 settembre 1994, n. 528 (Disciplina

operativa concernente partecipazioni e proventi del Tesoro, nonché

norme sugli organismi e sulle procedure attinenti ai mercati, alla

Tesoreria e all'EAGAT) e dell'art. 7, primo e secondo comma, del

decreto-legge 7 novembre 1994, n. 617 (Disciplina operativa

concernente partecipazioni e proventi del Tesoro, nonché norme sugli

organismi e procedure attinenti ai mercati, alla Tesoreria e

all'EAGAT), promosse, in riferimento agli artt. 117, primo comma,

118, primo comma, 97, primo comma, 3 e 32 della Costituzione, dalle

Regioni Emilia-Romagna e Toscana con i ricorsi indicati in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 4 maggio 1995.

Il Presidente: BALDASSARRE

Il redattore: MIRABELLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 4 maggio 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1995:146 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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