Corte costituzionale

Ordinanza n. 141/1986

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 18/06/1986 · relatore Antonio La Pergola

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 19 d.l. 30

settembre 1982, n. 688 ("Misure urgenti in materia fiscale") convertito

in legge 27 novembre 1982, n. 873, promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 9 dicembre 1983 dalla Corte di Appello di

Torino nel procedimento civile vertente tra Amministrazione delle

Finanze dello Stato e S.p.a. Fattorie Osella - Alfa Lat iscritta al n.

150 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 176 dell'anno 1984;

2) ordinanza emessa il 13 febbraio 1984 dal Tribunale di Ancona nel

procedimento civile vertente tra Amministrazione delle Finanze dello

Stato e S.p.A. Centrale Latte Alimentare Macerata Jesi iscritta al n.

590 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 301 dell'anno 1984.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri ;

udito nella camera di consiglio del 21 maggio 1986 il Giudice

relatore Antonio La Pergola.

Ritenuto che:

1. - la Corte d'Appello di Torino e il Tribunale di Ancona, con le

ordinanze in epigrafe, hanno sollevato, nel corso di procedimenti

concernenti la restituzione di somme indebitamente percette

dall'Amministrazione delle Finanze dello Stato a titolo di diritti di

visita sanitaria o di servizi amministrativi o di sbarco per

importazioni di merci da paesi della CEE, questione di legittimità

costituzionale dell'art. 19 del d.l. 30 settembre 1982, n. 688 ("Misure

urgenti in materia fiscale"), convertito in legge 27 novembre 1982, n.

873, in riferimento agli artt. 3,11,23 e 24 Cost.;

2. - la norma censurata prevede il diritto degli importatori al

rimborso di tributi indebitamente corrisposti, ma lo subordina alla

prova documentale che essi importatori non si siano rivalsi nei

confronti dei loro acquirenti;

3. - ad avviso dei giudici rimettenti tale disciplina viola: il

principio di uguaglianza, per irrazionale disparità di trattamento tra

chi ha pagato il tributo in questione e chi invece è soggetto al

pagamento di altri tributi, riguardo ai quali il diritto al rimborso

non è condizionato alla suddetta prova documentale; l'art. 11 Cost.,

perché introduce una disciplina che sostanzialmente compromette

l'esercizio del diritto, riconosciuto dall'ordinamento comunitario, di

ripetizione di tributi non dovuti in base al medesimo ordinamento; gli

artt. 23 e 24 Cost., in quanto l'art. 19 censurato richiede una prova

in precedenza non necessaria per l'esercizio dell'azione di rimborso,

così rendendo quest'ultimo quasi impossibile;

4. - è intervenuto nei presenti giudizi il Presidente del

Consiglio dei ministri, il quale chiede che la Corte dichiari non

fondata la questione sollevata.

Considerato che:

1. - i giudizi, data l'identità delle questioni, possono essere

riuniti e congiuntamente decisi;

2. - la medesima questione è stata già esaminata, sotto gli

stessi profili, dalla Corte costituzionale, e, con sentenza n. 113 del

1985, dichiarata inammissibile sulla base della sentenza 9 novembre

1983 della Corte di Giustizia della CEE, da ritenere immediatamente

applicabile dal giudice di merito. Tale conclusione, ha affermato la

Corte, discende dalla sistemazione che la sentenza n. 170 del 1984 ha

dato ai rapporti tra diritto comunitario e legge nazionale: la

normativa comunitaria entra e permane in vigore nel nostro territorio,

senza che i suoi effetti siano intaccati dalla legge ordinaria dello

Stato, tutte le volte che essa soddisfa il requisito della immediata

applicabilità; e questo principio vale non soltanto per la disciplina

prodotta dagli organi della CEE mediante regolamento, ma anche per le

statuizioni risultanti dalle sentenze interpretative della Corte di

Giustizia;

3. - la stessa questione è stata, poi, dichiarata manifestamente

inammissibile con ordinanza n. 29 del 1986;

4. - non vi sono motivi per discostarsi da tali decisioni, in

quanto i giudici rimettenti prospettano le questioni con argomentazioni

analoghe a quelle contenute nelle ordinanze introduttive dei giudizi

decisi con le citate pronunce.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi dinanzi

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 19 del d.l. 30 settembre 1982, n.

688, convertito in legge 27 novembre 1982, n. 873, sollevata, in

riferimento agli artt. 3, 11, 23 e 24 Cost., dalla Corte d'Appello di

Torino e, in riferimento agli artt. 11, 23 e 24 Cost., dal Tribunale

di Ancona con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 giugno 1986.

F.to: LIVIO PALADIN - ANTONIO LA

PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO -

GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO

- RENATO DELL'ANDRO - GABRIELE

PESCATORE - UGO SPAGNOLI - FRANCESCO

PAOLO CASAVOLA.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1986:141 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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