Corte costituzionale

Ordinanza n. 141/1985

Questione dichiarata infondata · depositata il 09/05/1985 · relatore Giuseppe Ferrari

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 13 della

legge 12 agosto 1962, n. 1338 (disposizioni per il miglioramento dei

trattamenti di pensione dell'assicurazione obbligatoria per

l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti) promosso con ordinanza

emessa il 17 dicembre 1982 dal Pretore di Torino nel procedimento

civile vertente tra Vason Delia e S.r.l. "La Caravella" Chatham Night

Club ed altra, iscritta al n. 821 del registro ordinanze 1984 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 294 dell'anno

1984.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di consiglio del 26 febbraio 1985 il Giudice

relatore Giuseppe Ferrari.

Ritenuto che il Pretore di Torino, con ordinanza in data 17

dicembre 1982, ha sollevato questione di legittimità costituzionale

dell'art. 13, quinto comma, della legge 12 agosto 1982, n. 1338

(disposizioni per il miglioramento dei trattamenti di pensione

dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i

superstiti), nella parte in cui non prevede che il lavoratore, nel

giudizio promosso per ottenere dall'INPS la costituzione della rendita

vitalizia pari alla pensione o quota di pensione che gli sarebbe

spettata se i contributi per l'assicurazione obbligatoria fossero stati

regolarmente versati, possa dimostrare in giudizio con qualsiasi mezzo,

anche diverso dai richiesti documenti di data certa, la sussistenza e

la durata del rapporto di lavoro nonché la misura della retribuzione,

in riferimento agli artt. 3, 24 e 38 della Costituzione;

che l'Avvocatura generale dello Stato, intervenuta in giudizio in

rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, ha instato

per la declaratoria di manifesta infondatezza della questione;

considerato che identica questione di legittimità costituzionale -

sollevata, tra gli altri, anche dallo stesso giudice a quo - è stata

già dichiarata non fondata con sentenza n. 26 del 1984;

che in questa sede non vengono prospettati motivi diversi o

ulteriori rispetto a quelli già in precedenza esaminati dalla Corte;

visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 13, comma 5, della legge 12 agosto 1962, n.

1338 (disposizioni per il miglioramento dei trattamenti di pensione

dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i

superstiti) sollevata dal Pretore di Torino, in riferimento agli artt.

3, 24 e 38 della Costituzione, con ordinanza emessa il 17 dicembre 1982

(r.o. n. 821/1984).

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 maggio 1985.

F.to: GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO

REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI -

ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN -

ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO

ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -

FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -

GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO

GRECO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1985:141 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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