Corte costituzionale

Ordinanza n. 142/1986

Altra decisione · depositata il 18/06/1986 · relatore Antonio La Pergola

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 19d.l. 688/1982

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 19 d.l. 30

settembre 1982, n. 688 ("Misure urgenti in materia fiscale"),

convertito in legge 27 novembre 1982, n. 873, promossi con ordinanze

emesse l'8 giugno 1983 dal Tribunale di Firenze, il 14 marzo 1984 dalla

Corte d'Appello di Brescia, il 3 febbraio 1984 dalla Corte d'Appello di

Firenze (n. 2 ordinanze), il 17 dicembre 1984 e l'8 febbraio 1985 dal

Tribunale di Napoli, iscritte rispettivamente ai nn. 435, 557, 567, 568

del registro ordinanze 1984 e ai nn. 553, 554 del registro ordinanze

1985 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 273,

287, 294 dell'anno 1984 e n. 2/1 s.s. dell'anno 1986.

Visto l'atto di costituzione della Società Simmenthal, nonché gli

atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 21 maggio 1986 il Giudice

relatore Antonio La Pergola.

Ritenuto che:

1. - le Corti di Appello di Brescia e Firenze e i Tribunali di

Firenze e Napoli sollevano, con le ordinanze in epigrafe, questione di

legittimità costituzionale dell'art. 19 del d.l. 30 settembre 1982, n.

688 ("Misure urgenti in materia fiscale"), convertito in legge 27

novembre 1982, n. 873, in riferimento agli artt. 3, 11, 23 e 24 Cost.;

2. - nei giudizi di merito si controverte tra alcune società e

l'Amministrazione delle Finanze dello Stato in ordine al diritto delle

prime alla ripetizione di somme versate a titolo di diritti di visita

sanitaria, o di servizi amministrativi ed accessori, in occasione di

importazioni di merci varie provenienti, come si legge nelle varie

ordinanze di rimessione, da Paesi extra-comunitari ovvero aderenti al

Trattato istitutivo della CEE, all'Accordo GATT o ad altre convenzioni

internazionali recanti la clausola della "nazione più favorita";

3. - ad avviso dei giudici rimettenti, la disposizione censurata,

subordinando il rimborso delle tasse indebitamente percette

dall'Amministrazione finanziaria alla prova documentale che l'onere

relativo non sia stato trasferito in qualsiasi modo su altri soggetti,

vulnera i seguenti precetti costituzionali: l'art. 3 Cost., per

irrazionale disparità di trattamento tra le imprese la cui attività

è riconducibile alle previsioni della norma censurata e le imprese in

genere, in quanto soltanto le prime sono soggette retroattivamente a

fornire la suddetta prova; l'art. 24 Cost., in quanto l'art. 19 in

esame, introducendo, anche per il passato, una modificazione del

trattamento probatorio dell'azione di ripetizione, incide negativamente

sulla garanzia della tutela giurisdizionale dei diritti; l'art. 11

Cost., infine, in quanto la disposizione censurata compromette

sostanzialmente l'esercizio del diritto di ripetizione di tributi non

dovuti in base all'ordinamento comunitario, diritto riconosciuto dal

medesimo ordinamento;

4. - è intervenuto in tutti i giudizi il Presidente del Consiglio

dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello

Stato, il quale chiede che la Corte dichiari inammissibili o comunque

infondate, le questioni proposte.

Considerato che:

1. - i giudizi, data l'identità delle questioni, possono essere

riuniti e congiuntamente decisi;

2. - i giudici rimettenti fanno riferimento a tasse su importazioni

da Paesi estranei alla Comunità Europea, ovvero aderenti non solo al

Trattato istitutivo della CEE, ma anche al GATT o ad altri accordi non

meglio identificati, contenenti la clausola della "nazione più

favorita";

3. - sulla base della sentenza n. 113/1985, i giudici rimettenti

sono però tenuti a delibare - prima di tutto, in punto di rilevanza -

se l'illegittimità del tributo riscosso, pur dove esso gravi su merci

importate da Paesi fuori dall'area della CEE, possa comunque farsi

risalire ad un regolamento del Mercato Comune: nel senso che si tratti,

in conformità della giurisprudenza della Corte di Giustizia della CEE,

di tasse di effetto equivalente al dazio doganale anche nella sfera

degli scambi extra-comunitari (cfr. sentenza n. 177/1981);

4. - secondo la citata pronunzia del 1985, infatti, spetta al

giudice stabilire se nei casi da cui deriva la presente questione

vadano applicate le prescrizioni dell'ordinamento comunitario - ivi

incluse le statuizioni risultanti dalle pronunzie interpretative della

Corte di Giustizia, com'è precisato nella sentenza n. 113/1985 - che

concernono specificamente la disciplina del rimborso delle tasse

percette in violazione di tale ordinamento, e il relativo regime

probatorio, con specifico riferimento all'ipotesi della traslazione

dell'onere fiscale dall'importatore ad altri soggetti; giacché, se

così fosse, la questione posta all'esame della Corte risulterebbe

inammissibile, in quanto proposta con riguardo a disposizioni della

legge interna, la cui applicazione nei giudizi a quibus resta, per le

ragioni spiegate nella sentenza n. 170/84, necessariamente esclusa.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti alle Corti di Appello di Brescia

e Firenze e ai Tribunali di Firenze e Napoli.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 giugno 1986.

F.to: LIVIO PALADIN - ANTONIO LA

PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO -

GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO

- RENATO DELL'ANDRO - GABRIELE

PESCATORE - UGO SPAGNOLI - FRANCESCO

PAOLO CASAVOLA.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1986:142 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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