Corte costituzionale

Ordinanza n. 144/1998

Questione dichiarata infondata · depositata il 23/04/1998 · relatore Riccardo Chieppa

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 30 della legge

30 dicembre 1991, n. 413 (Disposizioni per ampliare le basi

imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attività

di accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei

beni immobili delle imprese, nonché per riformare il contenzioso e

per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti; delega

al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per

reati tributari; istituzioni dei centri di assistenza fiscale e del

conto fiscale) e dei decreti-legislativi 31 dicembre 1992, n. 545

(Ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria ed

organizzazione degli uffici di collaborazione in attuazione della

delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre

1991, n. 413) e n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in

attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge

30 dicembre 1991, n. 413) promosso con ordinanza emessa il 24

febbraio 1997 dalla commissione tributaria provinciale di Lecce sul

ricorso proposto da Pisanello Santa contro l'ufficio IVA di Lecce,

iscritta al n. 478 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 30, prima serie speciale,

dell'anno 1997.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 28 gennaio 1998 il giudice

relatore Riccardo Chieppa;

Ritenuto che nel corso del giudizio tributario, avente ad oggetto

l'impugnazione della cartella di pagamento per recupero di imposta

indebitamente detratta nella dichiarazione IVA, promosso da Pisanello

Santa, la commissione tributaria provinciale di Lecce, ha sollevato,

in riferimento all' art. 102, secondo comma, e alla VI disposizione

transitoria della Costituzione, questione di legittimità

costituzionale dell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413

(Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare,

facilitare e potenziare l'attività di accertamento; disposizioni per

la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese,

nonché per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata

dei rapporti tributari pendenti; delega al Presidente della

Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari;

istituzioni dei centri di assistenza fiscale e del conto fiscale) e

delle disposizioni contenute nei dd.lgs. 31 dicembre 1992, n. 545 e

n. 546;

che secondo il collegio rimettente, benché le disposizioni

impugnate abbiano il dichiarato scopo di "riordinare" la disciplina

del contenzioso tributario e delle commissioni, inequivocabili indici

della radicalità delle innovazioni apportate in tema di ordinamento

del contenzioso tributario e della disciplina processuale,

renderebbero evidente che sono stati istituiti "nuovi giudici

speciali";

che la riconosciuta natura giurisdizionale delle commissioni

tributarie, una volta esclusa la riconducibilità della

trasformazione di tali organi dall'ambito del mero "riordino",

condurrebbe conseguentemente ad affermare, secondo il giudice a quo

che le norme censurate si pongono in contrasto con l'art. 102,

secondo comma, della Costituzione che prevede la sola istituzione di

sezioni specializzate presso gli organi giudiziali ordinari;

che, d'altra parte, sempre seguendo la prospettazione del giudice

rimettente, il potere di revisione di cui alla VI disposizione

transitoria della Costituzione già esercitato per effetto della

delega di cui all'art. 10, n. 14 della legge 9 ottobre 1971, n. 825 e

sfociato nella disciplina prevista dal d.P.R. 26 ottobre 1972, n.

636, non è più suscettibile di ulteriore esercizio, non essendo

consentita la revisione di una normativa già revisionata;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, che ha concluso per la non fondatezza della questione;

Considerato che è privo di fondamento il presupposto da cui parte

il giudice a quo, secondo cui la normativa censurata,

disciplinerebbe, anziché il riordino del contenzioso tributario,

l'istituzione di nuovi giudici speciali mediante la revisione

dell'ambito della competenza e della cognizione, nonché

dell'ordinamento, dei gradi di giudizio e dei poteri conferiti alle

commissioni tributarie;

che la modifica mediante ampliamento della competenza delle

commissioni tributarie non vale a far ritenere nuovo il giudice

tributario in modo tale da ravvisarsi un diverso giudice speciale, in

quanto è rimasto non snaturato né il sistema di estrazione dei

giudici (anzi migliorato dal punto di vista dei requisiti di

idoneità e di qualificazione professionale e delle

incompatibilità), né la giurisdizione nell'ambito delle

controversie tributarie, anche se riconfigurata mediante una

soluzione unitaria ed aggiornata con la previsione di imposte locali

in aggiunta a quelle statali con l'adeguamento delle norme del

processo tributario a quelle del processo civile;

che deve escludersi, altresì, che possano portare ad una diversa

soluzione le contestuali modifiche introdotte dal legislatore

all'ordinamento e alle disposizioni procedurali, in quanto sono

profili relativi alla organizzazione e al funzionamento delle

commissioni suddette, rimaste sostanzialmente immutate rispetto alla

previsione della materia tributaria oggetto della giurisdizione

speciale e continuatrici delle preesistenti regolate dal d.P.R. n.

