Corte costituzionale

Ordinanza n. 145/1986

Questione dichiarata infondata · depositata il 18/06/1986 · relatore Francesco Saja

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 9

bis, 9 ter, 9 quater, 9 quinquies d.l. 7 febbraio 1985 n. 12,

convertito nella legge 5 aprile 1985 n. 118 (Misure finanziarie in

favore delle aree ad alta tensione abitativa), promossi con ordinanze

emesse dal Pretore di Roma il 27 maggio 1985 in causa Monterotti Emilio

c. Benicchi Ulisse (reg. ord. n. 510/1985), Monterotti Emilio c.

Franci Romano (n. 511/1985) e Monterotti Emilio c. Gianni Dante (n.

512/1985), il 4 giugno 1985 in causa Forneris Anna Maria c. Marini

Teresa (n. 536/1985), il 20 luglio 1985 in causa Del Raso Ugo c.

Weinacht Ursula (n. 688/1985), il 15 giugno 1985 in causa Tani Fernanda

c. Bousquet Ersilia (n. 689/1985), il 6 luglio 1985 in causa Bolognesi

Vittoria c. Candido Salvatore (n. 690/1985), il 17 luglio 1985 in causa

s.r.l. Immobiliare Tiziana c. s.r.l. Gestione Albergo Atlas (n.

691/1985), il 4 luglio 1985 in causa Gentile Lidia c. Aglitti Pietro

(n. 710/1985), il 6 giugno 1985 in causa Perticone Maria Antonietta c.

D'Ascia Giovanni Battista (n. 766/1985); dal Tribunale di Genova con

ordinanze emesse il 22 aprile 1985 in causa s.p.a. Mapo c. s.p.a.

Autocorsica (n. 530/1985), il 31 maggio 1985 in causa Alessandrini

Giuseppe c. Moro Aldo (n. 543/1985), il 14 maggio 1985 in causa s.r.l.

Immobiliare Burba c. s.p.a. ITA (n. 677/1985); dal Pretore di Sanremo

con ordinanza emessa il 25 giugno 1985 in causa Buldrini Cesare c.

Gioe' Franco (n. 562/1985); dal Tribunale di Catania con ordinanze

emesse l'8 maggio 1985 in causa Fichera c. Cacopardi e Forzese c. Oteri

(n. 580 e 581/1985) e il 26 giugno 1985 in causa Pesce Agatino c.

s.r.l. SO.GE.MI (n. 693/1985); dal Tribunale di Napoli con ordinanze

emesse il 29 maggio 1985 in causa Palmarini Maria Antonietta c. s.p.a.

Conforti (n. 591/1985), il 5 luglio 1985 in causa Guidi Clelia c.

Natalizio Vincenzo (n. 634/1985); dal Pretore di Ferrara con ordinanza

emessa il 5 luglio 1985 in causa s.r.l. Elledue c. Andriulli Aldo (n.

600/1985); dal Tribunale di Monza con ordinanze emesse il 4 luglio 1985

in causa Galli Mario c. Stroppa Angelo, (n. 633/1985), l'11 luglio 1985

in causa Devitini Franco c. Sibilia Giovanni (n. 796/1985) e il 4

luglio 1985 in causa s.p.a. Colombo Silvio c. Scroppo Filippo (n.

797/1985); dal Pretore di Firenze con ordinanze emesse il 26 giugno

1985 in cause Pertici Borghini Marcella c. Monteparani Roberto (n.

699/1985), Rorandelli Mauro c. Togni Luca (n. 700/1985) e Benigni

Fiorlinda c. Impresa Intermoda (n. 701/1985), 14 agosto 1985 in causa

Bargagli Petrucci Maria Vittoria c. s.r.l. Sugar (n. 746/1985); dal

Tribunale di Milano con ordinanza emessa l'8 maggio 1985 in causa

Chiocci Emanuele c. s.a.s. Immobiliare Venosta (n. 739/1985); dal

Tribunale di Forll', con ordinanza emessa il 6 giugno 1985 in causa

Flamigni Gastone c. Treossi Augusto (n. 740/1985), pubblicate nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 4, prima serie speciale, 5,

prima serie speciale, 7, prima serie speciale, 8, prima serie speciale,

9, prima serie speciale, 10, prima serie speciale, 11, prima serie

speciale 1986.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di consiglio del 21 maggio 1986 il Giudice

relatore Francesco Saja.

