Corte costituzionale

Ordinanza n. 146/1963

Questione dichiarata infondata · depositata il 12/11/1963 · relatore Antonino Papaldo

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge

27 dicembre 1956, n. 1423, promosso con ordinanza 23 aprile 1963 dal

Pretore di Grosseto nel procedimento penale a carico di Ruggiero

Salvatore, iscritta al n. 114 del Registro ordinanze 1963 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 159 del 15 giugno 1963.

Udita nella camera di consiglio del 22 ottobre 1963 la relazione

del Giudice Antonino Papaldo;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,

atto depositato il 27 maggio 1963, con cui si chiede che la questione

sia dichiarata infondata; e rilevato che nessun altro si è costituito;

Ritenuto che l'ordinanza prospetta un contrasto del richiamato art.

2 con gli articoli 13, secondo comma, 16, primo comma, e 24 della

Costituzione, in quanto le limitazioni all'esercizio del diritto di

libertà di circolazione e di soggiorno, garantito dall'art. 16, non

possono essere adottate senza l'intervento dell'autorità giudiziaria,

prescritto dall'art. 13 in ordine a tutte le forme di restrizione della

libertà personale, fra le quali va annoverata quella che afferisce al

divieto di soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio

nazionale, e senza alcuna instaurazione di contraddittorio nei

confronti del cittadino, il cui diritto a difendersi è garantito

dall'art. 24 della Costituzione;

Considerato che sulla questione relativa ad un contrasto tra l'art.

2 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e gli artt. 13 e 16 della

Costituzione questa Corte con le sentenze 21 giugno 1960, n. 45, e 13

dicembre 1962, n. 126, e con le ordinanze 8 novembre 1960, n. 65, e 20

marzo 1962, n. 23, si è dichiarata per l'infondatezza;

che la questione relativa alla violazione delle richiamate norme,

essendo stata nuovamente prospettata negli stessi sensi e con gli

stessi motivi non accolti dalla Corte, deve essere dichiarata

manifestamente infondata;

che uguale dichiarazione deve essere fatta per l'altra questione,

che è nuova, relativa alla violazione dell'art. 24. Dato che il

provvedimento dell'autorità di pubblica sicurezza ha carattere

amministrativo, non dà luogo a violazione dell'art. 24 una

disposizione di legge ordinaria che non preveda il diritto di difesa,

garantito dalla norma costituzionale solo nei riguardi dei procedimenti

giurisdizionali;

Visti l'art. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e

l'art. 9, secondo comma, delle Norme integrative per giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 2 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, in

riferimento agli articoli 13, secondo comma, 16, primo comma, e 24,

secondo comma, della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 novembre 1963.

GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI

AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA

JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE

FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -

GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ

- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI.

ECLI:IT:COST:1963:146 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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