Corte costituzionale

Ordinanza n. 144/1990

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 26/03/1990 · relatore Gabriele Pescatore

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della

legge 16 ottobre 1985, n. 554 (Modifiche alla legge 10 agosto 1974,

n. 352, di conversione del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 255 per

l'attuazione del regolamento C.E.E. 5 dicembre 1977, n. 2680, che

modifica il regolamento C.E.E. 5 aprile 1974, n. 834, relativo alle

misure necessarie per evitare perturbazioni sul mercato dello

zucchero provocate dall'aumento dei prezzi in tale settore per la

campagna saccarifera 1974-75), promosso con ordinanza emessa il 30

maggio 1989 dal Tribunale di Roma nel procedimento civile vertente

tra la S.p.A. Industrie Buitoni Perugina ed altra, e la Cassa

Conguaglio Zuccheri, iscritta al n. 529 del registro ordinanze 1989 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 46, prima

serie speciale, dell'anno 1989;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 21 febbraio 1990 il Giudice

relatore Gabriele Pescatore;

Ritenuto:

che con decreto-legge 8 luglio 1974, n. 255, convertito in

legge 10 aprile 1974, n. 352, tutti coloro che detenevano zucchero in

quantità superiori a cinquecento chilogrammi vennero obbligati a

versare corrispondenti importi alla Cassa conguaglio zucchero;

che per effetto degli artt. 1 e 2 della legge 16 ottobre 1985,

n. 554: a) la quantità di zucchero soggetta a contributo deve essere

determinata invece con esclusione delle scorte esercizio; b) si

considera scorta di esercizio il quantitativo di zucchero detenuto

dalle aziende utilizzatrici in misura pari ai quattro

cinquantaduesimi del consumo di zucchero nel periodo 1° luglio

1974-30 giugno 1975; c) per ottenere la restituzione gli aventi

diritto devono chiederla con domanda "opportunamente documentata";

che il Tribunale di Roma, adito per la restituzione degli

importi versati, ha sollevato questione di legittimità

costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge 16 ottobre 1985, n. 554,

nella parte in cui subordinano la restituzione alla produzione di

scritture contabili relative al consumo di zucchero nel periodo 1°

luglio 1974-30 giugno 1975;

che ad avviso del giudice a quo le norme sono censurabili in

quanto impongono un onere diverso e non coincidente con quello

previsto dal regolamento C.E.E. 5 dicembre 1977, n. 2680, che faceva

riferimento soltanto al 1974;

che comunque - sempre ad avviso del giudice rimettente - il

riferimento ad un periodo non in contestazione a distanza di otto

anni dal menzionato regolamento C.E.E. e di undici in riferimento al

periodo, rispetto al quale era da eseguire la prestazione, è

sprovvisto di razionale giustificazione e rende eccessivamente

oneroso l'esercizio del diritto di difesa, poiché nell'ordinamento

italiano non è rinvenibile alcuna norma che imponga la conservazione

delle scritture contabili per periodi così prolungati; d'altra parte

non era prevedibile, alla luce del regolamento C.E.E. 5 aprile 1974,

n. 834, che per la restituzione potesse chiedersi la produzione delle

scritture contabili relative al 1975;

che pertanto sarebbero violati gli artt. 3 e 24 della

Costituzione;

Considerato:

che il Tribunale di Roma dubita anzitutto della compatibilità

della legge nazionale con la normativa comunitaria;

che questa Corte ha già statuito, anche con specifico

riferimento a casi di disciplina di oneri di documentazione, che la

normativa comunitaria entra e permane in vigore nel nostro

ordinamento senza che la sua operatività sia condizionata dalla

legge nazionale ed appartiene al giudice adito individuare il

rapporto tra le disposizioni dei due ordinamenti ed eventualmente

disapplicare la legge nazionale (sent. n. 113 del 1985; ord. n. 29

del 1986);

che l'asserito contrasto con gli artt. 3 e 24 della

Costituzione risulta, nella stessa prospettazione dall'ordinanza di

rimessione, subordinato all'esito della valutazione di compatibilità

della normativa nazionale con quella comunitaria;

che la questione va quindi dichiarata manifestamente

inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge 16 ottobre

1985, n. 554 (Modifiche alla legge 10 agosto 1974, n. 352, di

conversione del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 255 per l'attuazione

del regolamento C.E.E. 5 dicembre 1977, n. 2680, che modifica il

regolamento C.E.E. 5 aprile 1974, n. 834, relativo alle misure

necessarie per evitare perturbazioni sul mercato dello zucchero

provocate dall'aumento dei prezzi in tale settore per la campagna

saccarifera 1974-75) sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24

della Costituzione, dal Tribunale di Roma con l'ordinanza indicata in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 7 marzo 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: PESCATORE

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 26 marzo 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1990:144 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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