Corte costituzionale

Ordinanza n. 143/1994

Questione dichiarata infondata · depositata il 13/04/1994 · relatore Luigi Mengoni

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 4legge 384/1992
  • art. 47d.P.R. 639/1970

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 4, commi 1 e 3,

del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384 (Misure urgenti in

materia di previdenza, di sanità e di pubblico impiego, nonché

disposizioni fiscali), convertito nella legge 14 novembre 1992, n.

438, promossi con le seguenti ordinanze:

1) n. 2 ordinanze emesse il 12 luglio 1993 dal Pretore di

Viterbo nei procedimenti civili vertenti tra Ercolani Anna, in

proprio e n.q., ed altri e l'I.N.P.S., iscritte ai nn. 680 e 687 del

registro ordinanze 1993 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 47, prima serie speciale, dell'anno 1993;

2) n. 4 ordinanze emesse l'11 novembre 1993 dal Pretore di Savona

nei procedimenti civili vertenti tra Tronchin Maria ed altre e

l'I.N.P.S., iscritte ai nn. 804, 805, 806 e 807 del registro

ordinanze 1993 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 5, prima serie speciale, dell'anno 1994;

Visti gli atti di costituzione dell'I.N.P.S. nonché gli atti di

intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 23 marzo 1994 il Giudice

relatore Luigi Mengoni;

Ritenuto che, nel corso di un giudizio promosso da Anna Ercolani

contro l'I.N.P.S. per ottenere i ratei della pensione di invalidità

di cui era titolare il defunto marito, dalla data della revoca del

beneficio a quella del decesso, il Pretore di Viterbo, con ordinanza

del 12 luglio 1993, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24 e

38 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale

dell'art. 4, primo e terzo comma, del d.-l. 19 settembre 1992, n.

384, convertito nella legge 14 novembre 1992, n. 438: il primo comma

reca un nuovo testo dell'art. 47, secondo e terzo comma, del d.P.R.

30 aprile 1970, n. 639, che prevede, rispettivamente, per le

controversie in materia di trattamenti pensionistici un termine

triennale di decadenza dall'azione giudiziaria (in luogo del

precedente termine decennale, già qualificato di decadenza anziché

di prescrizione, dall'art. 6 del d.-l. 29 marzo 1991, n. 103,

convertito nella legge 1 giugno 1991, n. 166), e per le controversie

in materia di prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti, tra

cui i trattamenti economici di malattia, un termine di decadenza di

un anno (termini decorrenti dalla data di comunicazione della

decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell'Istituto

o dalla scadenza del termine stabilito per la pronunzia della

decisione, ovvero dalla scadenza dei termini prescritti per

l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere

dalla domanda di prestazione), mentre il terzo comma dispone che la

nuova disciplina non si applica "ai procedimenti instaurati

anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto

ancora in corso alla medesima data";

che, ad avviso del giudice remittente, nel caso di specie è

applicabile la nuova disciplina, il procedimento giudiziale essendo

stato promosso posteriormente all'entrata in vigore del d.-l. n. 384

del 1992;

che, così interpretata, la legge è ritenuta contrastante: a)

col principio di eguaglianza perché discrimina ingiustificatamente i

titolari del diritto, per i quali il dies a quo della decadenza

dall'azione giudiziaria si è verificato anteriormente al detto

giorno, a seconda che abbiano proposto la domanda giudiziale prima o

dopo il 19 settembre 1992; b) col diritto di difesa, perché il nuovo

termine triennale era già scaduto quando è entrato in vigore il

d.-l. n. 384 del 1992, sicché l'avente diritto è stata privata

della tutela giurisdizionale non per sua inerzia, posto che era

ancora in corso a quella data il più ampio termine previsto dalla

normativa precedente; c) con l'art. 38 della Costituzione perché la

retroattività del nuovo regime pregiudica il diritto a una

prestazione previdenziale;

che analoga questione, in riferimento ai medesimi parametri, è

stata sollevata dallo stesso Pretore di Viterbo, con ordinanza in

pari data, nel corso di più procedimenti riuniti, promossi da Romolo

Bernardini e altri contro l'I.N.P.S. per ottenere l'indennità di

disoccupazione nella misura rivalutata spettante in base alla

sentenza di questa Corte n. 497 del 1988;

che il giudice remittente ritiene fondata l'eccezione di

decadenza eccepita dall'I.N.P.S. alla stregua della nuova disciplina,

che assoggetta l'azione giudiziaria per questa prestazione

previdenziale a un termine di decadenza di un anno, mentre la domanda

sarebbe stata tempestivamente proposta se fosse rimasto applicabile

il termine quinquennale previsto dalla disciplina precedente;

che nei giudizi davanti alla Corte costituzionale si è

costituito l'I.N.P.S. ed è intervenuto il Presidente del Consiglio

dei Ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo

entrambi che la questione sia dichiarata inammissibile o, comunque,

infondata;

che, nel corso di quattro giudizi promossi da Maria Tronchin e

altri contro l'I.N.P.S. per ottenere le prestazioni economiche

dell'assicurazione contro la tubercolosi, il Pretore di Savona, con

altrettante ordinanze in data 11 novembre 1993, ha sollevato, in

riferimento agli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione, questione di

legittimità costituzionale dell'art. 4, commi 2 e 4 (recte 1 e 3)

del citato d.-l. n. 384 del 1992 convertito nella legge n. 438 del

1992;

che le norme impugnate sono interpretate dal giudice remittente

nel senso che restano sottratte alla nuova disciplina decadenziale

soltanto le prestazioni previdenziali per le quali il procedimento

giudiziario sia stato instaurato anteriormente alla data di entrata

in vigore del decreto e sia ancora in corso a tale data;

che, così interpretata, la legge è ritenuta contraria agli

artt. 3, 24 e 113 della Costituzione, con motivazione analoga a

quella sopra riferita del Pretore di Viterbo;

che nei giudizi davanti alla Corte costituzionale si è

costituito l'I.N.P.S. ed è intervenuto il Presidente del Consiglio

dei Ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo

entrambi che la questione sia dichiarata inammissibile o, comunque,

infondata;

Considerato che i giudizi promossi dalle sei ordinanze vertono su

questioni identiche o analoghe e, pertanto, possono essere riuniti e

decisi con unico provvedimento;

che tali questioni sono già stata esaminate da questa Corte,

che le ha dichiarate non fondate, nei sensi di cui in motivazione,

con sentenza n. 20 del 1994;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza delle

questioni di legittimità costituzionale dell'art. 4, commi 1 e 3,

del d.-l. 19 settembre 1992, n. 384 (Misure urgenti in materia di

previdenza, di sanità e di pubblico impiego, nonché disposizioni

fiscali), convertito nella legge 14 novembre 1992, n. 438 - già

dichiarate non fondate, nei sensi di cui in motivazione, con sentenza

n. 20 del 1994 - sollevate, in riferimento, rispettivamente, agli

artt. 3, 24 e 38 della Costituzione, 3, 24 e 113 della Costituzione,

dai Pretori di Viterbo e di Savona con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, 25 marzo 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 13 aprile 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1994:143 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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