Corte costituzionale

Ordinanza n. 139/1988

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 02/02/1988 · relatore Vincenzo Caianello

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 19 del d.-l. 30

settembre 1982, n. 688, convertito in legge 27 novembre 1982, n. 873

("Misure urgenti in materia di entrate fiscali") promosso con

ordinanza emessa il 14 gennaio 1986 dalla Corte d'appello di Milano

iscritta al n. 358 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 34 dell'anno 1986;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 10 dicembre 1987 il Giudice

relatore Vincenzo Caianiello;

Ritenuto che nel corso di un giudizio avente ad oggetto il

rimborso di diritti doganali corrisposti all'Amministrazione

Finanziaria per prodotti importati nel decennio anteriore al 30

dicembre 1970, la Corte di Appello di Milano, con ordinanza in data

14 gennaio 1986, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24

Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 19 d.-l. 30

settembre 1982, n. 688, convertito in legge 27 novembre 1982, n. 873,

("Misure urgenti in materia di entrate fiscali");

che la norma denunciata viene censurata nella parte in cui,

subordinando la ripetizione di tributi indebitamente pagati al

momento dell'importazione alla prova documentale che l'ammontare

degli stessi non sia stato riversato sul consumatore, creerebbe

un'ingiustificata disparità di trattamento fra soggetti che hanno

corrisposto i predetti tributi e soggetti che, avendo invece versato

altro genere di tributi, non incontrano in sede di rimborso lo stesso

onere e limite probatorio, violando altresì il diritto di agire in

giudizio, in quanto modificherebbe, anche per il passato, le

condizioni oggettive per l'azione di restituzione;

che la Corte di Giustizia delle Comunità Europee, con sentenza

9 novembre 1983 (in causa 199/82), ha dichiarato incompatibile con il

diritto comunitario ogni disposizione legislativa nazionale la quale,

in punto di presunzioni o condizioni di prova, lascia al contribuente

l'onere di dimostrare che i tributi indebitamente versati non sono

stati trasferiti su altri soggetti, ovvero pone particolari

limitazioni in merito alla prova da fornire, come l'esclusione di

qualsiasi prova non documentale;

che sulla scorta di tale pronuncia, le cui statuizioni sono

direttamente applicabili dai giudici nazionali, questa Corte, con

sentenza n. 113 del 1985, ha ritenuto la questione inammissibile,

spettando all'autorità giudiziaria accertare se il diritto al

rimborso vada riconosciuto agli importatori alla stregua delle norme

comunitarie, senza tener conto della censurata disposizione della

legge nazionale;

che, ad avviso del collegio remittente, il principio stabilito

dalla Corte di Giustizia della CEE non sarebbe direttamente

applicabile, dal giudice nazionale, per il periodo anteriore al

momento in cui le istituzioni comunitarie hanno adottato i protocolli

tariffari relativi all'accordo GATT, 16 luglio 1962 e 30 giugno 1967

(e cioè all'entrata in vigore della tariffa doganale comune, 1°

luglio 1968);

che, pertanto, non potendo applicarsi i principi del diritto

comunitario a quella parte della domanda che ha ad oggetto il

rimborso dei tributi versati in epoca anteriore al 1° luglio 1968, la

questione sollevata, sarebbe sotto tale profilo, ammissibile;

che, peraltro, ad avviso del giudice a quo la medesima questione

sarebbe altresì rilevante dal momento che "qualora la norma di cui

all'art. 19 dovesse essere applicata" la domanda dell'attore andrebbe

disattesa, non avendo lo stesso fornito alcuna prova documentale

della mancata traslazione su altri soggetti dell'onere relativo ai

tributi versati;

che l'Avvocatura Generale dello Stato, è intervenuta chiedendo

che la questione venga dichiarata inammissibile o comunque infondata;

Considerato che la norma viene impugnata nella parte in cui impone

al soggetto che intenda ottenere la restituzione di tributi

indebitamente versati la prova documentale che i relativi oneri non

sono stati trasferiti su altri soggetti;

che tale prova attenendo ad una causa di estinzione

dell'obbligazione restitutoria presuppone necessariamente il sorgere

di quest'ultima;

che dall'ordinanza di rinvio non emerge in alcun modo che la

sussistenza di un obbligo di restituzione a carico

dell'Amministrazione finanziaria sia stato definitivamente accertato,

ma sembra anzi che lo stesso debba ancora costituire oggetto di

cognizione, dal momento che l'applicazione della norma impugnata

viene dal giudice a quo soltanto ipotizzata;

che l'incidente di costituzionalità appare pertanto irrilevante

in quanto il carattere di "necessaria pregiudizialità" della

questione di legittimità rispetto alla decisione del merito, non

può essere ritenuto in astratto, ma deve invece sussistere in

concreto;

Visti gli artt. 26, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi davanti

la Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 19 d.-l. 30 settembre 1982, n.

688, convertito in legge 27 novembre 1982, n. 873 ("Misure urgenti in

materia di entrate fiscali"), sollevata in riferimento agli artt. 3

e 24 Cost., della Corte di appello di Milano con l'ordinanza indicata

in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 27 gennaio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 2 febbraio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:139 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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