Ritenuto che nel corso di un procedimento vertente tra Monterotti

Emilio e Benicchi Ulisse ed avente ad oggetto licenza per finita

locazione di immobile non abitativo il Pretore di Roma, con ordinanza

del 27 maggio 1985 (reg. ord. n. 510 del 1985), sollevava questione di

legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 9 bis, prima parte, del

d.l. 7 febbraio 1985 n. 12, come convertito nella l. 5 aprile 1985 n.

118, il quale - disponendo il diritto del conduttore al "rinnovo" delle

locazioni non abitative in corso al momento di entrata in vigore della

l. n. 392 del 1978 e scadenti alle date indicate negli artt. 67 e 71 l.

ult. cit. e 15 bis d.l. n. 9 del 1982 conv. in l. n. 94 del 1982 -

stabiliva in sostanza ancora una proroga legale, così contrastando coi

principi già enunciati da questa Corte specialmente con la sent. n. 89

del 1984 e quindi comprimendo eccessivamente il diritto di proprietà

di cui all'art. 42 Cost.;

che la stessa questione veniva sollevata da tutti gli altri giudici

a quibus con le ordinanze indicate in epigrafe, i quali estendevano

l'impugnativa all'intero comma 9 bis cit.;

che il Pretore di Firenze con le ordinanze nn. da 699 a 701 del

1985 impugnava anche i commi 9 ter e 9 quater, mentre quest'ultimo,

insieme al comma 9 quinquies, veniva impugnato dai Tribunali di Napoli

(ord. n. 591/1985) e di Catania (ord. n. 693/1985): le censure

relative a questi commi, i quali presupponevano il precedente 9 bis, si

fondavano sullo stesso motivo sopra esposto;

che alcuni giudici rimettenti facevano riferimento anche all'art. 3

Cost., per l'ingiustificato favore riservato ai conduttori (Trib.

Napoli, n. 591, 634 del 1985; Pret. Ferrara, n. 600 del 1985; Pret.

Roma, n. 688, 710, 766 del 1985; Trib. Catania, n. 693 del 1985; Trib.

Milano, n. 739 del 1985); nonché all'art. 41 Cost., per l'illegittimo

sacrificio del diritto di iniziativa economica privata dei locatori

(Pret. Sanremo n. 562 del 1985; Pret. Roma, nn. da 689 a 691 del

1985);

che interveniva la Presidenza del Consiglio dei ministri e, nelle

cause nn. 739 e 746 del 1985, le locatrici soc. Immobiliare Venosta e

Bargagli Petrucci Maria Vittoria, la prima chiedendo che le questioni

fossero dichiarate non fondate, e le altre due che le norme impugnate

fossero dichiarate illegittime.

Considerato che i giudizi debbono essere riuniti per la loro

identità o analogia;

che le questioni sono manifestamente infondate in quanto di tutte

le norme impugnate la Corte ha dichiarato l'illegittimità

costituzionale con la sentenza n. 108 del 1986.

Visti gli artt. 26 l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme

integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara manifestamente infondate le questioni di legittimità

costituzionale dell'art. 1, commi 9 bis, 9 ter, 9 quater e 9 quinquies

d.l. 7 febbraio 1985 n. 12 convertito nella l. 5 aprile 1985 n. 118,

sollevate in riferimento agli artt. 3, 41 e 42 Cost. dai Pretori di

Roma, Sanremo, Ferrara e Firenze, nonché dai Tribunali di Genova,

Catania, Napoli, Monza, Milano e Forlì con le ordinanze indicate in

epigrafe, in quanto già decise con la sent. n. 108 del 1986.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte

costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 giugno 1986

F.to: LIVIO PALADIN - VIRGILIO

ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -

FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO - GIUSEPPE BORZELLINO -

FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO -

GABRIELE PESCATORE - UGO SPAGNOLI -

FRANCESCO PAOLO CASAVOLA.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1986:145 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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