Corte costituzionale

Ordinanza n. 141/1995

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 27/04/1995 · relatore Cesare Ruperto

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3, 4, 5,

6, commi 10 e 11, 7, commi 2, 4, 5 e 6, e 8 del decreto-legge 26

luglio 1994, n. 468 (Misure urgenti per il rilancio economico ed

occupazionale dei lavori pubblici e dell'edilizia privata) e degli

artt. 1, commi 1 e 11, 2, comma 1, 3, comma 2, 4, commi 1 e 2, 5,

comma 3, 7, comma 10, 8, commi 2, 5 e 7, e 9, commi 1, 2, 4 e 7 del

decreto-legge 27 settembre 1994, n. 551 (Misure urgenti per il

rilancio economico ed occupazionale dei lavori pubblici e

dell'edilizia privata), promossi con ricorsi delle Regioni

Emilia-Romagna, Campania, Toscana, Umbria, Liguria ed ancora

Emilia-Romagna, notificati il 17, 24, 26 agosto ed il 26 ottobre

1994, depositati in cancelleria il 26, 29, 30 agosto ed il 4 novembre

1994 ed iscritti ai nn. 60, 61, 62, 63, 64 e 79 del registro ricorsi

1994;

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 5 aprile 1995 il Giudice

relatore Cesare Ruperto;

Ritenuto che, con ricorsi notificati il 17, 24 e 26 agosto 1994,

le Regioni Emilia-Romagna, Campania, Toscana, Umbria e Liguria, hanno

sollevato questioni di legittimità costituzionale - in riferimento

agli artt. 3, 5, 9, 24, 77, 97, 113, 115, 117, 118, 119, 128 e 130

della Costituzione - degli artt. 3, 4 e 6, commi 10 e 11, e 8 del

decreto-legge 26 luglio 1994, n. 468 (Misure urgenti per il rilancio

economico ed occupazionale dei lavori pubblici e dell'edilizia

privata);

che, con riguardo all'art. 3, viene osservato come esso si ponga

in contrasto con gli artt. 117, 118, 119 e 128 della Costituzione, in

quanto sottrae alla competenza legislativa e amministrativa delle

regioni la materia riguardante la determinazione dei criteri di

formazione e dei contenuti dei programmi di intervento per il rientro

dell'abusivismo di necessità, affidandola al Ministero dei lavori

pubblici, con potere attribuito al Ministero del Tesoro di assegnare

ai capitoli dello stato di previsione del Ministero dei lavori

pubblici le somme stanziate per la realizzazione dei menzionati

programmi di intervento;

che identiche considerazioni in merito alla sottrazione delle

competenze istituzionali regionali ed alla invasione delle relative

sfere di attribuzioni legislative ed amministrative, vengono svolte

da tutte le regioni ricorrenti circa il sancito conferimento ad

organi statali delle funzioni di controllo e sostitutive per i

provvedimenti di competenza del sindaco mediante la nomina di

commissario ad acta prevista dall'art. 4 del decreto-legge n. 468 del

1994, che viene pertanto ritenuto lesivo degli artt. 5, 115, 117, 118

e 130 della Costituzione, nonché in ordine alla eccessiva

analiticità della normativa statale, dettata in materia di opere

pubbliche di interesse regionale, dal successivo art. 6, commi 10 e

11, ritenuto contrario agli artt. 5, 115, 117 e 118 della

Costituzione;

che, inoltre, l'art. 8 del decreto-legge n. 468 del 1994 viene

censurato con riferimento: a) agli artt. 5, 97, 115, 117, 118 e 128

della Costituzione, in quanto priva i comuni della possibilità di

disciplinare nel tempo l'espansione dell'abitato (comma 1); b) agli

artt. 5, 9, 97, 115, 117, 118 e 128 della Costituzione, in quanto

introduce nell'ordinamento il principio generale del silenzio assenso

per le concessioni edilizie, senza disporre le cautele minime

necessarie ad assicurare la salvaguardia degli interessi pubblici,

nonché in quanto fa divieto all'amministrazione di richiedere, ove

necessarie, "ulteriori integrazioni documentali" (comma 3); c) agli

artt. 3, 24 e 113 della Costituzione, in quanto attribuisce la

giurisdizione sulla responsabilità per danno del sindaco e del

responsabile del procedimento per illegittimo diniego di concessioni

edilizie alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo,

senza provvedere alle necessarie modifiche delle regole processuali e

senza il necessario coordinamento con la giurisdizione del giudice

ordinario per la responsabilità dell'amministrazione (comma 7);

che le Regioni Emilia-Romagna, Campania e Liguria, dubitano

altresì della legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 del

decreto-legge de quo , con riferimento ai parametri dettati dagli

artt. 3, 5, 9, 97, 115, 117, 118 e 128 della Costituzione, in ragione

della violazione del generale assetto di competenze, nonché

(riguardo all'art. 1) della vanificazione dell'opera di

regolamentazione e protezione del territorio e dell'ambiente da parte

degli enti territoriali, in conseguenza della riapertura dei termini

della sanatoria di cui al capo IV della legge n. 47 del 1985, della

irragionevolezza dei limiti quantitativi indifferenziati di

condonabilità, anche relativamente a situazioni urbanistiche tra

loro diverse e della assimilazione del silenzio delle amministrazioni

di tutela dei vincoli ad un parere favorevole, ed infine

(relativamente all'art. 2, comma 1), della omissione nella connessa

Tabella della previsione di una categoria di contribuzione per le

opere di restauro e risanamento conservativo, ordinariamente soggette

a concessione onerosa;

che le Regioni Toscana ed Umbria impugnano, in riferimento agli

artt. 3, 24, 97, 117 e 118 della Costituzione, anche l'art. 5 del

decreto-legge in oggetto, là dove sancisce la violazione del

generale principio dell'intangibilità del giudicato e del limite dei

rapporti esauriti, con ulteriore invasione delle competenze e delle

funzioni amministrative regionali;

che la sola Regione Emilia-Romagna dubita, inoltre, della

legittimità costituzionale dell'art. 7 del decreto-legge n. 468 del

1994, in relazione agli artt. 9, 24, 97, 117, 118 e 128 della

Costituzione, nella parte in cui non consente nessuna forma di tutela

dell'interesse pubblico nel caso della automatica perdita di

efficacia del provvedimento sindacale di sospensione dei lavori

(comma 2), prevede la possibilità di "monetizzare" gli abusi sui

beni paesistici e storico-artistici (comma 4), riduce drasticamente

la sanzione per chi abbia costruito sulla base di concessioni

annullate ed introduce una sanzione assolutamente tenue in caso di

mutamenti di destinazione d'uso (comma 5), liberizzando totalmente le

varianti "non essenziali" ed in parte le stesse varianti essenziali

(comma 6);

che la Regione Liguria dubita infine della legittimità

dell'intero decreto-legge de quo , in riferimento agli artt. 70, 71,

72, 73, 77, 115, 117 e 118 della Costituzione, avuto riguardo alla

mancanza dei presupposti per intervenire con la decretazione

d'urgenza in una materia già organicamente disciplinata dalle leggi

n. 10 del 1977, n. 47 del 1985, n. 493 del 1993 e rispetto alla quale

la regolarizzazione degli abusi pregressi non avrebbe alcun rapporto

con la assunta finalità di rilanciare le attività economiche e di

favorire la ripresa imprenditoriale, nonché alla complessiva

invasione da parte della normativa statale della competenza

legislativa e amministrativa regionale in materia urbanistica;

che è intervenuto in tutti i giudizi il Presidente del

Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello

Stato, chiedendo che, rigettata la domanda di sospensione

dell'impugnato provvedimento normativo (proposta dalle Regioni

Campania, Toscana ed Umbria), i ricorsi siano dichiarati

inammissibili o comunque respinti;

che, con ricorso notificato il 26 ottobre 1994, la Regione

Emilia-Romagna, ha sollevato questione di legittimità costituzionale

degli artt. 1, commi 1 e 11, 2, comma 1, 3, comma 2, 4, 5, comma 3,

7, comma 10, 8, commi 2, 5 e 7, e 9, commi 1, 2, 4 e 7 del

decreto-legge 27 settembre 1994, n. 551 (Misure urgenti per il

rilancio economico ed occupazionale dei lavori pubblici e

dell'edilizia privata), in relazione agli artt. 3, 9, 24, 97, 113,

117, 118, 128 e 130 della Costituzione, in base a considerazioni

integralmente conformi a quelle svolte nel precedente ricorso avverso

il complesso normativo sostanzialmente identico;

Considerato che le questioni, complessivamente concernenti la

medesima normativa, possono essere riunite e congiuntamente decise;

che i decreti-legge 26 luglio 1994, n. 468, e 27 settembre 1994,

n. 551, non sono stati convertiti in legge entro il termine di

sessanta giorni dalla loro pubblicazione, come risulta dai comunicati

rispettivamente pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, serie generale,

n. 226 del 27 settembre 1994 e n. 277 del 26 novembre 1994;

che, pertanto, in conformità alla giurisprudenza di questa

Corte (v., da ultimo, le ordinanze nn. 67 e 43 del 1995), le

questioni devono essere dichiarate manifestamente inammissibili,

tanto più che i successivi decreti-legge in materia edilizia - n.

649 del 25 novembre 1994, n. 24 del 26 gennaio 1995, nessuno dei

quali convertito in legge, nonché il decreto-legge 27 marzo 1995, n.

88, attualmente vigente - e la legge 23 dicembre 1994, n. 724, che

all'art. 39 regola la medesima materia, hanno un contenuto solo

parzialmente riproduttivo della normativa impugnata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi:

dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di

legittimità costituzionale dell'intero decreto-legge 26 luglio 1994,

n. 468 (Misure urgenti per il rilancio economico ed occupazionale dei

lavori pubblici e dell'edilizia privata), in relazione agli artt. 70,

71, 72, 73, 77, 115, 117 e 118 della Costituzione, nonché degli

artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, commi 10 e 11, 7, commi 2, 4, 5 e 6, e 8 del

medesimo decreto-legge, in relazione agli artt. 3, 5, 9, 24, 77, 97,

113, 115, 117, 118, 119, 128 e 130 della Costituzione, sollevate

dalle Regioni Emilia-Romagna, Campania, Toscana, Umbria e Liguria con

i ricorsi di cui in epigrafe;

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale degli artt. 1, commi 1 e 11, 2, comma 1,

3, comma 2, 4, commi 1 e 2, 5, comma 3, 7, comma 10, 8, commi 2, 5 e

7, e 9, commi 1, 2, 4 e 7 del decreto-legge 27 settembre 1994, n. 551

(Misure urgenti per il rilancio economico ed occupazionale dei lavori

pubblici e dell'edilizia privata), sollevata, in relazione agli artt.

3, 9, 24, 97, 113, 117, 118, 128 e 130 della Costituzione, dalla

Regione Emilia-Romagna con il ricorso di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 20 aprile 1995.

Il Presidente: BALDASSARRE

Il redattore: RUPERTO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 27 aprile 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1995:141 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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