Corte costituzionale

Ordinanza n. 144/1981

Altra decisione · depositata il 21/07/1981 · relatore Giuseppe Ferrari

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale della voce n. 38 della

tabella allegato 4 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo Unico

delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli

infortuni sul lavoro e le malattie professionali), promosso con

ordinanza emessa il 25 settembre 1975 dal Pretore di Brescia nel

procedimento civile vertente tra Pietta Luigi e l'INAIL, iscritta al n.

493 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 320 del 3 dicembre 1975.

Visti gli atti di costituzione dell'INAIL e di Pietta Luigi;

udito nell'udienza pubblica del 4 marzo 1981 il Giudice relatore

Giuseppe Ferrari;

udito l'avv. Carlo Graziani, per l'INAIL.

Ritenuto che con l'ordinanza di cui in epigrafe è stata sollevata,

in riferimento agli artt. 3, 35, primo comma, e 38, primo e secondo

comma, della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale

della voce n. 38 della tabella allegato 4 del d.P.R. 30 giugno 1965, n.

1124 (Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria

contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), nella

parte in cui esclude dalla indennizzabilità la sordità da rumori

contratta nell'esercizio di lavorazioni diverse da quelle

tassativamente indicate dalla tabella (nella specie, di lavorazione

comportante l'uso di utensili ad aria compressa).

Considerato che la stessa questione è stata decisa e ritenuta non

fondata da questa Corte con sentenza n. 206 del 1974;

che, con d.P.R. 9 giugno 1975, n. 482, sono state apportate

modificazioni ed integrazioni alla tabella allegato 4 del d.P.R. 30

giugno 1965, n. 1124, con un nuovo elenco delle lavorazioni considerate

causa di ipoacusia e sordità da rumori (voce n. 44, lettera e), in

particolare);

che, di conseguenza, si rende necessario che il giudice a quo

riesamini il proprio giudizio sulla rilevanza della proposta questione

di legittimità costituzionale, tenendo conto delle nuove tabelle in

vigore;

che occorre pertanto disporre la restituzione degli atti.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti al Pretore di Brescia.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 giugno 1981.

F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -

MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO

- LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN

- ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1981:144 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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