636 del 1972;

che pertanto le attuali commissioni tributarie non possono essere

considerate, agli effetti del combinato disposto dell'art. 102 e VI

disposizione transitoria della Costituzione, nuovi giudici speciali,

come tali vietati;

che l'art. 102, secondo comma, della Costituzione, in ordine al

divieto di istituzione di giudici speciali, deve essere interpretato

in relazione alla VI disposizione transitoria (sentenze n. 215 del

1976 e n. 196 del 1982), cioè nel senso che esclude l'introduzione

di altri giudici (creati ex novo argomentando anche dalla menzione di

giudici speciali negli artt. 108 e 111, secondo comma, della

Costituzione: sentenza n. 215 del 1976), diversi da quelli

espressamente nominati in Costituzione (Consiglio di Stato, Corte dei

conti e Tribunali militari, esclusi testualmente dalla VI

disposizione transitoria della Costituzione e come tali non soggetti

ad obbligo di revisione, oltre gli organi di giustizia amministrativa

di primo grado) e con una ulteriore possibilità di diverso

trattamento per le giurisdizioni speciali preesistenti, oggetto

tuttavia di obbligo di revisione;

che la Costituzione ha voluto che le (altre) giurisdizioni

speciali preesistenti fossero sottoposte a revisione, che

"comportando una scelta delicata tra soppressione pura e semplice e

trasformazione, è stata affidata esclusivamente al Parlamento"

(sentenze n. 92 del 1962, n. 41 del 1957, n. 42 del 1961, n. 17 del

1965), non limitato al semplice mantenimento delle suddette

giurisdizioni speciali preesistenti;

che l'obbligo di procedere alla revisione delle anzidette

giurisdizioni speciali preesistenti, ha consentito l'intervento del

legislatore con leggi posteriori a Costituzione attraverso mutamenti

graduali (v., per tutte le disposizioni integrative e correttive

emanate in base all'art. 17, secondo comma, della legge 9 ottobre

1971, n. 825, i cui termini sono stati ripetutamente prorogati) e con

parziali adeguamenti, anche per colmare "le molte deficienze del

contenzioso tributario" sottolineate dalla Corte con invito a

"riordino legislativo dell'intera materia": (sentenza n. 154 del

1984, n. 212 del 1986). Che allo stesso modo l'intervenuta revisione

non vincola il legislatore ordinario a mantenere immutati

nell'ordinamento e nel funzionamento le commissioni tributarie come

già revisionate;

che per le preesistenti giurisdizioni speciali, una volta che

siano state assoggettate a revisione, non si crea una sorta di

immodificabilità nella configurazione e nel funzionamento, né si

consumano le potestà di intervento del legislatore ordinario; che

questi conserva il normale potere di sopprimere ovvero di

trasformare, di riordinare i giudici speciali, conservati ai sensi

della VI disposizione transitoria, o di ristrutturarli nuovamente

anche nel funzionamento e nella procedura, con il duplice limite di

non snaturare (come elemento essenziale e caratterizzante la

giurisprudenza speciale) le materie attribuite alla loro rispettiva

competenza e di assicurare la conformità a Costituzione, fermo

permanendo il principio che il divieto di giudici speciali non

riguarda quelli preesistenti a Costituzione e mantenuti a seguito

della loro revisione;

Pertanto deve escludersi la denunciata violazione dell'art. 102,

secondo comma, e della VI disposizione transitoria della

Costituzione;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità

costituzionale dell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413

(Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare,

facilitare e potenziare l'attività di accertamento; disposizioni per

la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese,

nonché per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata

dei rapporti tributari pendenti; delega al Presidente della

Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari;

istituzioni dei centri di assistenza fiscale e del conto fiscale) e

dei decreti legislativi 31 dicembre 1992, n. 545 (Ordinamento degli

organi speciali di giurisdizione tributaria ed organizzazione degli

uffici di collaborazione in attuazione della delega al Governo

contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413) e n. 546

(Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al

Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413),

sollevate, in riferimento all'art. 102, secondo comma, e alla VI

disposizione transitoria della Costituzione, dalla commissione

tributaria provinciale di Lecce, con l'ordinanza indicata in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 20 aprile 1998.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Chieppa

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 23 aprile 1998.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1998:144 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari