Corte costituzionale

Ordinanza n. 140/1963

Questione dichiarata infondata · depositata il 12/11/1963 · relatore Giuseppe Branca

Epigrafe

ha deliberato in camera di consiglio la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della

legge 27 febbraio 1958, n. 190, promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza del Pretore di Viadana, emessa il 27 novembre 1962 nel

procedimento penale a carico di Nosari Luigi, iscritta al n. 9 del

Registro ordinanze 1963 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 31 del 2 febbraio 1963;

2) ordinanza del Pretore di Venezia, emessa l'8 gennaio 1963 nel

procedimento penale a carico di Scotto Lachianca Domenico, iscritta al

n. 83 del Registro ordinanze 1963 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 125 dell'11 maggio 1963;

3) ordinanza del Pretore di Venafro, emessa il 22 aprile 1963 nel

procedimento penale a carico di Mirabella Armando e altri, iscritta al

n. 124 del Registro ordinanze 1963 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 175 del 2 luglio 1963;

Udita nella camera di consiglio del 22 ottobre 1963 la relazione

del Giudice Giuseppe Branca;

Ritenuto che con le tre ordinanze è stata sollevata la questione

di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge 27

febbraio 1958, n. 190, in riferimento agli artt. 24 e 102 della

Costituzione;

che nel primo dei giudizi di cui in epigrafe è intervenuto il

Presidente del Consiglio dei Ministri e che negli altri due non c'è

stata costituzione di parti;

Considerato che questa Corte con sentenza n. 63 del 10 maggio 1963

ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale

degli artt. 1 e 2 della legge 27 febbraio 1958, n. 190, in riferimento

agli artt. 24 e 102 della Costituzione;

che, non essendo stati addotti né sussistendo nuovi e diversi

motivi, la precedente decisione deve essere confermata;

Visti gli artt. 26, comma secondo, e 29 della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e l'art. 9, comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge 27 febbraio 1958, n. 190,

in riferimento agli artt. 24 e 102 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 novembre 1963.

GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI

AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA

JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE

FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -

GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ

- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI.

ECLI:IT:COST:1963:140 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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