Corte costituzionale

Ordinanza n. 142/1987

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 16/04/1987 · relatore Giovanni Conso

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 21, terzo comma,

della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale),

promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 22 ottobre 1985 dal Pretore di Modena nel

procedimento civile vertente tra Vitale Giuseppe ed il Prefetto di

Modena, iscritta al n. 467 del registro ordinanze 1986 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 34, prima serie

speciale, dell'anno 1986;

2) ordinanza emessa il 20 marzo 1986 dal Pretore di Sampierdarena

nei procedimenti civili riuniti vertenti tra Rotondi Maurizio ed

altro e il Prefetto di Genova, iscritta al n. 523 del registro

ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 47, prima serie speciale, dell'anno 1986;

3) ordinanza emessa il 18 aprile 1986 dal Pretore di Pieve di

Cadore nel procedimento civile vertente tra Silvestri Mario ed il

Prefetto di Belluno, iscritta al n. 612 del registro ordinanze 1986 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 50, prima

serie speciale, dell'anno 1986.

Udito nella camera di consiglio del 26 marzo 1987 il Giudice

relatore Giovanni Conso.

Ritenuto che il Pretore di Modena con ordinanza del 22 ottobre

1985 (r.o. 467 del 1986) e il Pretore di Pieve di Cadore con

ordinanza del 18 aprile 1986 (r.o. 612 del 1986) hanno denunciato, in

riferimento all'art. 3 della Costituzione, l'illegittimità dell'art.

21, terzo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, nella parte in

cui, per il caso di accertata violazione dell'art. 58, ottavo comma

(divenuto nono in seguito all'aggiunta di un altro comma da parte

dell'art. 8 della legge 10 febbraio 1982, n. 38), del testo unico

delle norme sulla circolazione stradale, approvato con il d.P.R. 15

giugno 1959, n. 393, prevede la confisca obbligatoria del veicolo

privo di carta di circolazione, anche quando il veicolo risulti

provvisto dei requisiti idonei al rilascio di detto documento: e ciò

per l'ingiustificata disparità di trattamento che ne emergerebbe

rispetto alla previsione dell'art. 21, primo comma, della legge 24

novembre 1981, n. 689, che, in caso di accertata violazione dell'art.

32, primo comma, della legge 24 novembre 1969, n. 990, consente di

evitare la confisca se entro il termine fissato

dall'ordinanza-ingiunzione viene pagato, oltre alla sanzione

pecuniaria applicata, anche il premio di assicurazione per almeno sei

mesi;

che il Pretore di Sampierdarena con ordinanza 20 marzo 1986

(r.o. 523 del 1986) ha denunciato, in riferimento agli artt. 3 e 24

della Costituzione, l'illegittimità dello stesso art. 21, terzo

comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, nella parte in cui

prevede la confisca obbligatoria del veicolo privo della carta di

circolazione anche quando quest'ultima sia stata rilasciata

successivamente all'accertata violazione dell'art. 58, ottavo comma

(divenuto nono in seguito all'aggiunta di un altro comma da parte

dell'art. 8 della legge 10 febbraio 1982, n. 38), del testo unico

delle norme sulla circolazione stradale, approvato con il d.P.R. 15

giugno 1959, n. 393: e ciò per l'irragionevole identità di

trattamento che la norma censurata verrebbe ad instaurare fra i

veicoli suscettibili di regolarizzazione o già regolarizzati,

perché in possesso dei requisiti necessari per conseguire la carta

di circolazione, ed i veicoli non suscettibili di regolarizzazione;

Considerato che i giudizi riguardano questioni identiche o

analoghe e vanno, quindi, riuniti;

che sulle questioni rispettivamente sollevate dalle une e

dall'altra ordinanza questa Corte si è già pronunciata con la

sentenza n. 14 del 1986 (v. anche le ordinanze n. 148 del 1986 e

n.290 del 1986), dichiarandole tutte inammissibili, in quanto "la

soluzione perseguita si presenta prospettata in termini tali da

richiedere l'apprestamento di una nuova disciplina della confisca del

veicolo che, per risultare concretamente operante, non potrebbe

prescindere dall'esercizio di una pluralità di scelte discrezionali,

come tali demandate al solo legislatore".

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 21, terzo comma, della legge 24

novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), in relazione

alla disciplina dettata dal primo comma dello stesso articolo,

sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore

di Modena con ordinanza del 22 ottobre 1985 (r.o. 467 del 1986) e dal

Pretore di Pieve di Cadore con ordinanza del 18 aprile 1986 (r.o. 612

del 1986);

2) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 21, terzo comma, della legge 24

novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), sollevata, in

riferimento agli artt. 3 e 42 della Costituzione, dal Pretore di

Sampierdarena con ordinanza del 20 marzo 1986 (r.o. 523 del 1986).

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il

10 aprile 1987.

Il Presidente: LA PERGOLA

Il Redattore: CONSO

Depositata in cancelleria il 16 aprile 1987.

Il cancelliere: MINELLI

ECLI:IT:COST:1987:142 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari