Corte costituzionale

Ordinanza n. 139/2002

Questione dichiarata infondata · depositata il 24/04/2002 · relatore Fernanda Contri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 9 della legge

30 luglio 1990, n. 217 (Patrocinio a spese dello Stato per i non

abbienti), promossi con ordinanze emesse il 6 ottobre e il

20 dicembre 1999 dal Tribunale di Lanciano e il 5 marzo 2001 dal

Tribunale di sorveglianza di Brescia, rispettivamente iscritte ai

nn. 8, 9 e 555 del registro ordinanze 2001 e pubblicate nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica 1ª serie speciale, nn. 4 e 32,

dell'anno 2001.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 5 dicembre 2001 il giudice

relatore Fernanda Contri.

Ritenuto che il Tribunale di Lanciano, con due ordinanze di

analogo contenuto emesse, rispettivamente, il 6 ottobre 1999 e il

20 dicembre 1999, pervenute entrambe alla Corte il 3 gennaio 2001, ha

sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo e terzo comma,

della Costituzione, questione di legittimità costituzionale

dell'art. 9 della legge 30 luglio 1990, n. 217 (Patrocinio a spese

dello Stato per i non abbienti), nella parte in cui limita la

possibilità di nomina del difensore di fiducia da parte del soggetto

ammesso al patrocinio a spese dell'erario ai professionisti iscritti

ad uno degli albi degli avvocati del distretto di corte d'appello nel

quale ha sede il giudice davanti al quale pende il procedimento;

che il giudice rimettente nel primo caso è investito di un

reclamo avverso il provvedimento del GIP della Pretura che ha

revocato il decreto di ammissione al patrocinio a spese dello Stato a

favore di un imputato che aveva nominato un difensore iscritto al

foro di Ancona e nel giudizio relativo alla seconda ordinanza della

decisione dell'istanza di un imputato che chiede di poter nominare

proprio difensore di fiducia un avvocato iscritto all'albo di Milano;

che il rimettente rileva che, pur avendo la legge n. 217 del

1990 inteso espressamente "assicurare la difesa del cittadino non

abbiente", la limitazione contenuta nella disposizione impugnata si

traduce in una "differenziazione tra persone abbienti da un lato e

persone non abbienti dall'altro, potendo i primi, a differenza dei

secondi, rivolgersi a difensori di qualsiasi distretto", con

conseguente violazione dell'art. 3, secondo comma, Cost.;

che, sempre ad avviso del rimettente, anche nella categoria

dei non abbienti si crea una diseguaglianza tra coloro i quali hanno

rapporti fiduciari con difensori iscritti in albi del distretto e

coloro che, al contrario, per ragioni legate al luogo di residenza e

domicilio, hanno rapporti con difensori iscritti in altri albi;

che il giudice a quo ritiene inoltre che le differenziazioni

evidenziate incidano sul diritto di difesa garantito dall'art. 24

Cost., dal momento che "condizionare la scelta del difensore di

fiducia limitandola ad un ambito territoriale ... significa privare

di contenuto e di effettività il diritto al cui esercizio la scelta

è finalizzata";

che, dopo aver ricordato la giurisprudenza della Corte che ha

ritenuto conformi all'art. 24, terzo comma, della Costituzione le

disposizioni della legge sul patrocinio gratuito di cui al regio

decreto n. 3282 del 1923, il giudice rimettente ritiene che tale

orientamento meriti una riconsiderazione alla luce del sistema

introdotto dalla legge n. 217 del 1990, nell'ambito della quale non

appaiono giustificate le differenze introdotte dall'art. 9 impugnato;

che è intervenuto nei giudizi di legittimità costituzionale

il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso

dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo alla Corte di

dichiarare le questioni manifestamente infondate;

che l'Avvocatura, ricordata la giurisprudenza della Corte che

ha sempre ritenuto legittima la disciplina del gratuito patrocinio,

rileva che le norme sulla difesa a spese dello Stato di cui alla

legge n. 217 del 1990 hanno riconosciuto all'interessato una vera e

propria facoltà di scelta del difensore ignota alla disciplina

generale, facoltà limitata ai difensori iscritti negli albi del

distretto per evitare che vengano nominati solo i professionisti di

"peculiare notorietà";

che la norma impugnata è perciò ragionevole e non

discriminatoria e non viola neppure l'art. 24 della Costituzione,

così come affermato dalla sent. n. 394 del 2000;

che anche il Tribunale di sorveglianza di Brescia, con

ordinanza emessa il 5 marzo 2001, ha sollevato questione di

legittimità costituzionale dell'art. 9 della legge n. 217 del 1990

in relazione ai medesimi parametri costituzionali di cui alle

ordinanze del Tribunale di Lanciano;

che il giudice rimettente è investito dell'esame di un

procedimento di sorveglianza nel quale il condannato ha chiesto di

essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato, nominando suo

difensore un avvocato del foro di Torino;

che secondo il giudice a quo la disposizione impugnata crea

una evidente disparità di trattamento fra soggetti abbienti e

soggetti non abbienti, essendo questi ultimi obbligati a scegliere il

difensore solo tra quelli iscritti in ambito distrettuale,

sacrificando così rapporti fiduciari già consolidati con difensori

di altri distretti;

che il rimettente osserva che la Corte ha già esaminato

analoga questione di legittimità costituzionale, ritenendola però

infondata con la sentenza n. 394 del 2000, osservando che, se la

ratio della disposizione sta nell'eventuale maggior onere finanziario

per l'erario, a tale esigenza meglio corrisponderebbe la limitazione

del diritto al rimborso alle sole spese sostenute nel distretto;

che anche in questo giudizio è intervenuta, per il

Presidente del Consiglio dei ministri, l'Avvocatura generale dello

Stato, che ha chiesto alla Corte di dichiarare la questione, già

esaminata dalla Corte con la sentenza n. 394 del 2000, manifestamente

infondata.

Considerato che tutte le ordinanze sollevano questioni di

legittimità costituzionale della medesima disposizione di legge ed

in relazione agli stessi parametri e devono perciò essere esaminate

e decise congiuntamente;

che i rimettenti dubitano della legittimità costituzionale

dell'art. 9 della legge 30 luglio 1990, n. 217 (Patrocinio a spese

dello Stato per i non abbienti), nella parte in cui limita la

possibilità di nomina del difensore di fiducia da parte del soggetto

ammesso al patrocinio a spese dell'erario ai professionisti iscritti

ad uno degli albi degli avvocati del distretto di corte d'appello nel

quale ha sede il giudice davanti al quale pende il procedimento, per

violazione degli artt. 3 e 24, secondo e terzo comma, della

Costituzione, ritenendo che la disposizione crei una disparità di

trattamento tra soggetti abbienti e non abbienti e limiti l'effettivo

esercizio del diritto di difesa delle parti nel processo penale;

che questa Corte, con la sentenza n. 394 del 2000 e con la

successiva ordinanza n. 79 del 2001, ha dichiarato infondate

questioni di legittimità costituzionale identiche a quelle qui

sollevate dalle ordinanze del Tribunale di Lanciano, emesse entrambe

prima delle pronunce citate, ma pervenute alla Corte in data

successiva;

che l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Brescia,

successiva alla sentenza ed all'ordinanza sopra ricordate, non

aggiunge elementi nuovi atti a modificare le ragioni in forza delle

quali questa Corte ha stabilito che la disciplina prevista

dall'art. 9 della legge 30 luglio 1990, n. 217, non viola né

l'art. 3 né l'art. 24 Cost.;

che, in particolare, deve ribadirsi che la limitazione alla

nomina del difensore tra quelli iscritti agli albi del distretto di

corte di appello in cui ha sede il giudice davanti al quale pende il

procedimento non viola gli artt. 3 e 24 Cost., rappresentando uno dei

possibili modi di contemperamento del principio di difesa - purché

tale principio sia sufficientemente garantito, come è nella norma in

esame - con altre esigenze meritevoli di considerazione, tra le quali

certamente vi è quello di contenere l'onere per l'erario;

che le questioni sollevate sono quindi manifestamente

infondate sotto ogni profilo.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di

legittimità costituzionale dell'art. 9 della legge 30 luglio 1990,

n. 217 (Patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti), nella

parte in cui limita la possibilità di nomina del difensore di

fiducia da parte del soggetto ammesso al patrocinio a spese

dell'erario ai professionisti iscritti ad uno degli albi degli

avvocati del distretto di corte d'appello nel quale ha sede il

giudice davanti al quale pende il procedimento, sollevate in

riferimento agli artt. 3 e 24, secondo e terzo comma, della

Costituzione, dal Tribunale di Lanciano e dal Tribunale di

sorveglianza di Brescia con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'11 aprile 2002.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Contri

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in Cancelleria il 24 aprile 2002.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2002:139 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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