Corte costituzionale

Ordinanza n. 142/2005

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 06/04/2005 · relatore Guido Neppi Modona

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 13, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), promosso, nell'ambito di un procedimento penale, dal Tribunale di Foggia con ordinanza in data 1° ottobre 2003, iscritta al n. 953 del registro ordinanze 2004 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 48, prima serie speciale, dell'anno 2004.

Udito nella camera di consiglio del 9 febbraio 2005 il Giudice relatore Guido Neppi Modona.

Ritenuto che il Tribunale di Foggia ha sollevato, su eccezione della difesa, in riferimento agli artt. 24, 27, 104 e 111 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 13, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero).

Considerato che l'ordinanza di rimessione difetta della descrizione della fattispecie oggetto del giudizio a quo ed è del tutto carente di motivazione in ordine alla rilevanza e alla non manifesta infondatezza della questione, neppure esattamente identificata nei suoi requisiti minimi;

che la questione deve pertanto essere dichiarata manifestamente inammissibile (v. da ultimo ordinanze numeri 418 e 385 del 2004).

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 13, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), sollevata, in riferimento agli artt. 24, 27, 104 e 111 della Costituzione, dal Tribunale di Foggia con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 marzo 2005.

F.to:

Fernanda CONTRI, Presidente

Guido NEPPI MODONA, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 6 aprile 2005.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:2005:142 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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