Corte costituzionale

Ordinanza n. 144/1986

Questione dichiarata infondata · depositata il 18/06/1986 · relatore Francesco Saja

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 1, legge 10

maggio 1978 n. 176 (Norme provvisorie in materia di affitto di fondi

rustici) promossi con le seguenti ordinanze: 1) ordinanza emessa il 22

novembre 1978 dalla Corte d'appello di Caltanissetta nel procedimento

civile vertente tra Ferrauto Matteo e Iraci Sareri Giuseppe, iscritta

al n. 685 del registro ordinanze 1978 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 66 dell'anno 1979; 2) ordinanza emessa il

19 giugno 1978 dal Tribunale di Cremona nel procedimento civile

vertente tra Sinelli Alfieri ed altri e Poli Giuseppe, iscritta al n.

344 del registro ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 175 dell'anno 1979; 3) ordinanza emessa l'8 ottobre

1980 dal Tribunale di Roma nei procedimenti civili vertenti tra

Schiavetti Alberto ed altri e Pio Istituto di S. Spirito ed Ospedali

Riuniti di Roma, iscritta al n. 809 del registro ordinanze 1980 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 34 dell'anno

1981; 4) ordinanza emessa il 3 giugno 1981 dal Tribunale di Siracusa

nel procedimento civile tra Galati Giuseppe e Terranova Riccardo,

iscritta al n. 90 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 184 dell'anno 1983.

Visto l'atto di costituzione di Schiavetti Mario ed altri nonché

gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 21 maggio 1986 il Giudice

relatore Francesco Saja.

Ritenuto che, nel corso di un procedimento vertente tra Ferrauto

Matteo ed Iraci Sareri Giuseppe ed avente per oggetto la determinazione

del canone d'affitto di un fondo rustico relativamente alle annate

agrarie dal 1970 al 1973, la Corte d'appello di Caltanissetta con

ordinanza del 22 novembre 1978 (reg. ord. n. 685 del 1978) sollevava

questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 l. 10 maggio 1978

n. 176, il quale, dopo aver previsto la rivalutazione dei canoni, da

operare con successiva legge, per le annate precedenti ed aver disposto

che i canoni già versati andavano considerati come acconto, stabiliva

(terzo comma) che erano definitivi i pagamenti effettuati prima del 29

dicembre 1977 "senza contestazioni giudiziarie da parte del locatore";

che secondo la Corte la norma impugnata, trattando in modo

differente locatore e affittuario, si poneva in contrasto con il

principio di eguaglianza di cui all'art. 3 Cost. e ledeva il diritto di

difesa in giudizio di cui al successivo art. 24;

che questioni di legittimità costituzionale aventi ad oggetto la

stessa disposizione venivano sollevate dal Tribunale di Cremona con

ordinanza del 19 giugno 1978 (reg. ord. n. 344 del 1979), emessa nel

procedimento vertente tra Sinelli Alfieri e Poli Giuseppe, nonché dal

Tribunale di Roma con ordinanza dell'8 ottobre 1980 (reg. ord. n. 809

del 1980), emessa nel procedimento vertente tra Schiavetti Alberto ed

il Pio Istituto Santo Spirito ed Ospedali Riuniti di Roma;

che con sentenza 7 maggio 1984 n. 139 questa Corte dichiarava la

parziale illegittimità costituzionale dell'art. 1, terzo comma, l. n.

176 del 1978 (richiamato dall'art. 15, terzo comma, l. n. 203 del

1982), il cui disposto - a seguito di detta pronuncia - risultava il

seguente: "Sono da considerare definitivi i pagamenti di canoni di

affitto di fondi rustici effettuati, in data anteriore al 29 dicembre

1977, a seguito di transazione di cui all'art. 23 della legge 11

febbraio 1971 n. 11, o in base a sentenza passata in giudicato"; la

Corte precisava che la caducazione dell'espressione "senza

contestazione giudiziaria da parte del locatore, o" intendeva

permettere ad entrambe le parti, locatore e affittuario, di far valere

le loro ragioni anche relativamente ai pagamenti effettuati prima del

29 dicembre 1977;

che con la sunnominata ordinanza il Tribunale di Roma sollevava

questione di legittimità costituzionale anche del primo e secondo

comma del citato art. 1 l. n. 176 del 1978, in quanto le dette

disposizioni, emanate per adeguare la disciplina dell'affitto dei fondi

rustici alla sent. di questa Corte n. 153 del 1977, e così determinati

i canoni per gli anni precedenti in via provvisoria ma senza porre

alcun limite temporale per l'emanazione della disciplina definitiva,

eludevano il disposto della citata sentenza e perciò sembravano ledere

il diritto di proprietà dei locatori (art. 42 Cost.);

che quest'ultima questione veniva sollevata anche dal Tribunale di

Siracusa con ordinanza del 3 giugno 1981 (reg. ord. n. 90 del 1983),

emessa nel procedimento vertente tra Galati Giuseppe e Terranova

Riccardo;

che in tutte le cause interveniva la Presidenza del Consiglio dei

ministri e, in quella n. 809 del 1980, gli affittuari Schiavetti

Alberto ed altri, tutti chiedendo che le questioni fossero dichiarate

non fondate;

che in una memoria presentata in prossimità della camera di

consiglio lo Schiavetti richiamava, quanto alla questione avente per

oggetto il terzo comma dell'art. 1 l. n. 176 del 1978, la sopra

ricordata sent. di questa Corte n. 139 del 1984.

Considerato che tutti i giudizi, per la loro identità o analogia,

debbono essere riuniti;

che, quanto alla questione concernente i primi due commi dell'art.

1 l. n. 176 del 1978, deve osservarsi come, successivamente

all'emanazione delle ordinanze in epigrafe, sia entrata in vigore la l.

3 maggio 1982 n. 203, la quale contiene una nuova e definitiva

disciplina della materia e che pertanto la questione dev'essere

dichiarata manifestamente infondata;

che anche la questione concernente il terzo comma del citato art. 1

è manifestamente infondata, essendo stata già decisa con la citata

sent. n. 139 del 1984.

Visti gli artt. 26 l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme

integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi;

dichiara manifestamente infondate le questioni di legittimità

costituzionale dell'art. 1, primo, secondo e terzo comma l. n. 176 del

1978, sollevate in riferimento agli artt. 3, 24 e 42 Cost. dalla Corte

d'appello di Caltanissetta e dai Tribunali di Roma, di Siracusa e di

Cremona con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 giugno 1986.

F.to: LIVIO PALADIN - VIRGILIO

ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -

FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO - GIUSEPPE BORZELLINO -

FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO -

GABRIELE PESCATORE - UGO SPAGNOLI -

FRANCESCO PAOLO CASAVOLA.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1986:144 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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